L'Autorità ha la capacità di contrarre prestiti. 2. L'Assemblea fissa i limiti di tale capacità nel regolamento finanziario adottato in applicazione dell'articolo 160, 2, f). 3. Il Consiglio esercita tale potere dell'Autorità. 4. Gli Stati contraenti non sono responsabili dei debiti dell'Autorità.
Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;