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  • Art 96 Convenzione Montego Bay - Immunità delle navi impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali.

Art 125 Convenzione Montego Bay - Diritto di accesso al mare e dal mare e libertà di transito

Gli Stati privi di litorale hanno il diritto di accesso al mare e dal mare per esercitare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione, inclusi quelli relativi alla libertà dell'alto mare ed al patrimonio comune dell'umanità. A tal fine, gli Stati privi di litorale godono del diritto di transito attraverso il territorio degli Stati di transito mediante ogni mezzo di trasporto. 2. Le condizioni e modalità per l'esercizio della libertà di transito sono concordate fra gli Stati privi di litorale e gli Stati di transito interessati, mediante accordi bilaterali, subregionali o regionali. 3. Gli Stati di transito, nell'esercizio della loro piena sovranità sul loro territorio, hanno il diritto di adottare ogni misura necessaria ad assicurare che i diritti e le agevolazioni disciplinati nella presente Parte a favore degli Stati privi di litorale non siano tali da compromettere i loro legittimi interessi.

Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;


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