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Art 200 Convenzione Montego Bay - Studi, programmi di ricerca e scambi di dati e informazioni

Gli Stati cooperano, direttamente o tramite le competenti organizzazioni internazionali, al fine di promuovere studi, intraprendere programmi di ricerca scientifica e incoraggiare lo scambio di informazioni e dati sull'inquinamento dell'ambiente marino. Fanno il possibile per partecipare attivamente a programmi regionali e mondiali volti all'acquisizione delle conoscenze necessarie per determinare la natura e l'estensione dell'inquinamento, chi vi è esposto, i movimenti di esso, i rischi che comporta e i rimedi possibili.

Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;


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