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  • Art 19 Convenzione Montego Bay - Significato dell'espressione "passaggio inoffensivo"

Art 248 Convenzione Montego Bay - Obbligo di fornire informazioni allo Stato costiero

Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali, che intendono effettuare ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato costiero, gli forniscono, con un preavviso di almeno sei mesi dalla data prevista d'inizio del progetto di ricerca, una descrizione completa dei punti seguenti: a) natura e scopi del progetto; b) metodo e mezzi che saranno impiegati, ivi compresi nome, stazza e classe delle navi, e una descrizione delle apparecchiature scientifiche; c) l'esatta area geografica nella quale il progetto sarà effettuato; d) data prevista di arrivo e partenza definitiva delle navi da ricerca o, secondo il caso, dell'installazione e della rimozione delle apparecchiature; e) norme dell'ente patrocinante il progetto e nomi del direttore dell'ente e del responsabile del progetto; f) la misura in cui ritiene che lo Stato costiero sia in grado di partecipare al progetto o farvisi rappresentare.

Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;


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