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Art 196 Convenzione Montego Bay - Impiego di tecnologie oppure introduzione di specie importate o nuove

Gli Stati adottano ogni misura atta a prevenire, ridurre o tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino che deriva dall'impiego di tecnologie poste sotto la loro giurisdizione o controllo, oppure dall'introduzione intenzionale o accidentale di specie, importate o nuove, in una parte particolare dell'ambiente marino, che possa ad esso provocare modifiche importanti o dannose. 2. Il presente articolo non modifica l'applicazione della presente Convenzione relativamente alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento dell'ambiente marino.

Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;


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