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Art 185 Convenzione Montego Bay - Sospensione dell'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualità di membro

Uno Stato contraente che abbia violato gravemente e in maniera continuativa le disposizioni della presente Parte può, su raccomandazione del Consiglio, essere sospeso dall'Assemblea dall'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla propria qualità di membro. 2. Nessuna decisione può essere presa in base al numero 1 fino a che la Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non abbia constatato che lo Stato contraente ha violato gravemente e in maniera continuativa le disposizioni della presente Parte.

Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;


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