Nell'esercizio delle loro funzioni, il Segretario generale ed il personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna altra fonte al di fuori dell'Autorità. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro qualità di funzionari internazionali e sono responsabili soltanto verso l'Autorità. Ogni Stato contraente si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario generale e del personale e a non cercare di influenzarli nello svolgimento delle loro funzioni. Ogni violazione degli obblighi da parte di un funzionario è sottoposta ad un tribunale amministrativo designato secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità. 2. Il Segretario generale ed il personale non devono avere interessi finanziari in alcuna delle attività inerenti all'esplorazione ed allo sfruttamento nell'Area. Con riserva dei propri obblighi nei confronti dell'Autorità, essi non devono divulgare, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, alcun segreto industriale, alcun dato che costituisce proprietà industriale e che è stato trasferito all'Autorità in applicazione dell'articolo 14 dell'Allegato III, né alcun'altra informazione confidenziale di cui vengono a conoscenza in ragione delle loro funzioni. 3. Le violazioni da parte di un funzionario dell'Autorità degli obblighi enunciati al numero 2, danno luogo, su richiesta di uno Stato contraente leso da tale violazione o di una persona fisica o giuridica patrocinata da uno Stato contraente conformemente all'articolo 153, 2, b) e lesa da tale violazione, ad una azione dell'Autorità contro il funzionario in questione dinanzi ad un tribunale designato secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità. La parte lesa ha il diritto di partecipare al procedimento. Se il tribunale lo consiglia, il Segretario generale licenzia il funzionario in questione. 4. Le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità fissano le modalità di applicazione del presente articolo.
Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;