L'Assemblea, unico organo dell'Autorità composto da tutti i suoi membri, è considerata quale organo supremo di essa, davanti al quale gli altri organi principali sono responsabili, così come è espressamente previsto nella Convenzione. L'Assemblea, conformemente alle specifiche disposizioni della presente Convenzione, ha il potere di stabilire le politiche generali in merito a qualsiasi problema o materia che rientri nella competenza dell'Autorità. 2. Inoltre, l'Assemblea ha i seguenti poteri e funzioni: a) eleggere i membri del Consiglio conformemente all'articolo 161; b) eleggere il Segretario generale fra i candidati proposti dal Consiglio; c) eleggere, su indicazione del Consiglio, i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Impresa e il Direttore generale di essa; d) Costituire gli organi sussidiari che essa giudica necessari per esercitare le proprie funzioni conformemente alla presente Parte. Per quanto concerne la composizione di tali organi sussidiari, va dovutamente tenuto conto del principio della equa ripartizione geografica, degli interessi particolari e della necessità di assicurare a tali organi la partecipazione di membri qualificati e competenti nei problemi tecnici specifici di cui tali organi si occupano; e) fissare i contributi dei membri al bilancio amministrativo dell'Autorità secondo percentuali convenute, basate sul metodo utilizzato per il bilancio ordinario delle Nazioni Unite, fino a quando l'Autorità disponga di proventi sufficienti derivanti da altre fonti per far fronte alle proprie spese amministrative; f) i) esaminare e approvare su raccomandazione del Consiglio, le norme, i regolamenti e le procedure concernenti la equa suddivisione dei profitti finanziari e di altri vantaggi economici derivanti dalle attività condotte nell'Area, nonché i pagamenti e le contribuzioni di cui all'articolo 82, tenendo particolarmente conto degli interessi e delle necessità degli Stati in via di sviluppo e dei popoli che non hanno conseguito una completa indipendenza o un altro regime di autonomia. Se l'Assemblea non approva le raccomandazioni del Consiglio, essa le inoltra nuovamente al Consiglio perché possa riesaminarle alla luce delle opinioni espresse dall'Assemblea; ii) esaminare e approvare le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità, così come qualsiasi emendamento a tali testi, che il Consiglio ha adottato in via provvisoria in applicazione dell'articolo 162, 2, o), ii). Tali norme, regolamenti e procedure hanno per oggetto la prospezione, l'esplorazione e lo sfruttamento nell'Area, la gestione finanziaria dell'Autorità e la sua amministrazione interna e, su segnalazione del Consiglio di amministrazione dell'Impresa, il trasferimento dei fondi dall'Impresa all'Autorità; g) decidere circa l'equa ripartizione dei proventi finanziari ed economici ricavati dalle attività condotte nell'Area da effettuarsi in modo compatibile con la presente Convenzione e le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità; h) esaminare e approvare il progetto di bilancio annuale dell'Autorità sottoposto dal Consiglio; i) esaminare i rapporti periodici del Consiglio e dell'Impresa e così anche i rapporti speciali richiesti al Consiglio o a qualsiasi altro organo dell'Autorità; j) avviare studi e formulare raccomandazioni tendenti a promuovere la cooperazione internazionale nel campo delle attività condotte nell'Area e tendenti altresì a incoraggiare il progressivo sviluppo del diritto internazionale in questo campo e la sua codificazione; k) esaminare i problemi di carattere generale collegati con le attività condotte nell'Area, che abbiano particolare rilevanza per gli Stati in via di sviluppo così come i problemi che si pongono per gli Stati, a proposito delle attività nell'Area, in relazione alla loro ubicazione geografica, particolarmente per gli Stati privi di litorale e per gli Stati geograficamente svantaggiati; l) istituire su raccomandazione del Consiglio e sulla base del parere fornito dalla Commissione di Pianificazione Economica, un sistema di compensazione od altre misure di assistenza utili ad agevolare l'equilibrio economico come previsto dall'articolo 151, 10; m) decidere la sospensione dall'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualità di membro, in applicazione dell'articolo 185; n) discutere su ogni problema o su qualsiasi argomento rientrante nella competenza dell'Autorità e decidere, in maniera che sia compatibile con la ripartizione dei poteri e delle funzioni fra gli organi dell'Autorità, quale di questi organi tratterà un problema oppure un argomento il cui esame non sia già stato espressamente attribuito alla competenza di uno di essi.