Disegno di Legge sulla Rigenerazione Urbana e sul Riuso

Art. 1.

(Finalità e ambito della legge)

1. La presente legge, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e semi-naturali, al fine di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione e perdita di materia organica e di biodiversità.

2. Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono princìpi fondamentali della materia del governo del territorio, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree identificate, introdotte dalla legislazione statale e regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo dì suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.

3. Al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse, di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano orientano l'iniziativa dei comuni, disciplinando le modalità attraverso le quali gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di consumo di suolo identificato.

4. La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme di cui alla presente legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati e la conservazione delle condizioni di naturalità o semi-naturalità dei suoli, ai fini del contenimento del consumo di suolo, fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa contenute.

5. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscono la destinazione agricola e l'esercizio di pratiche agricole e perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per «consumo di suolo»: l'incremento della superficie libera trasformata a seguito di interventi di impermeabilizzazione;

b) per «superficie libera»: suolo agricolo o in condizione di naturalità o semi-naturalità, anche in ambito urbano o periurbano, non impermeabilizzato;

c) per «impermeabilizzazione»: il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, cosiddetto «consumo di suolo permanente», o per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale, delle altre trasformazioni i cui effetti sono più facilmente reversibili, quali impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non rinaturalizzate, aree di cantiere, e delle trasformazioni in cui la sola rimozione della copertura ripristina le condizioni iniziali del suolo, cosiddetto «consumo di suolo reversibile»;

d) per «rigenerazione urbana»: un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate, che non determinino nuovo consumo di suolo, compresi gli interventi volti a favorire la realizzazione di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi, reti ecologiche e volti altresì a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, al fine di perseguire gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologico e ambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di realizzazione di adeguati servizi primari e secondari;

e) per «mitigazione»: un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o semi-naturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

f) per «compensazione ambientale»: l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni ecosistemiche di una superficie equivalente di suolo già impermeabilizzato, attraverso la sua deimpermeabilizzazione e il recupero delle condizioni di naturalità del suolo;

g) per «contesto prevalentemente artificiale»: le aree nelle quali risulti una percentuale di superficie libera inferiore al 50 per cento;

h) per «contesto a media densità»: le aree nelle quali risulti una percentuale di superficie libera compresa tra il 50 per cento e il 90 per cento;

i) per «contesto prevalentemente agricolo o naturale»: le aree nelle quali risulti una percentuale di superficie libera superiore al 90 per cento.

2. All'articolo 5, comma 1, lettera v-quater), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile».

3. All'articolo 23, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il minore consumo di suolo possibile, valutando in via prioritaria le alternative progettuali che consentono di non variare la destinazione d'uso delle superfici agricole, naturali e semi-naturali e di non impermeabilizzare le superfici libere».

Art. 3.

(Limite al consumo di suolo)

1. In coerenza con l'obiettivo stabilito dall'Unione europea del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 20 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per il consumo permanente, sia per il consumo reversibile.

2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale, i comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati circa le previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle foro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati. A tali fini sono fatte salve le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, già in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo di cui alla presente legge, e i relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio territoriale inteso come bene comune, e privilegiando l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente.

4. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici formati o variati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono. I comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dalla presente legge, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo di entità superiore a quella prevista ai sensi del comma 3.

5. Qualora il comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 o non rispetti le percentuali di riduzione dei consumo di suolo definite dalla regione ai sensi del comma 3, ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, il comune stesso non può procedere ad interventi edilizi e all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti eventualmente adottati che comportino nuovo consumo di suolo.

6. Il monitoraggio del consumo di suolo è effettuato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici, che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n, 32, e all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, nel proprio sito internet istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili nel sito internet istituzionale del medesimo Istituto, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'ISPRA. Entro i successivi trenta giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati, previa verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.

8. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.

Art. 4.

(Priorità del riuso)

1. Al fine di attuare i princìpi di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione dell'articolo 3, comma 3, adottano disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino ulteriore consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di aree urbanizzate.

2. Il riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche e dei criteri di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Al fine di attuare i princìpi di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni effettuano il censimento degli edifici e delle aree dismessi, non utilizzati o abbandonati esistenti. Attraverso tale censimento i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. Le relative informazioni sono pubblicate e costantemente aggiornate nei siti internet istituzionali dei comuni interessati. L'effettuazione del censimento da parte dei comuni è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione dell'articolo 3, comma 3, adottano disposizioni per l'effettuazione del censimento e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Sulla base della cartografia di cui all'articolo 3, comma 6, l'ISPRA rende disponibile per ogni comune la mappatura del perimetro del contesto prevalentemente artificiale, del contesto a media densità e del contesto prevalentemente agricolo o naturale. L'area del contesto prevalentemente agricolo o naturale non può essere soggetta a nuove edificazioni e a impermeabilizzazioni che non siano legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde di cui al comma 5.

5. Attorno al perimetro del contesto prevalentemente artificiale e del contesto a media densità di cui al comma 4, i comuni individuano una «cintura verde» con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane. L'individuazione della «cintura verde» è parte integrante dei Piano del verde e delle superfici libere urbane di cui all'articolo 6 e garantisce la realizzazione dell'insieme dei valori naturali e culturali, universali e identitari che rappresentano i beni comuni del territorio in esame. I Comuni che attuano le disposizioni di cui al presente comma sono iscritti nel registro di cui all'articolo 9.

Art. 5.

(Delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a semplificare e a incentivare con opportune misure fiscali interventi di rigenerazione di aree urbane degradate attraverso il miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, paesaggistiche, ambientali e culturali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere forme di intervento organiche nelle aree urbane degradate, basate sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sul recupero e la realizzazione di dotazioni territoriali e di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi, sulla tutela degli abitanti e delle attività economiche già presenti e sull'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate, volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;

b) prevedere che le forme di intervento di cui alla lettera a) garantiscano elevati livelli di qualità e sicurezza idrogeomorfologica e sismica, minimo impatto ambientale e risparmio energetico, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso bandi e concorsi rivolti a professionisti con requisiti idonei, di informazione e di partecipazione dei cittadini;

c) garantire il rispetto dei limiti definiti dagli articoli 2 e 3 della presente legge;

d) individuare misure tali da determinare una fiscalità di vantaggio, al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione nelle aree urbane degradate;

e) assicurare il coordinamento con la normativa vigente;

f) prevedere che la nuova disciplina non si applichi ai centri storici e alle aree urbane ad essi equiparabili per qualità dei tessuti edilizi, delimitate con apposito atto dei comuni, nonché agli immobili e alle aree di cui agli articoli 10 e 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni in materia di rigenerazione urbana entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.

4. È istituito un contributo aggiuntivo al contributo per il rilascio del permesso di costruire, di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, commisurato al consumo di suolo indotto dalle opere autorizzate e determinato nella misura minima pari al doppio della somma derivante dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione dovuti per il medesimo intervento. Il contributo aggiuntivo di cui al presente comma non si applica agli interventi previsti nelle aree a contesto prevalentemente artificiale, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera g), agli interventi di ristrutturazione e recupero edilizio e agli interventi per i quali non è dovuto il contributo per il rilascio del permesso di costruire. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con propri provvedimenti l'entità e le modalità di applicazione del contributo aggiuntivo di cui al presente comma, nonché le modalità di destinazione dei relativi proventi per opere di rigenerazione delle aree urbane degradate di cui al presente articolo e per interventi di riqualificazione ambientale di competenza dei comuni.

Art. 6.

(Piano del verde e delle superfici libere urbane)

1. Al fine di favorire la rigenerazione dei tessuti urbani, e in particolare di quelli degradati, di riqualificare le periferie, di mantenere permeabili e inedificate le aree libere nelle zone ad alta densità abitativa e nei contesti prevalentemente artificiali e per quanto possibile in quelli a media densità, di ridurre l'inquinamento, di offrire una migliore qualità della vita dal punto di vista della salubrità, del clima, della socialità e dell'integrazione, nonché di migliorare la qualità estetico-formale dell'ambiente urbano, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione dell'articolo 3, comma 3, definiscono criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane, che deve essere adottato da ciascun comune entro dodici mesi dall'adozione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 3, comma 3. Gli strumenti urbanistici già adottati o approvati si adeguano alle nuove disposizioni prescritte nel Piano del verde e delle superfici libere urbane.

2. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che il Piano del verde e delle superfici libere urbane:

a) attribuisca a ciascuna superficie libera in un contesto prevalentemente artificiale una destinazione d'uso che non comporti nuove edificazioni e impermeabilizzazioni del terreno;

b) preveda la realizzazione o il completamento di corridoi ecologici, aree destinate all'agricoltura urbana e periurbana, aree pedonali, piste ciclabili, percorsi per disabili e il soddisfacimento degli standard urbanistici comunali e sovracomunali di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e loro adeguamenti previsti dalle leggi regionali e dalle norme dei piani comunali;

c) censisca i soggetti vegetali significativi esistenti e in particolare individui, ai fini della loro tutela, gli elementi che rappresentano e rivelano tracce di storia del territorio e caratteristiche specifiche della singola area;

d) preveda la piantumazione di piante e masse arboree anche nelle aree di proprietà privata;

e) crei fasce di pertinenza di fiumi e torrenti e di aree sensibili di particolare valenza paesistica, ambientale e culturale;

f) tuteli e valorizzi le aree naturali, gli ecosistemi, le aree incolte che possono rappresentare aspetti di storia del territorio a causa di presenze vegetali e per morfologia;

g) provveda all'individuazione della cintura verde dì cui all'articolo 4, comma 5, quale parte integrante del Piano stesso.

Art. 7.

(Divieto di mutamento di destinazione)

1. Per le superfici libere censite nell'anagrafe delle aziende agricole all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, e l'adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive. Sono altresì vietati nelle stesse aree, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica, nonché quelli di trasformazione edilizia non connessi alla conduzione dell'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche. L'autorità competente all'erogazione degli aiuti di cui ai presente comma pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei terreni, suddivisi per comune, per i quali sono stati erogati gli aiuti, ai fini della conseguente annotazione del vincolo, da parte del comune, nel certificato di destinazione urbanistica.

2. Negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento o di diritti personali di godimento ovvero lo scioglimento delle comunioni e, comunque, in tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola, deve essere espressamente richiamato, a pena di nullità, il vincolo indicato nel comma 1. Sono esclusi gli atti di trasferimento dei diritti di cui al periodo precedente derivanti da procedure esecutive e concorsuali.

3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, il comune applica al trasgressore, destinando i relativi introiti per le finalità della presente legge, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e alla parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.

Art. 8.

(Misure di incentivazione)

1. Ai comuni iscritti nel registro di cui all'articolo 9 è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminata a tal fine necessari, nel rispetto della disciplina di settore, e per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o non più sfruttati a fini agricoli.

2. La stessa priorità di cui al comma 1 è attribuita anche ai soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare nei comuni di cui al medesimo comma 1 il recupero di edifici, manufatti e di infrastrutture rurali di antico impianto nei nuclei abitati rurali, finalizzato all'insediamento di attività connesse alla conduzione dell'attività agricola, mediante gli interventi di cui al comma 1, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati e il ripristino della permeabilità di superfici impermeabilizzate.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, nei limiti delle proprie competenze, possono adottare misure di semplificazione e di incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, per le finalità di cui all'articolo 1 e al fine di alleviare l'emergenza abitativa, possono prevedere, previa adozione di specifica regolamentazione e attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'assegnazione di immobili inutilizzati appartenenti al patrimonio pubblico ad apposite cooperative costituite per promuoverne l'autorecupero, formate da soci aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, uno o più decreti legislativi volti a definire misure di incentivazione di natura fiscale, nazionali o regionali, finalizzate a compensare i mancati introiti in termini di contributo di costruzione per i comuni che prevedono una riduzione delle previsioni di consumo di suolo nella strumentazione urbanistica vigente, di fiscalità immobiliare e fondiaria e a ridurre gli oneri derivanti dallo smaltimento di materiali da costruzione inerti non contaminati, relativi ad interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana.

6. All'articolo 16, comma 10, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente i comuni provvedono a modulare la determinazione dei costi di costruzione in modo da garantire un regime di favore per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), assicurando comunque che dall'attuazione delle relative disposizioni non derivino minori entrate per la finanza pubblica e a tal fine compensando i minori introiti con una maggiorazione dei costi di costruzione per gli interventi di nuova edificazione che interessano superfici libere».

7. I comuni possono elevare l'aliquota dell'imposta municipale propria applicata sul patrimonio immobiliare che risulta inutilizzato o rimasto incompiuto per oltre cinque anni fino a un incremento massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I proventi dell'introito aggiuntivo sono destinati dai comuni esclusivamente ad opere di riqualificazione urbanistica e ambientale.

8. I comuni possono esentare dal pagamento dell'imposta municipale propria le unità abitative realizzate mediante interventi di recupero edilizio o previo riuso di aree dismesse e degradate e senza consumo di nuovo suolo, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 9.

(Registro degli enti locali)

1. Presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro pubblico, accessibile nel sito internet istituzionale delle regioni e province autonome stesse, in cui sono iscritti i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3, nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alle percentuali stabilite ai sensi del medesimo articolo 3.

Art. 10.

(Disposizioni specifiche per la tutela degli uliveti di rilievo paesaggistico)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a censire nel territorio di rispettiva competenza i complessi arborei costituiti da più esemplari di ulivo che rivestano particolare interesse dal punto di vista paesaggistico, botanico o di tutela dell'assetto idrogeologico e a disporne la pubblicazione in appositi elenchi.

2. Sono comunque vietati il danneggiamento, l'espianto, il trasporto e il commercio degli esemplari dì ulivo inseriti nei complessi censiti ai sensi del comma 1, fatte salve le ordinarie operazioni colturali, le operazioni di rinnovo colturale e gli interventi di carattere fitosanitario, qualora preventivamente autorizzati dalle autorità competenti.

3. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi florovivaistici che detengono esemplari di ulivo in vaso di circonferenza del tronco superiore a 80 centimetri, misurata all'altezza di 130 centimetri dal suolo, esibiscono, a richiesta degli organi di controllo, idonea documentazione atta a definire l'origine delle piante e la data di espianto.

4. Per la tutela, l'eventuale conduzione colturale e la manutenzione delle aree su cui insistono i complessi arborei di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

5. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 10.000 per ogni pianta oggetto delle violazioni. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 5.000 per ogni pianta oggetto delle violazioni.

6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata e alle guardie ecologiche riconosciute da leggi regionali.

Art. 11.

(Disposizioni specifiche per la tutela della viticoltura di interesse storico e paesaggistico)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a censire nel territorio di rispettiva competenza i vigneti di particolare interesse storico e paesaggistico in relazione alle tecniche tradizionali di viticoltura, all'interesse genetico delle varietà di vitigni impiantate, alla localizzazione in aree montane, insulari o terrazzate e al ruolo di presidio per la prevenzione del dissesto idrogeologico.

2. Per i vigneti censiti ai sensi del comma 1, le regioni e le province autonome possono prevedere disposizioni specifiche per la tutela, il recupero e la corretta conduzione colturale.

3. Per la tutela, l'eventuale conduzione colturale e la manutenzione delle aree su cui insistono vigneti di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 12.

(Disposizioni specifiche per la tutela dei pascoli in altura)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono il mantenimento delle attività zootecniche tradizionali in altura e della pratica della transumanza, tutelando, negli strumenti dì pianificazione territoriale, le aree destinate a pascolo e favorendo la prosecuzione sul posto delle attività di lavorazione del latte, nonché l'integrazione con attività di valorizzazione culturale e agrituristica rispettose dell'ambiente montano.

2. Le regioni e le province autonome e e gli enti locali definiscono, nei procedimenti di affitto o concessione amministrativa di terreni demaniali soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, destinati a pascolo, criteri di priorità orientati a favorire l'allevamento delle razze autoctone.

3. I servizi territoriali di controllo, nell'ambito delle attività ordinarie rivolte alla verifica igienico-sanitaria delle produzioni di origine animale condotte in altura, valutano prioritariamente la necessità di consentire la conservazione delle tecniche tradizionali che supportano la realizzazione dei prodotti derivati dall'allevamento, fermi restando i requisiti generali dì salubrità previsti dalla vigente normativa.

4. Per le produzioni tradizionali di origine animale afferenti ai prodotti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le deroghe di cui al comma 2 del medesimo articolo 8 sono concesse dalle regioni e dalle province autonome competenti per territorio.

5. Per la tutela e l'eventuale conduzione conservativa di pascoli di pregio localizzati in altura, le regioni e le province autonome e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 dei decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'attuazione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, i comuni non possono adottare ed approvare varianti urbanistiche e piani attuativi che prevedano nuovo incremento del consumo di suolo libero e non possono rilasciare titoli abilitativi che consentano trasformazioni di aree libere per una superficie maggiore del 60 per cento dell'incremento relativo all'anno precedente, al netto dei casi previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al titoli abilitativi edilizi già rilasciati, comunque denominati, aventi ad oggetto il consumo di suolo libero, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le relative varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutti i comuni non è consentito consumo di suolo in misura non conforme alle disposizioni regionali o, in mancanza di queste, in misura superiore al limite stabilito al comma 1 dell'articolo 3.

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.