Nessuna norma della presente Parte si applica: a) nelle acque interne che fanno parte di uno stretto, ad eccezione del caso in cui una linea di base diritta, che sia stata tracciata secondo il metodo descritto all'articolo 7, abbia l'effetto di assoggettare al regime di acque interne zone che in precedenza non erano state considerate tali; b) al regime giuridico delle acque situate al di là del mare territoriale degli Stati rivieraschi, che facciano parte di una zona economica esclusiva o dell'alto mare; c) al regime giuridico degli stretti nei quali il passaggio è totalmente o parzialmente regolamentato da convenzioni internazionali che siano in vigore da lungo tempo e riguardino espressamente tali stretti.
Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;