Disegno di legge 243 sulla riforma della Giustizia Tributaria
Capo I
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
Art. 1.
(Organi della giurisdizione tributaria)
1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai tribunali tributari, dalle corti di appello tributarie e dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, secondo criteri di efficienza e di professionalità.
2. I tribunali tributari hanno sede presso i tribunali ordinari e le corti di appello tributarie hanno sede presso le corti di appello nel cui distretto sono compresi tre tribunali.
3. I giudici tributari applicano le norme processuali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per l'uniformità del rito come strumento di semplificazione e di celerità.
4. Per quanto non disposto ai sensi del comma 3 e sempre che siano compatibili con le disposizioni del medesimo comma 3, i giudici tributari applicano le disposizioni del codice di procedura civile.
5. L'organizzazione e la gestione dei giudici tributari è affidata esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri per assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.
6. È istituita la magistratura tributaria, autonoma rispetto alle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile.
Art. 2.
(Composizione dei tribunali tributari e
delle corti di appello tributarie)
1. Al tribunale tributario e alla corte di appello tributaria è preposto un presidente, che ne presiede anche la prima sezione.
2. L'incarico presso un tribunale tributario o una corte di appello tributaria ha durata quinquennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo e non è rinnovabile.
3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, in caso di pari anzianità, da quello maggiore di età.
4. A ciascuna sezione sono assegnati un presidente, un vicepresidente e due giudici tributari.
5. Ogni collegio giudicante, se non è a composizione monocratica, è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con un numero invariabile di tre votanti.
6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costruire il collegio giudicante, il presidente designa i componenti di altre sezioni, con decreto motivato valido al massimo due mesi.
Art. 3.
(Presidenti dei tribunali tributari e
delle corti di appello tributarie)
1. I presidenti dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 4, secondo la graduatoria redatta in base a un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. I presidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 4, secondo la graduatoria redatta in base a un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. I presidenti delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 5, secondo la graduatoria redatta in base a un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. I presidenti di sezioni delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 5, secondo la graduatoria redatta in base a un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. È istituito il ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto dalla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile sia per quanto riguarda il trattamento economico sia per quanto riguarda lo sviluppo di carriera, in conformità a quanto disposto da un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri.
6. Il numero massimo nazionale di giudici tributari è di 1.000 unità.
Art. 4.
(Giudici dei tribunali tributari)
1. I giudici dei tribunali tributari sono selezionati mediante concorso pubblico a base regionale per titoli ed esami orali, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.
2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio.
3. Gli esami orali hanno ad oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile.
4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico a base regionale.
5. Le commissioni di esame a base regionale, nominate dal Presidente del Consiglio dei ministri, devono essere formate da: un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede; un professore ordinario di diritto tributario; un avvocato tributarista, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori da almeno venticinque anni.
6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie provinciali è titolo preferenziale in caso di parità di votazione nel concorso pubblico di cui al presente articolo.
7. In caso di morte o di cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono nominati scorrendo la graduatoria del concorso già svolto sino ad esaurimento. Esaurita la graduatoria, è indetto un nuovo concorso a base regionale.
8. In ogni caso, nel corso degli anni deve essere previsto il rafforzamento della qualificazione professionale dei giudici tributari al fine di assicurare l'adeguata preparazione specialistica, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera h).
Art. 5.
(Giudici delle corti di appello tributarie)
1. I giudici delle corti di appello tributarie sono selezionati mediante concorso pubblico a base regionale per titoli ed esami orali, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.
2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio, conseguita da almeno dieci anni.
3. Gli esami orali hanno ad oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile.
4. Con apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico a base regionale.
5. Le commissioni di esame a base regionale, nominate dal Presidente del Consiglio dei ministri, devono essere formate da: un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede; un professore ordinario di diritto tributario; un avvocato tributarista, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori da almeno venticinque anni.
6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie regionali è titolo preferenziale in caso di parità di votazione nel concorso pubblico di cui al presente articolo.
7. In caso di morte o di cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono nominati scorrendo la graduatoria del concorso già svolto sino ad esaurimento. Esaurita la graduatoria, è indetto un nuovo concorso a base regionale.
