• Home
  • C. Montego Bay
  • Art 118 Convenzione Montego Bay - Cooperazione degli Stati alla conservazione e gestione delle risorse biologiche

Art 118 Convenzione Montego Bay - Cooperazione degli Stati alla conservazione e gestione delle risorse biologiche

Gli Stati cooperano alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche dell'alto mare. Gli Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalità sfruttano le stesse risorse biologiche oppure risorse diverse nella stessa area, debbono negoziare fra loro al fine di adottare le misure necessarie alla conservazione di tali risorse. A tale scopo collaborano all'istituzione di organizzazioni regionali o subregionali per la pesca.

Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;


Leggi altri articoli in: Convenzione Montego Bay
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto