Art. 8 Costituzione - Confessioni religiose

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze (1). (1) A regolare tali rapporti sono intervenute le Leggi 11 agosto 1984, n. 449, 22 novembre 1988, n. 516, 22 novembre 1988, n. 517 e 8 marzo 1989, n. 101, emesse sulla base di previe "intese" intercorse, rispettivamente, con la Tavola valdese, le Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio e le Comunità ebraiche, e più di recente le leggi 5 ottobre 1993, n. 409, 12 aprile 1995, n. 116, 29 novembre 1995, n. 520, 20 dicembre 1996, nn. 637 e 638, per la regolamentazione dei rapporti con altre confessioni o per la modifica delle precedenti intese.




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