Art 276 Convenzione Montego Bay - Creazione di centri regionali

Gli Stati, coordinando il proprio intervento con quello delle competenti organizzazioni internazionali, dell'Autorità e degli enti nazionali di riscerca scientifica marina e tecnologica, promuovono la creazione di centri regionali di ricerca scientifica marina e tecnologica, particolarmente negli Stati in via di sviluppo, al fine di stimolare e sviluppare la condotta della ricerca scientifica marina da parte di tali Stati e promuovono il trasferimento di tecnologia marina. 2. Tutti gli Stati di una regione cooperano con i centri regionali della stessa per meglio assicurare una più efficace realizzazione dei loro obiettivi.

Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;


Leggi altri articoli in: Convenzione Montego Bay
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto