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Revenge porn e risarcimento del danno: estinzione del reato ex art. 162-ter c.p.

La decisione assunta dal GUP del Tribunale di Milano nel procedimento a carico di Leonardo Apache La Russa, in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), consente di chiarire in modo concreto il funzionamento dell’istituto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie, previsto dall’art. 162-ter c.p. e sempre più utilizzato nella prassi giudiziaria.

Nel caso esaminato, il giudice ha dichiarato estinto il reato di revenge porn ritenendo congrua l’offerta risarcitoria di euro 25.000 formulata dall’imputato in favore della persona offesa, nonostante il mancato consenso di quest’ultima.

Inquadramento del procedimento

Il procedimento riguardava esclusivamente l’ipotesi di cui all’art. 612-ter c.p., essendo stata già archiviata in fase di indagini preliminari la distinta contestazione di violenza sessuale. Il reato di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, nella sua forma base, è procedibile a querela della persona offesa e rientra, pertanto, nell’ambito applicativo dell’art. 162-ter c.p., in assenza di aggravanti che ne comportino la procedibilità d’ufficio.

In sede di udienza preliminare, la difesa ha attivato l’istituto delle condotte riparatorie, offrendo una somma a titolo di risarcimento del danno che il giudice ha ritenuto idonea a soddisfare le finalità della norma.

La norma applicata: l’art. 162-ter c.p.

L’estinzione del reato è stata dichiarata ai sensi dell’art. 162-ter c.p., rubricato “Estinzione del reato per condotte riparatorie”. La disposizione prevede che, nei reati procedibili a querela soggetta a remissione, il giudice dichiari estinto il reato qualora l’imputato abbia riparato interamente il danno cagionato alla persona offesa, mediante restituzione o risarcimento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Elemento qualificante dell’istituto è la valutazione giudiziale della congruità della condotta riparatoria, valutazione che è rimessa in via esclusiva al giudice e che può prescindere dall’accettazione dell’offerta da parte della persona offesa.

Spiegazione pratica dell’estinzione del reato ex art. 162-ter c.p.

Dal punto di vista pratico, l’estinzione del reato ex art. 162-ter c.p. non equivale a un’assoluzione nel merito. Il giudice non accerta la responsabilità penale dell’imputato, ma prende atto che l’ordinamento ritiene la condotta riparatoria sufficiente a far venir meno l’interesse punitivo dello Stato.

Gli effetti concreti sono rilevanti: il processo penale si arresta definitivamente, non viene celebrato il dibattimento, non viene pronunciata una sentenza di condanna e non si forma alcun giudicato penale di colpevolezza. L’imputato non subisce pene principali o accessorie e il procedimento si chiude anticipatamente per una causa legale di estinzione del reato.

L’istituto risponde a una logica di giustizia riparativa, che privilegia il ristoro del danno subito dalla vittima rispetto alla funzione afflittiva della pena.

Il ruolo della persona offesa

La persona offesa non dispone di un potere di veto sulla declaratoria di estinzione del reato. Il suo dissenso non impedisce al giudice di dichiarare l’estinzione, ma può rilevare sotto due profili: in sede di impugnazione della decisione sulla congruità del risarcimento e in sede civile, per l’eventuale richiesta di un ulteriore risarcimento del danno.

Nel caso in esame, la persona offesa ha annunciato l’intenzione di proporre impugnazione, contestando la valutazione di congruità operata dal giudice.

Effetti giuridici della decisione

La dichiarazione di estinzione del reato comporta la definitiva chiusura del procedimento penale per il fatto contestato e l’assenza di una pronuncia di condanna iscrivibile nel casellario giudiziale. Resta impregiudicata la tutela civilistica del danno, azionabile nelle sedi competenti.

Nel medesimo procedimento, un altro imputato è stato invece condannato per analoga fattispecie, a dimostrazione del fatto che l’accesso all’istituto di cui all’art. 162-ter c.p. dipende dalla concreta attivazione di condotte riparatorie ritenute idonee dal giudice.

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