8. In ogni caso, nel corso degli anni deve essere previsto il rafforzamento della qualificazione professionale dei giudici tributari al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera h).
9. Presso ogni corte di appello tributaria è istituito un ufficio del massimario che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le sentenze pronunciate nel distretto.
Art. 6.
(Formazione delle sezioni e
dei collegi giudicanti)
1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizioni delle sezioni in base ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse.
2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni semestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
3. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza due volte a settimana.
4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, con il decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare dell'atto impugnato o della sentenza impugnata.
5. È istituito il giudice monocratico per le seguenti controversie:
a) di valore non superiore a 20.000 euro;
b) relative alle questioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
c) giudizi di ottemperanza senza alcun limite di importo;
d) negli altri casi tassativamente previsti dalla legge.
Art. 7.
(Requisiti generali dei giudici tributari)
1. I giudici tributari devono:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;
d) avere idoneità fisica e psichica, da comprovare con apposito certificato medico;
e) non aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso pubblico di cui agli articoli 4 e 5, cinquanta anni di età.
Art. 8.
(Incompatibilità)
1. Non possono essere nominati giudici tributari dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie:
a) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di tali enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
c) i dipendenti o ex dipendenti dell'amministrazione finanziaria che prestano o hanno prestato servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e presso quelli della soppressa Agenzia del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
d) gli appartenenti o ex appartenenti al Corpo della guardia di finanza;
e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze;
f) i prefetti e i questori;
g) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nei movimenti politici;
h) coloro che sono iscritti ad albi professionali; prima della nomina il candidato è tenuto a cancellarsi dagli albi professionali con effetto immediato;
i) gli appartenenti alle Forze armate e i funzionari civili nei Corpi di polizia;
l) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili in servizio o in pensione.
2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonché i parenti e affini entro il quarto grado.
Art. 9.
(Procedimenti di nomina dei giudici dei
tribunali tributari e delle corti di appello
tributarie)
1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sui tribunali tributari e sulle corti di appello tributarie e presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione alle Camere sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Art. 10.
(Giuramento)
1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio».
2. I presidenti delle corti di appello tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
3. I presidenti dei tribunali tributari prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto ha sede il tribunale tributario al quale sono destinati.
4. I presidenti di sezione e gli altri giudici tributari prestano giuramento dinanzi al presidente al quale sono destinati.
5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice tributario.
Art. 11.
(Durata dell'incarico)
1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.
Art. 12.
(Decadenza dall'incarico)
1. Decadono dall'incarico i giudici tributari i quali:
a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 7;
b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 8;
c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
d) non partecipano senza giustificato motivo a due sedute consecutive;
e) risultano ancora iscritti a un albo professionale;
f) rientrano nei casi di rimozione ai sensi dell'articolo 15, comma 6;
g) non si sono dimessi dalla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.
2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Art. 13.
(Trattamento economico)
1. Il trattamento economico dei giudici tributari deve essere stabilito in base a criteri che garantiscano che lo stesso trattamento sia congruo e dignitoso, tenendo conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta.
2. Ai giudici tributari si applica il trattamento economico, nonché quello previdenziale e assistenziale, comprensivo di ferie, di permessi e del sistema di guarentigie, del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali.
3. Gli aumenti successivi del trattamento economico sono stabiliti, tenendo conto dell'anzianità di servizio, con un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 14.
(Responsabilità)
1. Ai giudici tributari si applicano le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali previste dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18.
Art. 15.
(Vigilanza e sanzioni disciplinari)
1. I giudici tributari sono soggetti alle sanzioni stabilite dal presente articolo per comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio.
2. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni.
3. Si applica la sanzione non inferiore alla censura per:
a) i comportamenti che, violando i doveri o la dignità di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti e ai loro difensori;
b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento o a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità e assenza di pregiudizi;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della giustizia tributaria o nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro giudice;
f) l'omessa comunicazione al presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria da parte del giudice tributario destinatario delle avvenute interferenze;
g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
h) la scarsa laboriosità, se abituale, in particolare relativa al deposito delle sentenze;
i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;
n) la mancata frequenza di due corsi di aggiornamento obbligatori;
o) le ipotesi di responsabilità di cui alla legge 27 febbraio 2015, n. 18, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge.
4. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a tre anni per:
a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti e ai loro difensori;
c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
d) la frequentazione di una persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero aver subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
e) la mancata frequenza di tre corsi di aggiornamento obbligatori.
5. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza nell'attività di un altro giudice tributario da parte del presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria o della relativa sezione, se ripetuta o grave.
6. Si applicano la rimozione dall'incarico e il divieto perpetuo di essere nominati giudici tributari nei casi di recidiva delle trasgressioni di cui ai commi 4 e 5.
Art. 16.
(Procedimento disciplinare)
1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto presta servizio l'incolpato.
2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida a un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari, da svolgere entro trenta giorni.
3. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni con il deposito degli atti relativi presso l'ufficio di segreteria di cui all'articolo 29. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.
4. Il presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno trenta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da un altro giudice tributario.
6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è applicata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari.
Capo II
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Art. 17.
(Composizione)
1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di seguito denominato «Consiglio di presidenza», è istituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e ha un'autonoma sede in Roma.
2. Il Consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o gli avvocati iscritti all'albo da oltre venti anni.
3. Il Consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente.
4. I componenti del Consiglio di presidenza eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.
5. I componenti del Consiglio di presidenza eletti dai giudici tributari sono eletti da tutti i giudici tributari con voto personale, diretto e segreto e non sono rieleggibili.
Art. 18.
(Durata)
1. Il Consiglio di presidenza dura in carica cinque anni.
2. I componenti del Consiglio di presidenza che nel corso del quinquennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice tributario, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti con la corrispondente qualifica.
Art. 19.
(Ineleggibilità)
1. Non possono essere eletti al Consiglio di presidenza e sono altresì esclusi dal voto i giudici tributari sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, a una sanzione più grave dell'ammonimento, ai sensi dell'articolo 15.
2. Il giudice tributario sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo cinque anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata un'altra sanzione disciplinare.
Art. 20.
(Elezione)
1. Le elezioni del Consiglio di presidenza hanno luogo entro due mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del presidente del Consiglio di presidenza uscente, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.
2. Il presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera, l'ufficio elettorale centrale, che si insedia presso lo stesso Consiglio ed è costituito da un presidente di corte di appello tributaria, che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati altresì i tre giudici supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
3. Le candidature devono essere presentate all'ufficio elettorale centrale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima delle elezioni, mediante compilazione dell'apposita scheda di presentazione. Ciascun candidato è presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su più schede di presentazione se i candidati raccolgono le firme di presentazione presso tribunali tributari e corti di appello tributarie diverse da quella di appartenenza.
4. Nessuno può presentare più di un candidato né essere contemporaneamente candidato e presentatore di se stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullità di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto.
5. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistano le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 19. Lo stesso ufficio verifica altresì il rispetto delle disposizioni dei commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori o quelle dei candidati ineleggibili e trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza. L'elenco dei candidati è pubblicato nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza ed è inviato dallo stesso Consiglio per posta elettronica a tutti i componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie. L'elenco è altresì affisso, a cura dei presidenti, presso ciascun tribunale tributario e presso ciascuna corte di appello tributaria.
6. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle corti di appello tributarie e presso ciascuna di tali sedi è istituito un ufficio elettorale locale, che assicura lo svolgimento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari, nominati dal presidente dei rispettivi tribunali tributari e corti di appello tributarie, almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli uffici elettorali locali i giudici tributari che hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento di cui all'articolo 15.
7. Con regolamento del Consiglio di presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Art. 21.
(Votazioni)
1. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale locale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
2. Il voto, personale, diretto e segreto, è espresso presso la sede dell'organo giudiziario presso la quale è svolta la funzione giurisdizionale.
3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di essi e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, nonché delle contestazioni decise ai sensi del comma 4, si dà atto nel processo verbale delle operazioni.
4. L'ufficio elettorale locale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.
5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti.
Art. 22.
(Proclamazione degli eletti. Reclami)
1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di presidenza e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. I reclami relativi all'eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al Consiglio di presidenza e devono pervenire all'ufficio di segreteria dello stesso Consiglio, di cui all'articolo 29, entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. I reclami non hanno effetto sospensivo.
3. Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.
4. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 17, comma 1, il presidente in carica del Consiglio di presidenza convoca per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova composizione.
5. Il Consiglio di presidenza scade al termine del quinquennio e continua a esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire nei trenta giorni successivi alla scadenza.
Art. 23.
(Attribuzioni)
1. Il Consiglio di presidenza:
a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami relativi alle elezioni;
b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;
c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;
d) formula al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l'adeguamento e per l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;
e) predispone gli elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 2;
f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, divisi in sezioni;
h) assicura l'aggiornamento obbligatorio professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata, nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;
i) esprime parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m), e sui provvedimenti che comunque riguardano il funzionamento degli organi della giustizia tributaria;
l) esprime parere sulla ripartizione tra i tribunali tributari e le corti di appello tributarie dei fondi stanziati nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per le loro spese di funzionamento;
m) esprime parere non vincolante sul regolamento di cui all'articolo 13, comma 3;
n) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di giudici tributari presso altri tribunali tributari e altre corti di appello tributarie, rientranti nello stesso ambito regionale, per la durata massima di sei mesi non prorogabili;
o) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
2. Il Consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attività giurisdizionale dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e può disporre ispezioni nei confronti dei giudici tributari affidando tale incarico a uno dei suoi componenti.
Art. 24.
(Convocazione)
1. Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, d'iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 25.
(Deliberazioni)
1. Il Consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno cinque componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.
Art. 26.
(Trattamento economico)
1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie, conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico.
2. Ai componenti del Consiglio di presidenza spetta, se hanno la residenza fuori Roma, il trattamento di missione previsto per i dirigenti dello Stato, secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 27.
(Scioglimento)
1. Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento del Consiglio di presidenza stabilita con il decreto di cui al comma 1 e hanno luogo entro il bimestre successivo.
Art. 28.
(Autonomia contabile)
1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione finanziaria delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con un unico capitolo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Capo III
UFFICIO DI SEGRETERIA E UFFICI DI CANCELLERIA
Art. 29.
(Ufficio di segreteria del
Consiglio di presidenza)
1. Il Consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria, disciplinato da un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'ufficio di segreteria svolge funzioni di assistenza e collaborazione del Consiglio di presidenza per lo svolgimento di ogni attività amministrativa attribuita allo stesso ufficio o ai suoi componenti.
Art. 30.
(Ufficio di cancelleria dei giudici tributari)
1. È istituito presso ogni tribunale tributario e presso ogni corte di appello tributaria un ufficio di cancelleria, disciplinato da un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Gli uffici di cancelleria dipendono dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Il trattamento economico dei componenti degli uffici di cancelleria è disciplinato da un apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
4. L'ufficio di cancelleria svolge funzioni di assistenza e di collaborazione del rispettivo tribunale tributario o corte di appello tributaria nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita allo stesso ufficio o ai suoi componenti.
Capo IV
SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Art. 31.
(Competenza della sezione tributaria
della Corte di cassazione)
1. Fatta salva la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione, ai fini di cui alla presente legge è competente la sezione tributaria della Corte di cassazione, composta da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sottosezioni, in ragione delle seguenti materie: imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, riscossione e rimborsi. Il presidente della sezione tributaria è anche presidente della prima sottosezione. Le altre sottosezioni sono presiedute da uno dei loro componenti. I collegi sono composti da un numero fisso di tre membri, di cui uno ricopre il ruolo di presidente del collegio.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 32.
(Abrogazione)
1. A decorrere dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie di cui all'articolo 33 della presente legge, il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogato.
Art. 33.
(Insediamento dei tribunali tributari e
delle corti di appello tributarie)
1. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie sono insediati un anno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali
3. Tutti i giudizi pendenti alla data di cui al comma 1 presso le commissioni tributarie provinciali e regionali sono trasferiti ai tribunali tributari, per i giudizi di primo grado, e alle corti di appello tributarie, per i giudizi di secondo grado
Art. 34.
(Nomina dei giudici tributari)
1. I concorsi pubblici a base regionale, previsti dagli articoli 4 e 5, si devono svolgere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Tutte le nomine dei giudici tributari devono essere fatte entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 35.
(Regolamenti)
1. I regolamenti previsti dalla presente legge devono essere adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 36.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.