Disegno di Legge Salario Minimo
Art. 1.
(Finalità)
1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, è istituito il salario minimo orario.
Art. 2.
(Salario minimo orario)
1. Per salario minimo orario si intende la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore.
2. Il valore orario del salario di cui al comma 1 non può essere inferiore a 9 euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa.
3. Il salario minimo orario è incrementato il 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'Istituto nazionale di statistica.
Art. 3.
(Norme di attuazione)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono individuati, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:
a) i contratti di importo inferiore a 9 euro a cui estendere le disposizioni di cui all'articolo 2 nonché i casi di esclusione dall'applicazione del salario minimo orario;
b) le modalità di incremento dei salari di importo superiore al salario minimo orario.
Art. 4.
(Nullità dei contratti della pubblica amministrazione)
1. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefìci retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo orario.
2. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 1 comporta la nullità del contratto o l'esclusione dai benefìci.
Art. 5.
(Sanzioni)
1. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di salario minimo orario di cui agli articoli 2 e 3, corrisponde al lavoratore compensi inferiori al salario minimo orario, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.
Art. 6.
(Norma finale)
1. Fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore, per i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all'aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, fino ai successivi rinnovi.