Gli Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, promuovono la formulazione di direttive, criteri e regole generalmente accettate per il trasferimento di tecnologia marina nel quadro di accordi bilaterali o nell'ambito di organizzazioni internazionali o altri organismi, tenendo conto in particolare degli interessi e necessità degli Stati in via di sviluppo.
Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;