Uno Stato contraente in ritardo nel pagamento dei suoi contributi all'Autorità non può partecipare alle votazioni se l'ammontare degli arretrati è pari o superiore alle quote da esso dovute per i due anni precedenti trascorsi. L'Assemblea, comunque, può autorizzare tale membro a partecipare alle votazioni se constata che l'inadempienza è dovuta a cause che sfuggono al controllo del membro.
Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;