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Art 150 Convenzione Montego Bay - Politiche relative alle attività condotte nell'Area

Le attività svolte nell'Area, così come espressamente previsto dalla presente Parte, vanno condotte in maniera da favorire un sano sviluppo dell'economia mondiale ed un'espansione equilibrata del commercio internazionale, e da promuovere la cooperazione internazionale per uno sviluppo generale di tutti i paesi, specialmente degli Stati in via di sviluppo, ed allo scopo di assicurare: a) la valorizzazione delle risorse dell'Area; b) una gestione metodica, sicura e razionale delle risorse dell'Area, in particolare sorvegliando che le attività condotte nell'Area si svolgano in modo efficiente ed evitando ogni sperpero, in conformità a sani principi di conservazione; c) l'espansione delle possibilità di partecipare a dette attività, in particolare in maniera compatibile con gli articoli 144 e 148; d) la partecipazione dell'Autorità ai proventi e il trasferimento della tecnologia all'Impresa e agli Stati in via di sviluppo, come disposto dalla presente Convenzione; e) una maggiore disponibilità dei minerali provenienti dall'Area, per quanto necessaria considerando le quantità degli stessi minerali provenienti da altre fonti, per assicurare una offerta ai consumatori di tali minerali; f) la promozione, per i minerali provenienti dall'Area come per i minerali provenienti da altre fonti, di prezzi giusti e stabili, remunerativi per i produttori ed equi per i consumatori, e la ricerca di un equilibrio a lungo termine tra l'offerta e la domanda; g) l'aumento per tutti gli Stati contraenti, indipendentemente dal loro sistema sociale ed economico o dalla loro posizione geografica, dell'opportunità di partecipare allo sfruttamento delle risorse dell'Area e la prevenzione della monopolizzazione delle attività condotte nell'Area; h) la protezione degli Stati in via di sviluppo dagli effetti sfavorevoli che potrebbero avere sulle loro economie o sui loro guadagni di esportazione una riduzione del prezzo di un minerale che figura fra quelli estratti nell'Area, ovvero una riduzione del volume di esportazione di tale minerale, nella misura in cui tali riduzioni siano dovute ad attività condotte nell'Area, secondo quanto previsto dall'articolo 151; i) la valorizzazione del patrimonio comune nell'interesse di tutta l'umanità; e j) condizioni di accesso ai mercati, per l'importazione dei minerali provenienti dalle risorse dell'Area e per l'importazione dei prodotti di base derivati da tali minerali, che non siano più favorevoli delle condizioni più vantaggiose applicate alle importazioni di prodotti provenienti da altre fonti.

Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;


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