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  • Art 292 Convenzione Montego Bay - Immediato rilascio della nave e dell'equipaggio

Art 204 Convenzione Montego Bay - Monitoraggio dei rischi o degli effetti dell'inquinamento

Gli Stati si impegnano, per quanto è possibile e nel rispetto dei diritti degli altri Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, a osservare, misurare, valutare e analizzare, mediante metodi scientifici riconosciuti, i rischi o gli effetti dell'inquinamento dell'ambiente marino. 2. In particolare, gli Stati vegliano sugli effetti di qualunque attività da essi autorizzata o intrapresa, al fine di valutare se tali attività rischiano di inquinare l'ambiente marino.

Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;


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