Il Consiglio si compone di 36 membri dell'Autorità eletti dall'Assemblea nell'ordine che segue: a) quattro membri scelti fra gli Stati contraenti che, durante gli ultimi cinque anni di cui sono disponibili le statistiche, abbiano un consumo o importazioni nette di prodotti di base, derivati dalle categorie di minerali che saranno estratti dall'Area, superiori al 2% del totale mondiale del consumo o delle importazioni di tali prodotti di base, tra cui almeno uno Stato della regione dell'Europa orientale (socialista), e così anche il maggior consumatore; b) quattro membri scelti fra gli otto Stati contraenti che hanno effettuato, direttamente o tramite soggetti aventi la loro nazionalità, gli investimenti più consistenti per la preparazione e la realizzazione di attività condotte nell'Area, fra cui almeno uno Stato della regione dell'Europa orientale (socialista); c) quattro membri scelti fra gli Stati contraenti che, sulla base della produzione proveniente dalle zone sottoposte alla loro giurisdizione, sono fra i principali esportatori netti delle specie di minerali previsti per l'estrazione dall'Area, di cui almeno due Stati in via di sviluppo la cui economia è fortemente dipendente dalle esportazioni di tali minerali; d) sei membri scelti fra gli Stati contraenti in via di sviluppo che rappresentano interessi particolari. Tra gli interessi particolari che debbono essere rappresentati sono quelli degli Stati con popolazione numerosa, degli Stati privi di litorale ovvero geograficamente svantaggiati, degli Stati che compaiono fra i principali importatori delle categorie di minerali che devono essere estratte dall'Area, degli Stati potenziali produttori di tali minerali e degli Stati meno sviluppati; e) diciotto membri eletti secondo il criterio di una ripartizione geografica equa dell'insieme dei seggi del Consiglio, restando inteso che almeno un membro per ogni regione geografica viene eletto in applicazione della presente disposizione. A tal fine, le regioni geografiche sono: l'Africa, l'America Latina, l'Asia, l'Europa Orientale (socialista), e l'Europa Occidentale ed altri Stati. 2. Quando l'Assemblea elegge i membri del Consiglio conformemente al numero 1, essa assicura che: a) gli Stati privi di litorale e gli Stati geograficamente svantaggiati siano rappresentati ad un livello che risulti ragionevolmente proporzionato alla loro rappresentanza in Assemblea; b) gli Stati costieri, specialmente quegli Stati in via di sviluppo che non siano considerati sotto il numero 1 a), b), c) ovvero d), siano rappresentati ad un livello che risulti ragionevolmente proporzionato alla loro rappresentanza in Assemblea; c) ciascun gruppo di Stati contraenti che debba essere rappresentato al Consiglio sia rappresentato dai membri eventualmente nominati da quel gruppo. 3. Le elezioni hanno luogo durante le sessioni ordinarie dell'Assemblea. Ciascun membro del Consiglio viene eletto per la durata di quattro anni. Comunque, alla prima elezione, la durata del mandato della metà dei membri che rappresentano ciascun gruppo contemplato al numero 1 è di due anni. 4. I membri del Consiglio sono rieleggibili ma dovrebbe essere debitamente considerata e preferita la rotazione dei seggi. 5. Il Consiglio esercita le proprie funzioni nella sede dell'Autorità; si riunisce con la frequenza che lo esigono le attività dell'Autorità, ma non meno di tre volte l'anno. 6. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri del Consiglio. 7. Ogni membro del Consiglio ha diritto a un voto. 8. a) Le decisioni su questioni di procedura sono adottate a maggioranza dai membri presenti e votanti. b) Le decisioni su questioni sostanziali che sorgono a proposito dell'articolo 162, 2, f), g), h), i), n), p), v), e dell'articolo 191 sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, a condizione che tale maggioranza includa la maggioranza dei membri del Consiglio. c) Sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri presenti e votanti, a condizione che tale maggioranza comprenda quella dei membri del Consiglio, le decisioni su questioni sostanziali che sorgono a proposito delle disposizioni enumerate qui di seguito: articolo 162, 1; articolo 162, 2, a), b), c), d), e), l), q), r), s), t); articolo 162, 2, u) nel caso di mancata osservanza da parte di un contraente o dello Stato che lo patrocina; articolo 162, 2, w), con l'avvertenza che le decisioni emanate in virtù di tale disposizione non possono essere obbligatorie per un periodo superiore ai trenta giorni, a meno che tali decisioni non vengano confermate da una decisione adottata conformemente alla lettera d); articolo 162, 2, x), y), z); articolo 163, 2; articolo 174, 3; articolo 11 dell'Allegato IV. d) Le decisioni sulle questioni sostanziali che si pongono a proposito dell'articolo 162, 2, m) e o), e così anche a proposito dell'adozione degli emendamenti alla Parte XI sono adottate per consenso. e) Ai fini delle lettere d), f), e g) si intende per consenso l'assenza di qualsiasi obiezione formale. Nei 14 giorni che seguono la sottoposizione di una proposta al Consiglio, il Presidente esamina se vi è la possibilità di una obiezione formale alla sua adozione. Nel caso in cui constati che verrà formulata una tale obiezione, il Presidente, nell'arco di tre giorni, costituisce e convoca una commissione di conciliazione composta, al più, da nove membri del Consiglio e presieduta da lui stesso, con il compito di comporre le divergenze e di formulare una proposta suscettibile di essere adottata per consenso. La Commissione lavora speditamente e riferisce al Consiglio entro i 14 giorni successivi alla sua costituzione. Se la Commissione non è in grado di formulare una proposta suscettibile di essere adottata per consenso, essa espone nel proprio rapporto i motivi ostativi alla proposta. f) Le decisioni sulle questioni non elencate in precedenza, che il Consiglio è abilitato ad adottare in base alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità o a qualsiasi altro titolo, sono adottate conformemente alle lettere del presente numero indicate nelle dette norme, regolamenti e procedure o, in mancanza, conformemente alla disposizione determinata da una decisione del Consiglio, se possibile previa, presa per consenso. g) In caso di dubbio se una questione debba essere considerata tra quelle previste alle lettere a), b), c), ovvero d), la questione è considerata come prevista dalla disposizione richiedente la maggioranza più elevata o il consenso, a seconda dei casi, a meno che il Consiglio non decida diversamente con tale maggioranza o per consenso. 9. Il Consiglio stabilisce una procedura che permetta ad un membro dell'Autorità che non è rappresentato in seno al Consiglio di farsi rappresentare ad una seduta di esso, quando detto membro ne fa richiesta o quando il Consiglio esamina un problema che lo riguarda in modo particolare. Il rappresentante di detto membro può partecipare ai dibattiti senza diritto di voto.