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  • Art 125 Convenzione Montego Bay - Diritto di accesso al mare e dal mare e libertà di transito

Art 43 Convenzione Montego Bay - Ausili alla sicurezza e alla navigazione e altre attrezzature, e prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento

Gli Stati che utilizzano uno stretto e gli Stati rivieraschi dovrebbero, con accordi, collaborare: a) all'installazione e manutenzione, nello stretto, dei necessari ausili per la navigazione e per la sicurezza o di ogni altra attrezzatura che faciliti la navigazione internazionale; b) alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento provocato dalle navi.

Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;


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