Gli archivi dell'Autorità sono inviolabili, ovunque essi si trovino. 2. I dati di proprietà industriale, le informazioni coperte da segreto industriale e informazioni similari così come i fascicoli del personale non devono essere conservati in archivi accessibili al pubblico. 3. Ogni Stato contraente accorda all'Autorità, per le sue comunicazioni ufficiali, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda alle altre organizzazioni internazionali.
Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;