L'Autorità, nell'esercizio delle sue funzioni, così come i suoi beni, proprietà e proventi, e così le sue attività e transazioni autorizzate dalla presente Convenzione, sono esenti da ogni imposta diretta e i beni, che essa importa o esporta per il proprio uso ufficiale, sono esenti da tutti i diritti doganali. L'Autorità non può chiedere alcuna esenzione di diritti percepiti come remunerazione di servizi resi. 2. Se vengono effettuati dall'Autorità, ovvero per suo conto, acquisti di beni o di servizi di valore sostanziale, necessari all'esercizio delle sue funzioni, e se il prezzo di tali beni o servizi include imposte, tasse o diritti, gli Stati contraenti adottano, per quanto possibile, le misure appropriate per accordare l'esenzione da tali imposte, tasse o diritti o per assicurarne il rimborso. I beni importati o acquistati sotto il regime di esenzione previsto nel presente articolo non devono essere né venduti né alienati in altra maniera sul territorio dello Stato contraente che ha accordato l'esenzione, a meno che ciò non avvenga a condizioni convenute con questo Stato. 3. Gli Stati contraenti non percepiscono alcuna imposta diretta o indiretta sulle retribuzioni o emolumenti né su altre somme, versate in pagamento dall'Autorità al Segretario generale e ai membri del personale dell'Autorità, e così anche agli esperti che compiono missioni per l'Autorità, a meno che essi non siano loro cittadini.