Art 162 Convenzione Montego Bay - Poteri e funzioni

Il Consiglio è l'organo esecutivo dell'Autorità. Esso, conformemente alla presente Convenzione ed alla politica generale definita dall'Assemblea, ha il potere di stabilire le politiche generali che l'Autorità dovrà seguire in merito a ogni problema o materia di cui essa è competente. 2. Inoltre il Consiglio: a) sorveglia e coordina l'applicazione delle disposizioni della presente Parte per tutte le questioni e le materie di competenza dell'Autorità e richiama l'attenzione dell'Assemblea nei casi di inosservanza; b) propone all'Assemblea un'elenco di candidati per l'elezione del Segretario generale; c) raccomanda all'Assemblea candidati per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Impresa e per l'elezione del Direttore generale di essa; d) istituisce, se del caso e con il dovuto riguardo ai principi di economia e di efficienza, gli organi sussidiari che giudica necessari per esercitare le sue funzioni conformemente alla presente Parte. Per quanto concerne la composizione di tali organi, va posto accento sulla necessità di assicurare ad essi il concorso di membri qualificati e competenti nelle materie tecniche di cui si occupano, sempre che si tenga nella dovuta considerazione il principio di una equa ripartizione geografica e gli interessi particolari; e) adotta il proprio regolamento interno, in cui fissa il criterio di designazione del proprio Presidente; f) in nome dell'Autorità e nei limiti della sua competenza, conclude accordi con le Nazioni Unite o altre organizzazioni internazionali, con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea; g) esamina i rapporti dell'Impresa e li trasmette all'Assemblea con le proprie raccomandazioni; h) presenta all'Assemblea rapporti annuali e i rapporti speciali che essa può richiedere; i) impartisce direttive all'Impresa conformemente all'articolo 170; j) approva i piani di lavoro conformemente all'articolo 6 dell'Allegato III. Il Consiglio decide su ciascun piano di lavoro entro i 60 giorni successivi alla data in cui esso è stato presentato dalla Commissione giuridica e tecnica nel corso di una sessione del Consiglio e conformemente alle seguenti procedure: i) se la Commissione raccomanda l'approvazione di un piano di lavoro, tale piano viene considerato accettato dal Consiglio se nessun membro di quest'ultimo sottopone, nel termine di 14 giorni, una specifica obiezione in forma scritta al Presidente nella quale sia addotta la difformità dalle condizioni enunciate nell'articolo 6 dell'Allegato III. Se una tale obiezione viene formulata, si applica la procedura di conciliazione prevista all'Articolo 161, 8, c). Se al termine della procedura di conciliazione l'obiezione permane, il piano di lavoro è considerato come approvato dal Consiglio a meno che esso non lo respinga per consenso dei suoi membri, ad esclusione dello Stato o degli Stati che presentano la domanda o patrocinano il richiedente; ii) se la Commissione raccomanda il rigetto di un piano di lavoro oppure non formula raccomandazioni, il Consiglio può approvare il piano di lavoro a maggioranza dei tre quarti dei membri presenti e votanti, a condizione che questa maggioranza comprenda quella dei membri partecipanti alla sessione; k) approva i piani di lavoro presentati dall'Impresa conformemente all'articolo 12 dell'Allegato IV, applicando mutatis mutandis le procedure previste alla lettera j); l) esercita un controllo sulle attività condotte nell'Area, conformemente all'articolo 153, 4 ed alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità; m) adotta, su raccomandazione della Commissione di pianificazione economica, le misure necessarie ed appropriate per fornire protezione, conformemente all'articolo 150, h), dagli effetti economici sfavorevoli ivi contemplati; n) basandosi sul parere della Commissione di pianificazione economica, fornisce raccomandazioni all'Assemblea sull'istituzione di un sistema di compensazione o sull'adozione di altre misure di assistenza tendenti ad agevolare l'assestamento economico come previsto dall'articolo 151, 10; o) i) raccomanda all'Assemblea norme, regolamenti e procedure relativi ad una equa ripartizione dei vantaggi finanziari e degli altri vantaggi economici ricavati dalle attività condotte nell'Area e dai pagamenti e dalle contribuzioni derivanti dall'articolo 82, tenendo in particolare conto gli interessi e le necessità degli Stati in via di sviluppo e dei popoli che non sono pervenuti alla condizione di totale indipendenza ovvero ad altri regimi di autonomia; ii) adotta ed applica in via provvisoria, attendendo l'approvazione dell'Assemblea, le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità e tutti gli emendamenti a tali testi, tenendo conto delle raccomandazioni della Commissione giuridica e tecnica ovvero di altro organo subordinato competente. Tali norme, regolamenti e procedure hanno come oggetto la prospezione, l'esplorazione e lo sfruttamento nell'Area, nonché la gestione finanziaria e l'amministrazione interna dell'Autorità. È accordata priorità all'adozione di norme, regolamenti e procedure relativi all'esplorazione ed allo sfruttamento dei noduli polimetallici. Le norme, regolamenti e procedure per l'esplorazione e lo sfruttamento di ogni altra risorsa diversa dai noduli polimetallici sono adottate nell'arco di tempo di tre anni computati a decorrere dalla data in cui all'Autorità è stata inoltrata una richiesta da uno qualsiasi dei suoi membri, con lo scopo di adottare dette norme, regolamenti e procedure nei riguardi di tale risorsa. Ogni norma, regolamento e procedura rimane in vigore a titolo provvisorio fino all'approvazione da parte dell'Assemblea o fino alla modifica di essi da parte del Consiglio, alla luce dei punti di vista espressi dall'Assemblea; p) controlla il versamento di tutte le somme dovute dalla od alla Autorità con riferimento alle operazioni effettuate conformemente alla presente Parte; q) esegue una selezione fra i richiedenti delle autorizzazioni alla produzione ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato III, nei casi in cui la selezione sia prevista da tale articolo; r) sottopone il progetto di bilancio annuale dell'Autorità all'approvazione dell'Assemblea; s) effettua raccomandazioni all'Assemblea circa le politiche da seguire su ciascun problema o materia che rientra nella competenza dell'Autorità; t) effettua raccomandazioni all'Assemblea circa la sospensione dell'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualifica di membro in applicazione dell'articolo 185; u) a nome dell'Autorità e per i casi di inadempienza, istituisce procedimenti dinanzi alla Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini; v) notifica all'Assemblea la decisione adottata dalla Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini nei procedimenti istituiti conformemente alla lettera u) ed effettua le raccomandazioni che giudica necessarie circa le misure da adottare; w) emette ordini in caso di urgenza, ivi compreso eventualmente l'ordine di sospendere o di modificare le operazioni, allo scopo di prevenire ogni grave danno che potrebbe essere procurato all'ambiente marino da attività condotte nell'Area; x) vieta l'avvio dello sfruttamento di talune zone da parte dei contraenti o da parte dell'Impresa quando delle prove sostanziali indicano il rischio di danno grave per l'ambiente marino; y) crea un organo sussidiario per redigere progetti di norme, regolamenti e procedure finanziarie relativi: i) alla gestione finanziaria conformemente agli articoli da 171 a 175; e ii) alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 13 ed all'articolo 17, 1, c) dell'Allegato III; z) stabilisce appropriati meccanismi per la direzione e la supervisione di un corpo di ispettori incaricati di sorvegliare le attività condotte nell'Area per stabilire se la presente Parte, le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità nonché i termini e le condizioni dei contratti conclusi con l'Autorità vengono osservati.

Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;


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