La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, in virtù della presente Parte e degli Allegati che vi si riferiscono, ha competenza nelle controversie relative alle attività condotte nell'Area comprese nelle seguenti categorie: a) controversie fra Stati contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Parte e degli Allegati che ad essa si riferiscono; b) controversie fra uno Stato contraente e l'Autorità in merito a: i) atti od omissioni dell'Autorità o di uno Stato contraente che si afferma contravvengono alle disposizioni della presente Parte o dei relativi allegati o di norme, regolamenti e procedure emanate dall'Autorità conformemente a tali disposizioni; o ii) atti dell'Autorità di cui si sostiene l'incompetenza o che costituiscono eccesso di potere; c) controversie tra le parti contraenti di un contratto, quando trattasi di Stati contraenti, dell'Autorità o dell'Impresa ovvero di imprese di Stato o di persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 153, 2, b), in merito a: i) l'interpretazione o l'esecuzione del contratto o del piano di lavoro in questione; oppure ii) atti od omissioni di una parte del contratto, concernenti attività condotte nell'Area, diretti all'altra parte o che minacciano direttamente i suoi interessi legittimi; d) controversie fra l'Autorità e un potenziale contraente, patrocinato da uno Stato conformemente all'articolo 153, 2, b), e che ha debitamente soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 4, 6 e all'articolo 13, 2 dell'Allegato III, per quanto attiene al rifiuto del contratto ovvero ad una questione giuridica sorta in sede di stipulazione del contratto; e) controversie fra l'Autorità e uno Stato contraente, un'impresa di Stato o una persona fisica o giuridica patrocinata da uno Stato contraente conformemente all'articolo 153, 2, b), quando si afferma la responsabilità dell'Autorità in virtù dell'articolo 22 dell'Allegato III; f) ogni altra controversia per cui la competenza della Camera è specificamente prevista dalla presente Convenzione.