Vengono costituiti un'Assemblea, un Consiglio e un Segretariato quali organi principali dell'Autorità. 2. Viene costituita l'Impresa, che è l'organo per mezzo del quale l'Autorità esercita le funzioni di cui all'articolo 170, 3. Gli organi sussidiari ritenuti necessari possono essere creati conformemente alla presente Parte. 4. Su ciascun organo principale dell'Autorità e dell'Impresa grava la responsabilità dell'esercizio dei poteri e delle funzioni ad esso conferiti. Nell'esercizio di tali poteri e funzioni, ogni organo evita di agire in maniera da ledere o nuocere ad un altro organo nell'esercizio degli specifici poteri e funzioni ad esso conferite.
Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;