Art. 57 Costituzione

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero (2). Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero (2). Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (2). (1) Articolo così sostituito con l'art. 2 della L. cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e, successivamente, modificato nel terzo comma dalla L. cost. 27 dicembre 1963, n. 3, istitutiva della Regione Molise . (2) Comma modificato dall'art. 2 della L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.




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