Uno Stato contraente, che è parte in una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, può invitare l'altra parte o parti a sottoporre la controversia a conciliazione secondo la procedura prevista dall'Allegato V, sezione I, o secondo altra procedura di conciliazione. 2. Se l'invito è accettato e le parti si accordano sulla procedura di conciliazione da applicare, ciascuna parte può sottoporre la controversia a quella procedura. 3. Se l'invito non è accettato o le parti non si accordano sulla procedura, il procedimento di conciliazione deve ritenersi concluso. 4. Salvo diverso accordo tra le parti, quando una controversia è stata sottoposta a conciliazione, il procedimento può essere concluso solo conformemente alla procedura di conciliazione concordata.
Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;