Art 277 Convenzione Montego Bay - Funzioni dei centri regionali

Le funzioni di tali centri regionali includono tra l'altro: a) programmi di formazione e istruzione a tutti i livelli sui diversi aspetti della ricerca scientifica e tecnologica marina e in particolare della biologia marina, ivi comprese la conservazione e la gestione delle risorse biologiche, l'oceanografia, l'idrografia, l'ingegneria, l'esplorazione geologica del fondo marino, prospezione mineraria e la tecnologia della desalinizzazione; b) studi gestionali; c) programmi di studio relativi alla protezione e alla preservazione dell'ambiente marino e alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento; d) l'organizzazione di conferenze, seminari e simposi regionali; e) l'acquisizione e trattamento di dati e informazioni nell'ambito della scienza e della tecnologia marina; f) la pronta diffusione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica marina attraverso pubblicazioni facilmente accessibili; g) la diffusione d'informazioni sulle politiche nazionali in merito al trasferimento della tecnologia marina e lo studio comparato sistematico di tali politiche; h) la compilazione e l'ordinamento sistematico delle informazioni relative alla commercializzazione della tecnologia e a contratti e altri accordi in materia di brevetti; i) la cooperazione tecnica con altri Stati della regione.

Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;


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