Il regime del passaggio inoffensivo, conformemente alla Parte II, sezione 3, viene applicato agli stretti usati per la navigazione internazionale che: a) sono esclusi dall'ambito di applicazione del regime di passaggio in transito previsto dall'articolo 38, 1; oppure b) si trovano tra una parte di alto mare o una zona economica esclusiva, e il mare territoriale di un altro Stato. 2. Il diritto di passaggio inoffensivo in tali stretti non può essere sospeso.
Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 36052; Cass. pen., Sez. I, 11/03/2014, n. 18354; Cass. pen., Sez. I, 18/03/2011, n. 29182; Cass. pen., Sez. I, 05/05/2010, n. 32960; Trib. Milano, 30/01/2007; Trib. Crotone, 27/09/2001; Cass. pen., Sez. III, 03/03/1999, n. 863; Cass. pen., Sez. Unite, 24/06/1998;