Art 155 Convenzione Montego Bay - La Conferenza di revisione

Quindici anni dopo il primo gennaio dell'anno di avvio della prima produzione commerciale a fronte di un piano di lavoro approvato, l'Assemblea convoca una conferenza per la revisione delle disposizioni della presente Parte e degli allegati che ad essa si riferiscono, che regolano il sistema di esplorazione e di sfruttamento delle risorse dell'Area. La Conferenza di revisione prende in esame nel dettaglio i seguenti punti, alla luce dell'esperienza acquisita durante il periodo trascorso: a) se le disposizioni della presente Parte che regolano il sistema di esplorazione o sfruttamento delle risorse dell'Area hanno in ogni aspetto conseguito gli obiettivi prefissati, e in particolare se ne ha tratto beneficio tutta l'umanità; b) se, nell'arco del periodo di 15 anni, le aree riservate sono state sfruttate in maniera efficace ed equilibrata in confronto con le aree non riservate; c) se la valorizzazione e l'utilizzazione dell'Area e delle risorse in essa esistenti sono state intraprese in modo da favorire un sano sviluppo dell'economia mondiale e l'espansione equilibrata del commercio internazionale; d) se si è prevenuta la monopolizzazione delle attività condotte nell'Area; e) se sono state rispettate le politiche esposte negli articoli 150 e 151; f) se il sistema ha consentito di ripartire equamente i vantaggi ricavati dalle attività condotte nell'Area, tenuti nel dovuto conto gli interessi e le necessità degli Stati in via di sviluppo. 2. La Conferenza di revisione garantisce la continuità del principio del patrimonio comune dell'umanità, dell'assetto internazionale costituito per assicurare un equo sfruttamento delle risorse dell'Area a beneficio di tutti i paesi, in particolare degli Stati in via di sviluppo, e dell'esistenza di un'Autorità che organizzi, conduca e controlli le attività nell'Area. Essa assicura altresì il mantenimento dei principi enunciati nella presente Parte per quanto attiene all'esclusione di ogni rivendicazione o esercizio di sovranità su una qualsiasi parte dell'Area. I diritti degli Stati e la loro generale condotta riguardo all'Area, così come la loro partecipazione alle attività nell'Area conformemente alla presente Convenzione, la prevenzione della monopolizzazione delle attività nell'Area, l'utilizzazione dell'Area a scopi esclusivamente pacifici, gli aspetti economici delle attività condotte nell'Area, la ricerca scientifica marina, il trasferimento di tecnologia, la protezione dell'ambiente marino, la protezione della vita umana, i diritti degli Stati costieri, il regime giuridico delle acque sovrastanti l'Area e dello spazio aereo situato al di sopra di dette acque e la compatibilità delle attività condotte nell'Area e le altre attività esercitate nell'ambiente marino. 3. La Conferenza di revisione segue, nell'adottare le sue decisioni, le stesse procedure della terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare. La Conferenza pone in essere ogni tentativo per conseguire l'accordo su ogni emendamento con la forma del consenso e non si dovrebbe dare luogo a votazioni su qualsiasi argomento fino a che non si sia tentato in ogni modo di conseguire il consenso. 4. Se, cinque anni dopo l'avvio, la Conferenza di revisione non è pervenuta a un accordo sul sistema di esplorazione e di sfruttamento delle risorse dell'Area, nei dodici mesi successivi essa può decidere, a maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti, di adottare e di sottoporre agli Stati contraenti per la ratifica o l'adesione, gli emendamenti che apportino cambiamenti o modifiche del sistema che essa giudica necessari ed appropriati. Questi emendamenti entrano in vigore per tutti gli Stati contraenti 12 mesi dopo il deposito delle ratifiche o adesioni di almeno tre quarti degli Stati contraenti. 5. Gli emendamenti adottati dalla Conferenza di revisione in applicazione del presente articolo non pregiudicano i diritti acquisiti a fronte di contratti già in vigore.

Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;


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