Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali hanno la responsabilità di verificare che la ricerca scientifica marina, che sia condotta da loro direttamente o da altri per conto loro, venga effettuata conformemente alla presente Convenzione. 2. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali sono responsabili e rispondono delle misure adottate in violazione della presente Convenzione, relativamente alla ricerca scientifica marina effettuata da altri Stati, da persone fisiche o giuridiche che di questi abbiano la nazionalità, o dalle organizzazioni internazionali competenti, e risarciscono i danni derivati da tali misure. 3. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali sono responsabili e rispondono, in virtù dell'articolo 235, dei danni provocati dall'inquinamento dell'ambiente marino in conseguenza della ricerca scientifica marina intrapresa da loro direttamente o da altri per conto loro.
Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;