La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. Le parole che recitavano: “, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra” sono state soppresse dalla L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1.