Art 165 Convenzione Montego Bay - La Commissione giuridica e tecnica

I membri della Commissione giuridica e tecnica devono possedere le qualifiche richieste, principalmente in materia di esplorazione, di sfruttamento e di trattamento delle risorse minerali, di oceanografia e di protezione dell'ambiente marino o concernenti le questioni economiche e giuridiche relative alle attività minerarie oceaniche o in altri settori connessi. Il Consiglio si sforza di fare in maniera che i membri della Commissione riuniscano tutte le qualifiche necessarie. 2. La Commissione: a) fornisce al Consiglio, su sua richiesta, raccomandazioni concernenti l'esercizio delle funzioni dell'Autorità; b) esamina i piani di lavoro formali e scritti concernenti le attività da condurre nell'Area conformemente all'articolo 153, 3, e fornisce al Consiglio raccomandazioni appropriate. La Commissione fonda le sue raccomandazioni esclusivamente sulle disposizioni dell'Allegato III e presenta al riguardo al Consiglio un rapporto completo; c) su richiesta del Consiglio, sorveglia le attività condotte nell'Area, se necessario, in consultazione ed in collaborazione con tutti i soggetti che conducono tali attività oppure con lo Stato o gli Stati interessati, e fa rapporto al Consiglio; d) valuta l'incidenza ecologica delle attività condotte o da condurre nell'Area; e) fa raccomandazioni al Consiglio relativamente alla protezione dell'ambiente marino, tenendo conto dell'opinione di esperti riconosciuti nel campo specifico; f) formula e sottopone al Consiglio le norme, i regolamenti e le procedure di cui all'articolo 162, 2, o), tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, ivi compresa la valutazione dell'incidenza ecologica delle attività condotte nell'Area; g) riesamina tali norme, regolamenti e procedure e periodicamente raccomanda al Consiglio gli emendamenti che giudica necessari ed auspicabili; h) fornisce al Consiglio raccomandazioni sull'impostazione di un programma di sorveglianza per osservare, misurare, valutare e analizzare regolarmente, con metodi scientifici riconosciuti, i rischi o le conseguenze delle attività condotte nell'Area relativamente all'inquinamento dell'ambiente marino; si accerta che le normative esistenti siano appropriate e rispettate e coordina l'esecuzione del programma di sorveglianza una volta che sia stato approvato dal Consiglio; i) raccomanda al Consiglio di adire, in nome dell'Autorità, la Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, conformemente alla presente Parte ed ai relativi allegati e tenuto conto in particolare dell'articolo 187; j) fornisce al Consiglio raccomandazioni sulle misure da adottarsi in merito ad una decisione della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, adita conformemente alla lettera i); k) raccomanda al Consiglio di emanare ordini in caso di emergenza, ivi compreso eventualmente l'ordine di sospendere o di modificare le operazioni allo scopo di prevenire ogni danno grave che potrebbe essere procurato all'ambiente marino da attività condotte nell'Area; il Consiglio esamina tali raccomandazioni in via prioritaria; l) raccomanda al Consiglio di escludere lo sfruttamento di talune zone da parte di contraenti o da parte dell'Impresa quando vi siano prove sostanziali che indicano il rischio di un grave danno all'ambiente marino; m) effettua raccomandazioni al Consiglio in merito alla direzione ed alla supervisione di un corpo di ispettori incaricati di sorvegliare le attività condotte nell'Area allo scopo di determinare se sono osservati la presente Parte, le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità ed i termini e le condizioni di ogni contratto perfezionato con l'Autorità; n) calcola il livello massimo di produzione e rilascia autorizzazioni alla produzione in nome dell'Autorità in applicazione dell'articolo 151, numeri da 2 a 7, una volta che il Consiglio abbia operato la necessaria scelta fra i richiedenti delle autorizzazioni alla produzione, conformemente all'articolo 7 dell'Allegato III. 3. Alla richiesta di ogni Stato contraente o di ogni altra parte interessata, i membri della Commissione si fanno accompagnare da un rappresentante di tale Stato o di altra parte interessata quando esercitano le loro funzioni di sorveglianza e di ispezione.

Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;


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