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Art 167 Convenzione Montego Bay - Personale dell'Autorità

Il personale dell'Autorità comprende le persone qualificate in campi tecnici e scientifici e in altri di cui l'Autorità ha bisogno per esercitare le sue funzioni amministrative. 2. La considerazione principale nella assunzione e nella determinazione delle condizioni di servizio del personale è la necessità di assicurare all'Autorità i servizi di persone che posseggano i più alti livelli di efficienza, di competenza e di integrità. Va tenuta nel dovuto conto, subordinata a tale condizione, l'importanza che nell'assunzione risulti la più vasta base geografica possibile. 3. Il personale viene nominato dal Segretario generale. Le condizioni e le modalità di nomina, di remunerazione e di licenziamento del personale devono essere conformi alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità.

Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;


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