Art. 26 Costituzione - Estradizione

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. A norma dell'articolo unico della L. cost. 21 giugno 1967, n. 1 "l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio".




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