Gli Stati adottano, singolarmente o congiuntamente secondo i casi, tutte le misure conformi alla presente Convenzione atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, quale che ne sia la fonte, usando a tal fine gli strumenti più idonei in loro possesso secondo le loro capacità, e si adoperano per armonizzare le rispettive politiche in questo ambito. 2. Gli Stati adottano tutte le necessarie misure affinché le attività condotte sotto la loro giurisdizione e sotto il loro controllo siano condotte in modo tale da non provocare danni di inquinamento ad altri Stati e al loro ambiente, e l'inquinamento eventualmente causato da incidenti o da attività svolte sotto la loro giurisdizione e controllo non si propaghi al di là delle zone dove essi esercitano diritti sovrani conformemente alla presente Convenzione. 3. Le misure adottate conformemente alla presente Parte debbono prevedere tutte le possibili fonti di inquinamento dell'ambiente marino.In particolare debbono includere, tra l'altro, provvedimenti atti a limitare al massimo: a) il versamento di sostanze tossiche, dannose o nocive e in particolare quelle non degradabili provenienti da fonti terrestri o dall'atmosfera, o da immissione; b) l'inquinamento da parte di navi, con particolare riferimento ai provvedimenti intesi a prevenire incidenti, e a fronteggiare le emergenze, garantendo la sicurezza delle operazioni in mare, prevenendo scarichi intenzionali o accidentali, e regolamentando la progettazione, la costruzione, l'armamento, le operazioni e la condotta delle navi; c) l'inquinamento prodotto da installazioni e macchinari utilizzati per l'esplorazione o lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo marino e del sottosuolo, con particolare riferimento ai provvedimenti intesi a prevenire incidenti e a fronteggiare le emergenze, garantendo la sicurezza delle operazioni in mare, e regolamentando la progettazione, la costruzione, l'armamento, le operazioni e la conduzione di tali installazioni e macchinari; d) l'inquinamento prodotto da altre installazioni o apparecchiature che operano nell'ambiente marino, con particolare riferimento ai provvedimenti intesi a prevenire incidenti e a fronteggiare le emergenze garantendo la sicurezza delle operazioni in mare e regolamentando la progettazione, la costruzione, l'armamento, le operazioni e la condotta di tali installazioni o apparecchiature. 4. Nell'adottare misure atte a prevenire, ridurre o tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, gli Stati si astengono da ogni interferenza ingiustificata nelle attività condotte dagli altri Stati nell'esercizio dei loro diritti e nell'assolvimento dei loro obblighi conformemente alla presente Convenzione. 5. Le misure adottate conformemente alla presente Parte includono quelle necessarie a proteggere e preservare ecosistemi rari o delicati, come pure l'habitat di specie in diminuzione, in pericolo o in via di estinzione e altre forme di vita marina.