Le contribuzioni di cui all'articolo 171, a) sono versate in un conto speciale e servono a coprire le spese di amministrazione dell'Autorità fino al momento in cui essa non disponga di introiti provenienti da altre fonti sufficienti a coprire tali spese. 2. Le risorse finanziarie dell'Autorità servono principalmente ad affrontare le spese di amministrazione dell'Autorità stessa. Ad eccezione delle contribuzioni di cui all'articolo 171, a), i fondi che avanzano dopo il pagamento di tali spese possono, tra l'altro: a) essere divisi conformemente all'articolo 140 ed all'articolo 160, 2, g); b) servire a dotare l'Impresa di risorse finanziarie conformemente all'articolo 170, 4; c) servire a indennizzare gli Stati in via di sviluppo conformemente all'articolo 151, 10 ed all'articolo 160, 2, l).
Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;