Ai fini della presente Convenzione, per "nave da guerra" si intende una nave che appartenga alle Forze Armate di uno Stato, che porti i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità e sia posta sotto il comando di un Ufficiale di Marina al servizio dello stato e iscritto nell'apposito ruolo degli Ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare.
Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;