Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (1). (1) Comma così sostituito con la L. cost. 4 novembre 1991, n. 1. Nella formulazione anteriore, il secondo comma dell'art. 88 recitava: "Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato".