La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. Articolo sostituito dall'art. 1 della L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo dell'art. 114 nella formulazione originaria, disponeva: "La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni".