Disciplina del cinema e dell’audiovisivo - Disegno di Legge
DISEGNO DI LEGGE N. 4080
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 6 ottobre 2016 (v. stampato Senato n. 2287), presentato dal ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze.
Disciplina del cinema e dell’audiovisivo
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica l’11 ottobre 2016
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1.
(Oggetto e finalità).
1. La Repubblica, in attuazione degli
articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e nel
quadro dei princìpi stabiliti dall’articolo
167 del Trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea e dalla Convenzione Unesco
sulla protezione e la promozione della di-
versità delle espressioni culturali, pro-
muove e sostiene il cinema e l’audiovisivo
quali fondamentali mezzi di espressione
artistica, di formazione culturale e di co-
municazione sociale.
2. In attuazione dell’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, la presente
legge detta i princìpi fondamentali dell’in-
tervento pubblico a sostegno del cinema e
dell’audiovisivo in quanto attività di rile-
vante interesse generale, che contribui-
scono alla definizione dell’identità nazio-
nale e alla crescita civile, culturale ed eco-
nomica del Paese, favoriscono la crescita
industriale, promuovono il turismo e
creano occupazione, anche attraverso lo
sviluppo delle professioni del settore.
3. La presente legge disciplina altresì, in
attuazione dell’articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, l’intervento
dello Stato a sostegno del cinema e dell’au-
diovisivo e provvede alla riforma, al rias-
setto e alla razionalizzazione, anche attra-
verso apposite deleghe legislative al Go-
verno, della normativa in materia di tutela
dei minori nel settore cinematografico, di
promozione delle opere europee da parte
dei fornitori di servizi di media audiovisivi,
nonché di rapporti di lavoro nel settore.
ART. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende
per:
a) « opera audiovisiva »: la registra-
zione di immagini in movimento, anche
non accompagnate da suoni, realizzata su
qualsiasi supporto e mediante qualsiasi
tecnica, anche di animazione, con conte-
nuto narrativo, documentaristico o video-
ludico, purché opera dell’ingegno e tutelata
dalla normativa vigente in materia di di-
ritto d’autore e destinata al pubblico dal
titolare dei diritti di utilizzazione;
b) « film » ovvero « opera cinemato-
grafica »: l’opera audiovisiva destinata prio-
ritariamente al pubblico per la visione nelle
sale cinematografiche; i parametri e i re-
quisiti per definire tale destinazione sono
stabiliti con decreto del Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo, di
seguito denominato « Ministro », da ema-
nare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
c) « film d’essai » ovvero « film di ri-
cerca e sperimentazione »: i film di qualità,
aventi particolari requisiti culturali ed ar-
tistici idonei a favorire la conoscenza e la
diffusione di realtà cinematografiche meno
conosciute, nazionali ed internazionali, ov-
vero connotati da forme e tecniche di
espressione sperimentali e linguaggi inno-
vativi, secondo quanto stabilito con i de-
creti di cui al comma 2;
d) « documentario »: l’opera audiovi-
siva, la cui enfasi creativa è posta priori-
tariamente su avvenimenti, luoghi o attività
reali, anche mediante immagini di reper-
torio, ed in cui gli eventuali elementi in-
ventivi o fantastici sono strumentali alla
rappresentazione e documentazione di si-
tuazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei
modi definiti con i decreti di cui al comma
2;
e) « opera prima »: il film realizzato
da un regista esordiente che non abbia mai
diretto, né singolarmente né unitamente ad
altro regista, alcun lungometraggio che sia
stato distribuito nelle sale cinematografi-
che;
f) « opera seconda »: il film realizzato
da un regista che abbia diretto, singolar-
mente o unitamente ad altro regista, al
massimo un solo lungometraggio che sia
stato distribuito nelle sale cinematografi-
che;
g) « opera di animazione »: l’opera co-
stituita da immagini realizzate grafica-
mente ovvero animate per mezzo di ogni
tipo di tecnica e di supporto;
h) « opera audiovisiva di nazionalità
italiana »: l’opera audiovisiva che abbia i
requisiti previsti per il riconoscimento
della nazionalità italiana di cui all’articolo
5;
i) « opera audiovisiva di produzione
internazionale »: l’opera audiovisiva origi-
nata da una impresa di produzione cine-
matografica o audiovisiva italiana e realiz-
zata in collaborazione con imprese audio-
visive europee ovvero non europee e avente
gli ulteriori requisiti stabiliti nel decreto
previsto dall’articolo 5, comma 2;
l) « sala cinematografica »: qualunque
spazio, al chiuso o all’aperto, adibito a
pubblico spettacolo cinematografico;
m) « sala d’essai »: la sala cinemato-
grafica che programma complessivamente
una percentuale annua maggioritaria di
film d’essai, variabile sulla base del numero
di abitanti del comune e degli schermi in
attività. Con decreto del Ministro sono sta-
biliti i criteri per la programmazione qua-
lificata delle sale d’essai;
n) « impresa cinematografica o audio-
visiva »: l’impresa che operi nel settore
della produzione cinematografica o audio-
visiva, della distribuzione cinematografica
o audiovisiva in Italia o all’estero, della
produzione esecutiva cinematografica o
audiovisiva, della post-produzione cinema-
tografica o audiovisiva, dell’editoria audio-
visiva, dell’esercizio cinematografico;
o) « impresa cinematografica o audio-
visiva italiana »: l’impresa cinematografica
o audiovisiva, come definita alla lettera n),
che abbia sede legale e domicilio fiscale in
Italia o sia soggetta a tassazione in Italia;
ad essa è equiparata, a condizioni di reci-
procità, l’impresa con sede e nazionalità di
un altro Paese membro dell’Unione euro-
pea, che abbia una filiale, agenzia o suc-
cursale stabilita in Italia, che ivi svolga
prevalentemente la propria attività e che
sia soggetta a tassazione in Italia;
p) « impresa cinematografica o audio-
visiva non europea »: l’impresa cinemato-
grafica o audiovisiva come definita alla
lettera n), che, indipendentemente dal
luogo in cui ha sede legale e domicilio
fiscale, sia collegata a, o controllata da,
un’impresa con sede legale in un Paese non
facente parte dell’Unione europea;
q) « impresa di produzione o distribu-
zione cinematografica o audiovisiva indi-
pendente »: l’impresa di produzione o di-
stribuzione cinematografica o audiovisiva
che ha i requisiti previsti all’articolo 2,
comma 1, lettera p), del testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici, di
cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, e successive modificazioni, e rela-
tivi decreti di attuazione;
r) « emittente televisiva nazionale »:
un fornitore di servizi di media audiovisivi
lineari, su frequenze terrestri o via satellite,
anche ad accesso condizionato, ed avente
ambito nazionale ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettere l) e u), del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 177 del
2005;
s) « fornitore di servizi di media au-
diovisivi su altri mezzi »: un fornitore di
servizi di media audiovisivi, lineari o non
lineari, su mezzi di comunicazione elettro-
nica diversi da quelli di cui alla lettera r),
ai sensi del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 177 del 2005;
t) « fornitori di servizi di hosting »: i
prestatori dei servizi della società dell’in-
formazione consistenti nella memorizza-
zione di informazioni fornite da un desti-
natario del servizio come definiti dall’arti-
colo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70;
u) « cineteca »: un soggetto con perso-
nalità giuridica, sede legale e domicilio fi-
scale in Italia, caratterizzato dallo svolgere,
secondo gli standard internazionali di rife-
rimento del settore, attività di acquisizione,
conservazione, catalogazione, restauro, stu-
dio, ricerca, fruizione e valorizzazione del
patrimonio cinematografico e audiovisivo;
v) « Film Commission »: l’istituzione,
riconosciuta da ciascuna regione o provin-
cia autonoma, che persegue finalità di pub-
blico interesse nel comparto dell’industria
del cinema e dell’audiovisivo e fornisce
supporto e assistenza alle produzioni cine-
matografiche e audiovisive nazionali e in-
ternazionali e, a titolo gratuito, alle ammi-
nistrazioni competenti nel settore del ci-
nema e dell’audiovisivo nel territorio di
riferimento.
2. Le definizioni di cui al presente ar-
ticolo, ove necessario, possono trovare ul-
teriori specificazioni tecniche nei decreti
attuativi della presente legge, tenuto anche
conto della evoluzione tecnologica del set-
tore.
ART. 3.
(Princìpi).
1. L’intervento pubblico a sostegno del
cinema e dell’audiovisivo:
a) garantisce il pluralismo dell’offerta
cinematografica e audiovisiva;
b) favorisce il consolidarsi dell’indu-
stria cinematografica nazionale nei suoi
diversi settori anche tramite strumenti di
sostegno finanziario;
c) promuove le coproduzioni interna-
zionali e la circolazione e la distribuzione
della produzione cinematografica e audio-
visiva, italiana ed europea, in Italia e all’e-
stero;
d) assicura la conservazione e il re-
stauro del patrimonio filmico e audiovisivo
nazionale;
e) cura la formazione professionale,
favorendo il riconoscimento dei percorsi
formativi seguiti e delle professionalità ac-
quisite, e promuove studi e ricerche nel
settore cinematografico;
f) dispone e sostiene l’educazione al-
l’immagine nelle scuole e favorisce tutte le
iniziative idonee alla formazione del pub-
blico;
g) promuove e favorisce la più ampia
fruizione del cinema e dell’audiovisivo, te-
nendo altresì conto delle specifiche esi-
genze delle persone con disabilità, secondo
i princìpi stabiliti dalle convenzioni inter-
nazionali sottoscritte dall’Italia in materia;
h) riserva particolare attenzione alla
scrittura, progettazione, preparazione, pro-
duzione, post-produzione, promozione, di-
stribuzione e programmazione dei prodotti
cinematografici e audiovisivi italiani e alla
valorizzazione del ruolo delle sale cinema-
tografiche e dei festival cinematografici
quali momenti di fruizione sociale collet-
tiva del prodotto cinematografico.
ART. 4.
(Funzioni e compiti delle regioni).
1. Nel rispetto del titolo V della parte
seconda della Costituzione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
secondo i rispettivi statuti e sulla base della
rispettiva legislazione, concorrono alla pro-
mozione e alla valorizzazione delle attività
cinematografiche e audiovisive.
2. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano valorizzano e promuo-
vono il patrimonio artistico del cinema
attraverso progetti di catalogazione, digita-
lizzazione e conservazione, anche a fini
educativi e culturali, del patrimonio filmico
e audiovisivo, anche tramite mediateche e
cineteche, per la valorizzazione delle ini-
ziative regionali e locali, anche in rete con
l’archivio della Cineteca nazionale.
3. Lo Stato riconosce il ruolo e l’attività
delle Film Commission, previste dagli ordi-
namenti regionali e delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano nel rispetto
dei requisiti stabiliti a livello nazionale,
europeo ed internazionale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica.
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XVII LEGISLATURA A.C. 4080
4. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, attraverso gli organi-
smi di cui al comma 3, favoriscono la
promozione del territorio sostenendo lo
sviluppo economico, culturale e linguistico
dell’industria audiovisiva; a tal fine, detti
organismi possono offrire assistenza am-
ministrativa e logistica alle imprese audio-
visive che decidono di operare sul territo-
rio, possono sostenere le iniziative cinema-
tografiche e audiovisive che hanno luogo
sul territorio, possono sostenere la forma-
zione artistica, tecnica e organizzativa di
operatori residenti sul territorio, possono
promuovere attività dirette a rafforzare
l’attrattività territoriale per lo sviluppo di
iniziative e attività nel campo del cinema e
dell’audiovisivo.
5. Agli organismi di cui al comma 3 può
inoltre essere affidata la gestione di appo-
siti fondi di sostegno economico al settore,
stanziati tramite la regione o la provincia
autonoma, derivanti anche da fondi euro-
pei. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano disciplinano le moda-
lità tecniche di gestione ed erogazione di
tali fondi, nel rispetto della normativa eu-
ropea e secondo indirizzi e parametri ge-
nerali definiti in un apposito decreto del
Ministro, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa intesa con la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
6. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sostengono l’impren-
ditoria cinematografica e audiovisiva anche
attraverso convenzioni con il sistema ban-
cario, per favorire l’accesso al credito a
tasso agevolato.
7. Le disposizioni della presente legge
sono applicabili nelle regioni a statuto spe-
ciale e nelle province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente con le norme
dei rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati
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ART. 5.
(Nazionalità italiana delle opere).
1. La nazionalità italiana delle opere
cinematografiche e delle opere audiovisive
è attribuita prendendo in considerazione i
seguenti parametri:
a) nazionalità italiana o di altro Paese
dell’Unione europea del regista, dell’autore
del soggetto, dello sceneggiatore, della mag-
gioranza degli interpreti principali, degli
interpreti secondari, dell’autore della foto-
grafia, dell’autore del montaggio, dell’au-
tore della musica, dello scenografo, del
costumista, dell’autore della grafica;
b) ripresa sonora diretta integral-
mente o principalmente in lingua italiana o
in dialetti italiani; nel caso di opere italiane
ambientate, anche in parte, in regioni ita-
liane in cui risiedono minoranze linguisti-
che individuate dall’articolo 2 della legge 15
dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano
presenti personaggi provenienti dalle me-
desime regioni, le relative lingue sono equi-
parate, ai fini e per gli effetti della presente
legge, alla lingua italiana;
c) componenti della troupe che siano
soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a
tassazione in Italia;
d) riprese effettuate principalmente in
Italia;
e) utilizzo di teatri di posa localizzati
in Italia;
f) post-produzione svolta principal-
mente in Italia.
2. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro,
da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le disposizioni applica-
tive del presente articolo, ivi compreso, ai
fini della nazionalità italiana, il valore di
ciascuno dei parametri indicati nel comma
1. Con tale decreto, da adottare sentito il
Consiglio superiore del cinema e dell’au-
diovisivo di cui all’articolo 11 e acquisito il
parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
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vince autonome di Trento e di Bolzano,
sono altresì stabilite la soglia minima di
punteggio, nonché le procedure per conse-
guire il riconoscimento della nazionalità
italiana dell’opera, tenendo conto delle spe-
cificità tecniche delle singole tipologie di
opere, di finzione, di documentario o di
animazione.
ART. 6.
(Nazionalità italiana delle opere
in coproduzione internazionale).
1. Può essere riconosciuta la nazionalità
italiana delle opere realizzate in coprodu-
zione con imprese estere, in base agli ac-
cordi internazionali di reciprocità.
2. Per le opere cinematografiche, in
mancanza di accordo di coproduzione in-
ternazionale, la compartecipazione tra im-
prese italiane e straniere può essere auto-
rizzata con decreto del Ministro, per sin-
gole iniziative di elevato valore culturale e
imprenditoriale.
3. Per le opere audiovisive, in mancanza
di accordo di coproduzione internazionale,
può essere riconosciuta la nazionalità ita-
liana a opere audiovisive realizzate in as-
sociazione produttiva tra imprese italiane
aventi i requisiti stabiliti dall’articolo 5 e
dal decreto di cui al comma 2 del mede-
simo articolo e imprese straniere. La quota
dei diritti di proprietà delle imprese ita-
liane non deve essere complessivamente
inferiore al 20 per cento e deve includere in
ogni caso i diritti di sfruttamento per il
territorio italiano; la percentuale relativa
alle spese effettivamente e direttamente so-
stenute dalle imprese italiane deve essere
almeno pari a quella dei diritti di pro-
prietà.
4. Le procedure e i requisiti per il ri-
conoscimento della nazionalità italiana
delle opere in coproduzione internazionale,
nonché i casi di revoca e decadenza, sono
stabiliti con il decreto di cui all’articolo 5,
comma 2.
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ART. 7.
(Tutela e fruizione del patrimonio cinema-
tografico e audiovisivo. Cineteca nazionale).
1. Ai fini dell’ammissione ai benefìci di
cui alla presente legge, l’impresa di produ-
zione, a ultimazione dell’opera, deposita
presso la Cineteca nazionale una copia,
anche digitale, dell’opera con le caratteri-
stiche previste nel decreto di cui al comma
5. Il mancato deposito comporta la deca-
denza dai benefìci concessi.
2. Per proiezioni a scopo culturale e
didattico, organizzate direttamente o con
altri enti a carattere culturale, trascorsi tre
anni dall’avvenuto deposito, e al di fuori di
ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale
si avvale delle copie di cui al comma 1 o di
altre copie stampate a proprie spese, in
deroga a quanto previsto dall’articolo 10,
secondo comma, e dagli articoli 46 e 46-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e suc-
cessive modificazioni.
3. Il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, di seguito denomi-
nato « Ministero », può avvalersi della copia
acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi
del comma 2, per proiezioni e manifesta-
zioni cinematografiche nazionali e interna-
zionali in Italia e all’estero, non aventi
finalità commerciali.
4. Il patrimonio filmico della Cineteca
nazionale è di pubblico interesse.
5. Con decreto del Ministro, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, acqui-
sito il parere del Consiglio superiore del
cinema e dell’audiovisivo di cui all’articolo
11, sono stabilite le modalità applicative del
presente articolo.
6. Con il decreto di cui al comma 5 sono
stabilite altresì le modalità di costituzione,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nell’ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legi-
slazione vigente, di una rete nazionale delle
cineteche pubbliche, al fine di favorire la
collaborazione e promuovere le attività de-
stinate alla valorizzazione del patrimonio
filmico e alla diffusione della cultura cine-
matografica. Il decreto definisce altresì le
modalità e le condizioni di possibili ade-
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sioni alla rete da parte delle cineteche
private, con particolare riferimento a
quelle iscritte alla Federazione internazio-
nale degli archivi del film.
ART. 8.
(Valorizzazione delle sale cinematografiche).
1. La dichiarazione di interesse cultu-
rale particolarmente importante di cui al-
l’articolo 10, comma 3, lettera d), del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, può avere ad og-
getto anche sale cinematografiche e sale
d’essai.
2. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono introdurre
previsioni dirette a determinare la non
modificabilità della destinazione d’uso dei
beni di cui al comma 1. A tal fine è definita
in sede di Conferenza unificata di cui al-
l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni,
un’apposita intesa diretta a stabilire le mo-
dalità e gli strumenti procedurali mediante
i quali lo Stato, le regioni e i comuni
concorrono nel conseguimento delle fina-
lità di cui al presente articolo.
ART. 9.
(Tutela delle minoranze linguistiche).
1. Nell’attuazione della presente legge,
la Repubblica assicura la tutela e la valo-
rizzazione delle minoranze linguistiche, se-
condo quanto stabilito dalla legge 15 di-
cembre 1999, n. 482.
2. Al fine di promuovere la circolazione
e la distribuzione della produzione cine-
matografica e audiovisiva europea e stra-
niera in Italia e di impedire la formazione
di fenomeni distorsivi della concorrenza, le
opere cinematografiche e audiovisive di na-
zionalità europea e straniera i cui diritti
per la versione in lingua originale siano
stati acquistati da un’impresa di distribu-
zione interessata alla trasmissione delle
stesse in un territorio in cui risiedono mi-
noranze linguistiche riconosciute, ai sensi
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dell’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999,
n. 482, possono essere ivi distribuite e tra-
smesse in lingua originale contestualmente
alla prima uscita in sala delle opere nel
Paese di produzione e, in ogni caso, anche
antecedentemente alla loro prima uscita in
sala in lingua italiana.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE
ART. 10.
(Funzioni statali).
1. Il Ministero:
a) promuove, coordina e gestisce le
iniziative aventi per scopo lo sviluppo della
produzione cinematografica e delle opere
audiovisive e della loro distribuzione e dif-
fusione in Italia e all’estero, anche d’intesa
con il Ministero dello sviluppo economico e
con il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
b) concorre a definire la posizione
italiana nei rapporti con le istituzioni del-
l’Unione europea e con le altre istituzioni
internazionali, in materia di promozione
dell’industria cinematografica e della pro-
duzione audiovisiva;
c) cura, in raccordo con il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione in-
ternazionale, le attività di rilievo interna-
zionale concernenti la produzione cinema-
tografica e audiovisiva, nonché l’attuazione
di accordi internazionali di coproduzione
cinematografica e audiovisiva;
d) sostiene la creazione, la produ-
zione, la distribuzione e la diffusione delle
opere cinematografiche e audiovisive e
delle opere multimediali così come la di-
versità delle forme di espressione e di dif-
fusione cinematografica, audiovisiva e mul-
timediale, garantendo inoltre nel settore
della produzione il rispetto degli obblighi
sociali da parte dei beneficiari dei contri-
buti;
e) sostiene la creazione e la moder-
nizzazione delle sale cinematografiche, l’a-
Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati
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dattamento delle industrie tecniche alle
evoluzioni tecnologiche e l’innovazione tec-
nologica nel settore cinematografico e delle
altre arti e industrie dell’immagine in mo-
vimento;
f) svolge le attribuzioni in merito alla
promozione delle produzioni cinematogra-
fiche, radiotelevisive e multimediali, non-
ché, in raccordo con il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
alla promozione della formazione, e cura i
rapporti con gli altri Ministeri competenti,
con le regioni e gli enti locali, con l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e con le
altre istituzioni pubbliche e private;
g) svolge, con le risorse umane, stru-
mentali e finanziarie già previste a legisla-
zione vigente, in raccordo con gli altri Mi-
nisteri e le altre amministrazioni compe-
tenti, anche avvalendosi della società Isti-
tuto Luce
Cinecittà srl, istituita
dall’articolo 14, comma 6, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
le attività di indirizzo sui programmi di
internazionalizzazione dell’industria cine-
matografica e audiovisiva italiana e ne
coordina l’attuazione, al fine di favorire la
diffusione e la distribuzione internazionale
delle opere cinematografiche e audiovisive
italiane;
h) promuove, in raccordo con il Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, nell’ambito delle risorse di-
sponibili a tal fine a legislazione vigente,
programmi di educazione all’immagine
nelle scuole di ogni ordine e grado, con
riferimento, in particolare, al potenzia-
mento delle competenze nei linguaggi au-
diovisivi, sia sul piano dell’acquisizione
delle conoscenze e delle capacità critiche
sia in relazione all’utilizzo delle relative
tecniche, attività di formazione specifica
nelle discipline del cinema e del settore
audiovisivo negli istituti e nelle scuole di
alta formazione artistica, musicale e coreu-
tica, nonché, a valere sulle risorse del
Fondo di cui all’articolo 13 destinate alle
finalità di cui all’articolo 27, comma 1,
lettera i), corsi di formazione nelle disci-
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pline del cinema e del settore audiovisivo
nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi
dell’articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
i) svolge attività di promozione del-
l’immagine dell’Italia, anche a fini turistici,
attraverso il cinema e l’audiovisivo, in rac-
cordo con il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e anche
mediante accordi con l’Agenzia nazionale
del turismo (ENIT); svolge altresì le attività
finalizzate all’attrazione di investimenti
esteri nei settori cinematografico e audio-
visivo nel territorio italiano, d’intesa con i
Ministeri e le altre istituzioni competenti,
avvalendosi anche, mediante appositi ac-
cordi, delle relative articolazioni nazionali
ed internazionali;
l) svolge le attività connesse al rico-
noscimento della nazionalità italiana dei
film e delle produzioni audiovisive, nonché
le ulteriori attività amministrative previste
dalla normativa vigente in materia;
m) svolge attività di studio e analisi
del settore cinematografico e audiovisivo,
nonché valutazioni d’impatto delle politi-
che pubbliche gestite dal Ministero mede-
simo;
n) favorisce, in raccordo con il Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali, il
riconoscimento dei percorsi formativi se-
guiti e delle professionalità acquisite nel
settore cinematografico e audiovisivo.
ART. 11.
(Consiglio superiore del cinema
e dell’audiovisivo).
1. È istituito il Consiglio superiore del
cinema e dell’audiovisivo, di seguito deno-
minato « Consiglio superiore ».
2. Il Consiglio superiore svolge compiti
di consulenza e supporto nella elabora-
zione ed attuazione delle politiche di set-
tore, nonché nella predisposizione di indi-
rizzi e criteri generali relativi alla destina-
zione delle risorse pubbliche per il sostegno
alle attività cinematografiche e dell’audio-
visivo.
Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati
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3. In particolare, il Consiglio superiore:
a) svolge attività di analisi del settore
cinematografico e audiovisivo, nonché atti-
vità di monitoraggio e valutazione delle
politiche pubbliche, con particolare riferi-
mento agli effetti delle misure di sostegno
previste dalla presente legge, utilizzando
anche i dati resi disponibili, a richiesta,
dalle competenti strutture del Ministero;
b) formula proposte in merito agli
indirizzi generali delle politiche pubbliche
di sostegno, promozione e diffusione del
cinema e dell’audiovisivo, ai relativi inter-
venti normativi e regolamentari, alle mi-
sure di contrasto della pirateria cinemato-
grafica e audiovisiva, nonché all’attività di
indirizzo e vigilanza, attribuita al Mini-
stero;
c) esprime pareri sugli schemi di atti
normativi e amministrativi generali affe-
renti la materia del cinema e dell’audiovi-
sivo e su questioni di carattere generale di
particolare rilievo concernenti la suddetta
materia;
d) esprime pareri e contribuisce a
definire la posizione del Ministero in me-
rito ad accordi internazionali in materia di
coproduzioni cinematografiche e di scambi
nel settore del cinema e delle altre arti e
industrie di immagini in movimento, non-
ché in materia di rapporti con le istituzioni
dell’Unione europea o internazionali e con
le altre istituzioni nazionali aventi attribu-
zioni nel settore audiovisivo;
e) esprime parere in merito ai criteri
di ripartizione delle risorse tra i diversi
settori di attività e sulle condizioni per la
concessione dei contributi finanziari;
f) organizza consultazioni periodiche
con i rappresentanti dei settori professio-
nali interessati e con altri soggetti sull’an-
damento del settore cinematografico e au-
diovisivo, nonché sull’evoluzione delle pro-
fessioni e delle attività del cinema e delle
altre arti e industrie dell’audiovisivo, sul
loro ambiente tecnico, giuridico, econo-
mico e sociale, nonché sulle condizioni di
formazione e di accesso alle professioni
interessate;
Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
g) formula proposte, tenendo conto
delle analisi effettuate ai sensi della lettera
a) e a seguito di apposite consultazioni
organizzate ai sensi della lettera f), in me-
rito ai contenuti delle disposizioni applica-
tive inerenti la concessione di contributi e
il riconoscimento degli incentivi, con par-
ticolare riferimento ai presupposti, alle
condizioni e ai requisiti da prevedere ai fini
del raggiungimento degli obiettivi previsti
dall’articolo 12;
h) emana le linee guida cui deve at-
tenersi il Ministero nella redazione di re-
lazioni analitiche e descrittive inerenti l’at-
tività nel settore cinematografico e audio-
visivo, nonché sulle relative analisi d’im-
patto;
i) esprime parere sui documenti d’a-
nalisi realizzati dal Ministero.
4. Il Consiglio superiore è composto da:
a) otto personalità del settore cinema-
tografico e audiovisivo di particolare e
comprovata qualificazione professionale e
capacità anche in campo giuridico, econo-
mico, amministrativo e gestionale nomi-
nate, nel rispetto del principio dell’equili-
brio di genere, dal Ministro, due delle quali
su designazione della Conferenza unificata;
b) tre membri scelti dal Ministro nel-
l’ambito di una rosa di nomi proposta dalle
associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del settore cinematografico
e audiovisivo.
5. Il Ministro nomina il presidente del
Consiglio superiore tra le personalità di cui
al comma 4, lettera a). Il Ministero prov-
vede alla comunicazione dei nominativi del
presidente e dei componenti del Consiglio
superiore alle Commissioni parlamentari
competenti, allegando il curriculum vitae
dei soggetti nominati.
6. Il Consiglio superiore adotta un re-
golamento interno. I pareri del Consiglio
superiore sono espressi, di norma, entro
trenta giorni dal ricevimento della richie-
sta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto
a dieci giorni. In caso di parità di voti
prevale il voto del presidente. Presso il
Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
Consiglio superiore opera una segreteria
tecnica, formata da personale in servizio
presso il Ministero. Le risorse umane, fi-
nanziarie e strumentali necessarie per il
funzionamento del Consiglio superiore
sono assicurate dal Ministero nell’ambito
di quelle disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
7. Con decreto del Ministro, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, il regime di incompatibilità dei
componenti e le modalità di svolgimento
dei compiti del Consiglio superiore. Ai
componenti del Consiglio superiore non
spettano gettoni di presenza, compensi, in-
dennità ed emolumenti comunque denomi-
nati, ad eccezione del rimborso delle spese
effettivamente sostenute previste dalla nor-
mativa vigente.
8. Il Consiglio superiore dura in carica
tre anni. A decorrere dalla data del primo
insediamento del Consiglio superiore è sop-
pressa la sezione competente per il cinema
della Consulta per lo spettacolo prevista
dal regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 89, e le relative attribuzioni sono asse-
gnate al Consiglio superiore.
CAPO III
FINANZIAMENTO E FISCALITÀ
SEZIONE I
FINALITÀ E STRUMENTI
ART. 12.
(Obiettivi e tipologie di intervento).
1. Lo Stato contribuisce al finanzia-
mento e allo sviluppo del cinema e delle
altre arti e industrie delle espressioni au-
diovisive nazionali, anche allo scopo di
facilitarne l’adattamento all’evoluzione
delle tecnologie e dei mercati nazionali e
internazionali.
Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
2. Il Ministero, per la realizzazione delle
finalità della presente legge, dispone i ne-
cessari interventi finanziari, distinti nelle
seguenti tipologie:
a) riconoscimento di incentivi e age-
volazioni fiscali attraverso lo strumento del
credito d’imposta, nei casi e con le moda-
lità disciplinati nella sezione II del presente
capo;
b) erogazione di contributi automa-
tici, nei casi e con le modalità disciplinati
nella sezione III del presente capo;
c) erogazione di contributi selettivi,
nei casi e con le modalità disciplinati nella
sezione IV del presente capo;
d) erogazione di contributi alle attività
e iniziative di promozione cinematografica
e audiovisiva, secondo la disciplina prevista
nella sezione V del presente capo.
3. Le disposizioni tecniche applicative
degli incentivi e dei contributi previsti nel
presente capo, adottate, ai sensi della pre-
sente legge, con decreti del Ministro e con
decreti del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri su proposta del Ministro, sono ema-
nate nel rispetto delle norme in materia di
aiuti di Stato stabilite dall’Unione europea.
Le medesime disposizioni:
a) perseguono gli obiettivi dello svi-
luppo, della crescita e dell’internazionaliz-
zazione delle imprese;
b) incentivano la nascita e la crescita
di nuovi autori e di nuove imprese;
c) incoraggiano l’innovazione tecnolo-
gica e manageriale;
d) favoriscono modelli avanzati di ge-
stione e politiche commerciali evolute;
e) promuovono il merito, il mercato e
la concorrenza.
4. Al fine di garantire il raggiungimento
degli obiettivi indicati nel presente articolo
e di favorire la massima valorizzazione e
diffusione delle opere, le disposizioni tec-
niche applicative, anche su richiesta del
Consiglio superiore, e sulla base dei prin-
Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
cìpi di ragionevolezza, proporzionalità ed
adeguatezza, prevedono:
a) che il riconoscimento degli incentivi
e dei contributi sia subordinato al rispetto
di ulteriori condizioni, con riferimento ai
soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali
inerenti l’ideazione, la scrittura, lo svi-
luppo, la produzione, la distribuzione, la
diffusione, la promozione e la valorizza-
zione economica delle opere ammesse ov-
vero da ammettere a incentivi e a contri-
buti, nonché alle specifiche esigenze delle
persone con disabilità, con particolare ri-
ferimento all’uso di sottotitoli e audiode-
scrizione;
b) in considerazione anche delle ri-
sorse disponibili, l’esclusione, ovvero una
diversa intensità d’aiuto, di uno o più degli
incentivi e contributi previsti dal presente
capo, nei confronti delle imprese non in-
dipendenti ovvero nei confronti di imprese
non europee, come definite nell’articolo 2.
5. Le medesime disposizioni tecniche
applicative contengono le ulteriori specifi-
cazioni idonee a definire gli ambiti di ap-
plicazione degli incentivi e dei contributi
previsti dal presente capo, nonché, per cia-
scuna tipologia di intervento e in confor-
mità alle disposizioni dell’Unione europea,
i limiti minimi di spesa sul territorio ita-
liano.
6. A decorrere dalla data di entrata in
vigore dei decreti di cui al comma 3, il
Ministero predispone e trasmette alle Ca-
mere, entro il 30 settembre di ciascun
anno, una relazione annuale sullo stato di
attuazione degli interventi di cui alla pre-
sente legge, con particolare riferimento al-
l’impatto economico, industriale e occupa-
zionale e all’efficacia delle agevolazioni tri-
butarie ivi previste, comprensiva di una
valutazione delle politiche di sostegno del
settore cinematografico e audiovisivo me-
diante incentivi tributari.
ART. 13.
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel
cinema e nell’audiovisivo).
1. A decorrere dall’anno 2017, nel pro-
gramma « Sostegno, valorizzazione e tutela
Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
del settore dello spettacolo » della missione
« Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali e paesaggistici » dello stato di pre-
visione del Ministero, è istituito il Fondo
per lo sviluppo degli investimenti nel ci-
nema e nell’audiovisivo, di seguito denomi-
nato « Fondo per il cinema e l’audiovisivo ».
2. Il Fondo per il cinema e l’audiovisivo
è destinato al finanziamento degli inter-
venti previsti dalle sezioni II, III, IV e V del
presente capo, nonché del Piano straordi-
nario per il potenziamento del circuito
delle sale cinematografiche e polifunzionali
e del Piano straordinario per la digitaliz-
zazione del patrimonio cinematografico e
audiovisivo, di cui rispettivamente agli ar-
ticoli 28 e 29. Il complessivo livello di
finanziamento dei predetti interventi è pa-
rametrato annualmente all’11 per cento
delle entrate effettivamente incassate dal
bilancio dello Stato, registrate nell’anno
precedente, e comunque in misura non
inferiore a 400 milioni di euro annui, de-
rivanti dal versamento delle imposte ai fini
IRES e IVA, nei seguenti settori di attività:
distribuzione cinematografica di video e di
programmi televisivi, proiezione cinemato-
grafica, programmazioni e trasmissioni te-
levisive, erogazione di servizi di accesso a
internet, telecomunicazioni fisse, telecomu-
nicazioni mobili.
3. Nell’anno 2017, previo versamento
all’entrata del bilancio dello Stato, al
Fondo per il cinema e l’audiovisivo sono
conferite, altresì, le risorse finanziarie di-
sponibili ed esistenti presso la contabilità
speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa
S.p.a. alla data di entrata in vigore della
presente legge relative al Fondo per la
produzione, la distribuzione, l’esercizio e le
industrie tecniche previsto dall’articolo 12
del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, e successive modificazioni, nonché le
eventuali risorse relative alla restituzione
dei contributi erogati a valere sul mede-
simo Fondo o a valere sui fondi in esso
confluiti.
4. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
presente legge, sono stabilite le modalità di
gestione del Fondo per il cinema e l’audio-
visivo e le quote ulteriori rispetto alle
somme di cui all’articolo 39, comma 2, da
destinare agli interventi di cui alla sezione
II del presente capo, da trasferire al pro-
gramma « Interventi di sostegno tramite il
sistema della fiscalità » della missione
« Competitività e sviluppo delle imprese »
dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze.
5. Con decreto del Ministro, sentito il
Consiglio superiore, si provvede al riparto
del Fondo per il cinema e l’audiovisivo fra
le tipologie di contributi previsti dalla pre-
sente legge, fermo restando che l’importo
complessivo per i contributi di cui agli
articoli 26 e 27 non può essere inferiore al
15 per cento e superiore al 18 per cento del
Fondo medesimo.
6. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, su pro-
posta del Ministro, con propri decreti, pre-
via verifica della neutralità sui saldi di
finanza pubblica, variazioni compensative
in termini di residui, competenza e cassa
tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai
sensi del presente capo negli stati di pre-
visione del Ministero dei beni e delle atti-
vità culturali e del turismo e del Ministero
dell’economia e delle finanze. Detti decreti
sono trasmessi alle Commissioni parlamen-
tari competenti.
ART. 14.
(Requisiti di ammissione e casi di esclusione
delle opere cinematografiche e audiovisive).
1. L’ammissione delle opere cinemato-
grafiche e audiovisive ai benefìci previsti
dalla presente legge, fatta eccezione per gli
incentivi fiscali di cui all’articolo 19, è
subordinata al riconoscimento della nazio-
nalità italiana.
2. Con decreto del Ministro, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, acqui-
sito il parere del Consiglio superiore, sono
individuati i casi di esclusione con riferi-
mento alle seguenti tipologie di opere:
a) opere audiovisive a carattere por-
nografico o che incitano alla violenza o
all’odio razziale;
Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
b) pubblicità televisive, spot pubblici-
tari, televendite e telepromozioni, come de-
finiti all’articolo 2, comma 1, lettere ee), ff),
ii) e mm), del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 177 del 2005;
c) opere audiovisive prodotte esclusi-
vamente a fini commerciali o promozio-
nali;
d) programmi di informazione e at-
tualità;
e) giochi, spettacoli di varietà, quiz,
talk show;
f) programmi di gare e competizioni o
contenenti risultati di gare e competizioni;
g) trasmissione, anche in diretta, di
eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, mu-
sicali, artistici, culturali, sportivi e celebra-
tivi;
h) programmi televisivi.
SEZIONE II
INCENTIVI FISCALI
ART. 15.
(Credito d’imposta per le imprese
di produzione).
1. Alle imprese di produzione cinema-
tografica e audiovisiva è riconosciuto un
credito d’imposta, in misura non inferiore
al 15 per cento e non superiore al 30 per
cento del costo complessivo di produzione
di opere cinematografiche e audiovisive.
2. Nella determinazione dell’aliquota
del credito d’imposta, il decreto di cui
all’articolo 21 prevede comunque che:
a) per le opere cinematografiche è
prevista l’aliquota del 30 per cento;
b) per le opere audiovisive, l’aliquota
del 30 per cento può essere prevista in via
prioritaria per le opere realizzate per es-
sere distribuite attraverso un’emittente te-
levisiva nazionale e, congiuntamente, in co-
produzione internazionale ovvero per le
opere audiovisive di produzione interna-
zionale; per le opere non realizzate in
Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
coproduzione internazionale ovvero che
non siano opere audiovisive di produzione
internazionale; per le opere in cui il pro-
duttore indipendente mantiene la titolarità
dei diritti in misura non inferiore al 30 per
cento, secondo le modalità previste nel me-
desimo decreto di cui all’articolo 21.
3. Per le altre tipologie di opere audio-
visive, l’aliquota è determinata tenendo
conto delle risorse disponibili e nell’ottica
del raggiungimento degli obiettivi previsti
dall’articolo 12.
ART. 16.
(Credito d’imposta per le imprese
di distribuzione).
1. Alle imprese di distribuzione cinema-
tografica e audiovisiva è riconosciuto un
credito d’imposta, in misura non inferiore
al 15 per cento e non superiore al 30 per
cento, elevata al 40 per cento nei casi
previsti nel presente articolo, delle spese
complessivamente sostenute per la distri-
buzione nazionale e internazionale di
opere cinematografiche e audiovisive.
2. Nella determinazione dell’aliquota
del credito d’imposta, il decreto di cui
all’articolo 21 prevede che:
a) l’aliquota del 30 per cento è prio-
ritariamente stabilita in relazione alle
spese per la distribuzione internazionale
ovvero in relazione alle spese per la distri-
buzione cinematografica di opere effet-
tuata da società di distribuzione indipen-
dente;
b) in relazione a opere distribuite di-
rettamente dallo stesso produttore indipen-
dente, l’aliquota è elevata fino al 40 per
cento, a condizione che le fasi della distri-
buzione siano gestite secondo le modalità
tecniche e le disposizioni stabilite nel de-
creto di cui all’articolo 21.
3. Il credito d’imposta di cui al presente
articolo è altresì riconosciuto alle imprese
di distribuzione cinematografica e audiovi-
siva per le spese complessivamente soste-
nute per la distribuzione, nei territori delle
Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
regioni in cui risiedono minoranze lingui-
stiche riconosciute, ai sensi dell’articolo 2
della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di
opere prodotte in una lingua diversa da
quella italiana, purché appartenente ad
una delle minoranze linguistiche ricono-
sciute. Il decreto di cui all’articolo 21 tiene
conto, nella determinazione dell’aliquota di
cui al presente articolo per le finalità del
presente comma, della consistenza dei
gruppi linguistici nei territori in cui risie-
dono minoranze linguistiche riconosciute.
4. Per le altre tipologie di opere e im-
prese, l’aliquota è determinata tenendo
conto delle risorse disponibili, delle tipolo-
gie di opere distribuite, della circostanza
che l’impresa di distribuzione cinematogra-
fica o audiovisiva o di editoria audiovisiva
sia o meno indipendente ovvero sia o meno
italiana o europea e nell’ottica del raggiun-
gimento degli obiettivi previsti dall’articolo
12.
ART. 17.
(Credito d’imposta per le imprese dell’eser-
cizio cinematografico, per le industrie tec-
niche e di post-produzione).
1. Alle imprese di esercizio cinemato-
grafico è riconosciuto un credito d’imposta,
in misura non inferiore al 20 per cento e
non superiore al 40 per cento delle spese
complessivamente sostenute per la realiz-
zazione di nuove sale o il ripristino di sale
inattive, per la ristrutturazione e l’adegua-
mento strutturale e tecnologico delle sale
cinematografiche, per l’installazione, la ri-
strutturazione, il rinnovo di impianti, ap-
parecchiature, arredi e servizi accessori
delle sale.
2. Alle industrie tecniche e di post-
produzione, ivi inclusi i laboratori di re-
stauro, è riconosciuto un credito d’imposta,
in misura non inferiore al 20 per cento e
non superiore al 30 per cento delle spese
sostenute per l’adeguamento tecnologico e
strutturale del settore.
3. Nella determinazione dell’aliquota
del credito d’imposta di cui al presente
articolo, il decreto di cui all’articolo 21
tiene conto, fra l’altro, della esistenza della
Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
sala cinematografica in data anteriore al
1° gennaio 1980.
ART. 18.
(Credito d’imposta per il potenziamento
dell’offerta cinematografica).
1. Al fine di potenziare l’offerta cine-
matografica e in particolare di potenziare
la presenza in sala cinematografica di
opere audiovisive italiane ed europee, agli
esercenti sale cinematografiche è ricono-
sciuto un credito d’imposta commisurato
ad un’aliquota massima del 20 per cento
sugli introiti derivanti dalla programma-
zione di opere audiovisive, con particolare
riferimento alle opere italiane ed europee,
anche con caratteristiche di documentario,
effettuata nelle rispettive sale cinematogra-
fiche, con modalità adeguate a incremen-
tare la fruizione da parte del pubblico
secondo le disposizioni stabilite con il de-
creto di cui all’articolo 21.
2. Il decreto di cui all’articolo 21 pre-
vede meccanismi incentivanti a favore delle
opere italiane e, ai fini degli obiettivi pre-
visti dall’articolo 12, per particolari tipolo-
gie di opere e di sale cinematografiche, con
particolare riferimento alle piccole sale ci-
nematografiche ubicate nei comuni con po-
polazione inferiore a 15.000 abitanti.
ART. 19.
(Credito d’imposta per l’attrazione in Italia
di investimenti cinematografici e audiovi-
sivi).
1. Alle imprese italiane di produzione
esecutiva e di post-produzione è ricono-
sciuto un credito d’imposta, in relazione a
opere cinematografiche e audiovisive o a
parti di esse realizzate sul territorio nazio-
nale, utilizzando manodopera italiana, su
commissione di produzioni estere, in mi-
sura non inferiore al 25 per cento e non
superiore al 30 per cento della spesa so-
stenuta nel territorio nazionale.
Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
ART. 20.
(Credito d’imposta per le imprese non ap-
partenenti al settore cinematografico e au-
diovisivo).
1. Ai soggetti di cui all’articolo 73 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive mo-
dificazioni, e ai titolari di reddito di im-
presa ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, non appartenenti al settore
cinematografico e audiovisivo, associati in
partecipazione ai sensi dell’articolo 2549
del codice civile, è riconosciuto un credito
d’imposta nella misura massima del 30 per
cento dell’apporto in denaro effettuato per
la produzione e distribuzione in Italia e
all’estero di opere cinematografiche e au-
diovisive. L’aliquota massima è elevata al
40 per cento nel caso di apporto in denaro
effettuato per lo sviluppo e la produzione
di opere che abbiano ricevuto i contributi
selettivi di cui all’articolo 26 della presente
legge.
2. Il decreto di cui all’articolo 21 disci-
plina le modalità, le condizioni e le ulte-
riori specificazioni con le quali il beneficio
può essere riconosciuto per gli investimenti
effettuati anche per il tramite di interme-
diari e veicoli finanziari sottoposti a vigi-
lanza prudenziale, quali gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, di cui
all’articolo 1, comma 1, del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.
ART. 21.
(Disposizioni comuni in materia di crediti
d’imposta).
1. I crediti d’imposta di cui alla presente
sezione sono riconosciuti entro il limite
massimo complessivo indicato con il de-
creto di cui all’articolo 13, comma 5. Con il
medesimo decreto, si provvede al riparto
delle risorse complessivamente iscritte in
bilancio tra le diverse tipologie di inter-
vento; ove necessario, tale riparto può es-
sere modificato, con le medesime modalità,
anche in corso d’anno.
Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
2. I crediti d’imposta previsti nella pre-
sente sezione non concorrono alla forma-
zione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini
dell’imposta regionale sulle attività produt-
tive, non rilevano ai fini del rapporto di cui
agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modi-
ficazioni, e sono utilizzabili esclusivamente
in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Ai crediti d’imposta previsti nella
presente sezione non si applica il limite di
utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui
agli articoli 1260 e seguenti del codice
civile, e previa adeguata dimostrazione del
riconoscimento del diritto da parte del Mi-
nistero e dell’effettività del diritto al credito
medesimo, i crediti d’imposta sono cedibili
dal beneficiario a intermediari bancari, ivi
incluso l’Istituto per il credito sportivo,
finanziari e assicurativi sottoposti a vigi-
lanza prudenziale. I cessionari possono uti-
lizzare il credito ceduto solo in compensa-
zione dei propri debiti d’imposta o contri-
butivi ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997. La cessione del
credito non pregiudica i poteri delle com-
petenti amministrazioni relativi al con-
trollo delle dichiarazioni dei redditi e al-
l’accertamento e all’irrogazione delle san-
zioni nei confronti del cedente il credito
d’imposta. Il Ministero e l’Istituto per il
credito sportivo possono stipulare conven-
zioni al fine di prevedere che le somme
corrispondenti all’importo dei crediti even-
tualmente ceduti, ai sensi del presente
comma, a detto Istituto siano destinate al
finanziamento di progetti e iniziative nel
settore della cultura, con particolare ri-
guardo al cinema e all’audiovisivo.
5. Con uno o più decreti del Ministro, da
emanare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentito il Ministro dello svi-
luppo economico, sono stabiliti, partita-
mente per ciascuna delle tipologie di cre-
Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
dito d’imposta previste nella presente se-
zione e nell’ambito delle percentuali ivi
stabilite, i limiti di importo per opera o
beneficiario, le aliquote da riconoscere alle
varie tipologie di opere ovvero alle varie
tipologie di impresa o alle varie tipologie di
sala cinematografica, la base di commisu-
razione del beneficio, con la specificazione
dei riferimenti temporali, nonché le ulte-
riori disposizioni applicative della presente
sezione, fra cui i requisiti, le condizioni e la
procedura per la richiesta e il riconosci-
mento del credito, prevedendo modalità
atte a garantire che ciascun beneficio sia
concesso nel limite massimo dell’importo
complessivamente stanziato, nonché le mo-
dalità dei controlli e i casi di revoca e
decadenza.
6. Le risorse stanziate per il finanzia-
mento dei crediti d’imposta previsti nella
presente sezione, laddove inutilizzate e nel-
l’importo definito con decreto del Ministro,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono destinate al rifinanzia-
mento del Fondo per il cinema e l’audio-
visivo. A tal fine si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 24, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183.
ART. 22.
(Agevolazioni fiscali e finanziarie).
1. Sono soggetti a imposta fissa di regi-
stro gli atti di vendita totale o parziale dei
diritti di sfruttamento economico dei film
previsti dalla presente legge, i contratti di
distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o
diversi, relativi allo sfruttamento dei film,
gli atti di concessione, di costituzione in
garanzia o in pegno dei proventi, dei con-
tributi di cui alle sezioni III e IV, gli atti di
rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in
garanzia o in pegno, nonché quelli relativi
all’esecuzione e alla estinzione delle suin-
dicate operazioni di finanziamento. Sono
altresì soggetti ad imposta fissa di registro
gli atti di costituzione dei circoli e delle
associazioni nazionali di cultura cinemato-
grafica, con esclusione dell’acquisizione in
proprietà dei beni immobili.
2. Alle operazioni di credito cinemato-
grafico effettuate ai sensi del presente ar-
Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
ticolo e a tutti gli atti e contratti relativi alle
operazioni stesse e alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, nonché alle
garanzie di qualunque tipo e da chiunque
prestate, si applicano le disposizioni del
titolo IV del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modificazioni.
3. Le quote versate dai soci e gli incassi
derivanti dall’emissione dei titoli di accesso
ai soci non concorrono a formare il reddito
imponibile dei circoli e delle associazioni
nazionali di cultura cinematografica, come
individuati dal decreto di cui all’articolo 27,
comma 4, a condizione che siano da rite-
nersi enti non commerciali ai sensi dell’ar-
ticolo 73, comma 1, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e che siano state
rispettate le disposizioni di cui al titolo II,
capo III, del medesimo testo unico.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 7, 8 e 9 dell’articolo 20 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 1°
marzo 1994, n. 153, e successive modifica-
zioni.
SEZIONE III
CONTRIBUTI AUTOMATICI
ART. 23.
(Contributi automatici per lo sviluppo, la
produzione e la distribuzione delle opere
cinematografiche e audiovisive).
1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il
cinema e l’audiovisivo, concede contributi
automatici alle imprese cinematografiche e
audiovisive al fine di concorrere, nei limiti
massimi d’intensità d’aiuto previsti dalle
disposizioni dell’Unione europea e secondo
le ulteriori specifiche contenute nel decreto
di cui all’articolo 25, allo sviluppo, alla
produzione e distribuzione in Italia e all’e-
stero di nuove opere cinematografiche e
audiovisive di nazionalità italiana.
2. L’importo complessivo dei contributi
automatici spettante a ciascuna impresa è
Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
determinato sulla base di parametri ogget-
tivi, relativi alle opere cinematografiche e
audiovisive precedentemente prodotte ov-
vero distribuite dalla medesima impresa,
individuati dall’articolo 24.
ART. 24.
(Modalità di erogazione del sostegno auto-
matico alle imprese cinematografiche e au-
diovisive).
1. Al fine della erogazione dei contributi
automatici, ciascuna impresa cinematogra-
fica e audiovisiva richiede l’apertura di una
posizione contabile presso il Ministero,
nella quale possono essere riconosciuti, nei
limiti delle risorse a tal fine disponibili, gli
importi che maturano ai sensi dei commi
seguenti, da utilizzare per le finalità pre-
viste dall’articolo 23.
2. A ciascuna impresa cinematografica e
audiovisiva sono riconosciuti importi cal-
colati in base ai risultati economici, cultu-
rali e artistici e di diffusione presso il
pubblico nazionale e internazionale, otte-
nuti da opere cinematografiche e audiovi-
sive da essa prodotte ovvero distribuite in
Italia e all’estero, secondo le seguenti mo-
dalità e secondo le ulteriori disposizioni
contenute nel decreto di cui all’articolo 25:
a) per le opere cinematografiche, si
tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale
cinematografiche italiane dai film realiz-
zati, anche in relazione al rapporto fra gli
incassi ottenuti e i relativi costi di produ-
zione e distribuzione, nonché di ulteriori
parametri di valutazione oggettivi stabiliti
dal decreto di cui all’articolo 25, quali, fra
gli altri, i ricavi derivanti dallo sfrutta-
mento dei diritti attraverso tutte le piatta-
forme di diffusione, in Italia e all’estero,
nonché la partecipazione e il consegui-
mento di riconoscimenti in rassegne e con-
corsi internazionali di livello primario e
secondo la misura, le specifiche, le limita-
zioni e le eventuali maggiorazioni conte-
nute nel medesimo decreto;
b) per le opere audiovisive, si tiene
conto, in particolare, della durata dell’o-
pera realizzata, dei relativi costi medi orari
Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
di realizzazione, nonché di ulteriori para-
metri di valutazione oggettivi stabiliti dal
decreto di cui all’articolo 25, quali, fra gli
altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento
dei diritti attraverso tutte le piattaforme di
diffusione, in Italia e all’estero, nonché la
partecipazione e il conseguimento di rico-
noscimenti in rassegne e concorsi interna-
zionali di livello primario, secondo la mi-
sura, le specifiche, le limitazioni e le even-
tuali maggiorazioni contenute nel decreto
di cui all’articolo 25;
c) possono essere introdotti meccani-
smi premianti rispetto ai risultati ottenuti
da particolari tipologie di opere, fra cui le
opere prime e seconde, i documentari, le
opere d’animazione, ovvero ai risultati ot-
tenuti, anche con riferimento alla distribu-
zione internazionale, in determinati canali
distributivi e anche in determinati periodi
dell’anno, con particolare riferimento ai
mesi estivi, ovvero su particolari mercati; il
decreto di cui all’articolo 25 può prevedere
che gli incentivi siano prioritariamente uti-
lizzati per lo sviluppo di opere audiovisive
e cinematografiche ovvero per la produ-
zione e distribuzione di particolari tipolo-
gie di opere ovvero per particolari modalità
distributive, avuto riguardo alle oggettive
difficoltà nella produzione, nel reperi-
mento di finanziamenti e nella distribu-
zione delle medesime opere.
3. I contributi alla produzione previsti
dall’articolo 10 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, ancora non erogati
alle imprese di produzione, confluiscono
nella posizione contabile di ciascuna im-
presa, secondo modalità stabilite con il
decreto di cui all’articolo 25 della presente
legge, tenendo conto anche degli atti di
disposizione di tali contributi aventi data
certa anteriore al 31 dicembre 2015, com-
patibili con le finalità previste dal mede-
simo articolo 10 del citato decreto legisla-
tivo n. 28 del 2004 e dai relativi decreti
attuativi.
ART. 25.
(Disposizioni di attuazione).
1. Con decreto del Ministro, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di en-
Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
trata in vigore della presente legge, acqui-
siti il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
e il parere del Consiglio superiore, sono
stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine
disponibili, le modalità applicative delle
disposizioni contenute nella presente se-
zione e, in particolare, oltre a quanto già
previsto nei precedenti articoli, sono defi-
niti:
a) i requisiti minimi che devono pos-
sedere le imprese cinematografiche e au-
diovisive, con particolare riferimento alla
loro solidità patrimoniale e finanziaria, per
accedere ai contributi automatici;
b) i criteri di assegnazione dei contri-
buti, i requisiti delle opere beneficiarie ed
eventuali ulteriori specifiche e limitazioni,
nonché le eventuali ulteriori categorie di
opere di cui all’articolo 24, comma 2, let-
tera c);
c) il termine massimo entro cui l’im-
porto può essere utilizzato;
d) i casi di decadenza ovvero di re-
voca.
SEZIONE IV
CONTRIBUTI SELETTIVI
ART. 26.
(Contributi selettivi).
1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il
cinema e l’audiovisivo, concede contributi
selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la
produzione e la distribuzione nazionale e
internazionale di opere cinematografiche e
audiovisive.
2. I contributi di cui al comma 1 sono
destinati, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3, prioritariamente alle opere ci-
nematografiche e in particolare alle opere
prime e seconde ovvero alle opere realiz-
zate da giovani autori ovvero ai film difficili
realizzati con modeste risorse finanziarie
ovvero alle opere di particolare qualità
artistica realizzate anche da imprese non
Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
titolari di una posizione contabile ai sensi
dell’articolo 24 della presente legge nonché
alle opere che siano sostenute e su cui con-
vergano contributi di più aziende, siano esse
più piccole o micro aziende inserite in una
rete d’impresa o più aziende medie conver-
genti temporaneamente, anche una tantum,
per la realizzazione dell’opera. I contributi
sono attribuiti in relazione alla qualità arti-
stica o al valore culturale dell’opera o del
progetto da realizzare, in base alla valuta-
zione di cinque esperti individuati secondo
le modalità stabilite con il decreto di cui al
comma 4 tra personalità di chiara fama an-
che internazionale e di comprovata qualifi-
cazione professionale nel settore. Detti
esperti non hanno titolo a compensi, gettoni,
indennità comunque denominate, salvo il
rimborso, ai sensi della normativa vigente,
delle spese documentate effettivamente so-
stenute. I contributi per la scrittura sono as-
segnati direttamente agli autori del progetto,
secondo le modalità stabilite con il decreto
di cui al comma 4.
3. Il Ministero concede altresì contributi
selettivi alle imprese operanti nel settore
dell’esercizio cinematografico e alle im-
prese cinematografiche e audiovisive ap-
partenenti a determinate categorie. Le im-
prese beneficiarie sono individuate priori-
tariamente tra quelle di nuova costituzione,
tra le start-up e tra quelle che abbiano i
requisiti delle micro imprese ai sensi della
normativa europea in materia di aiuti di
Stato, con particolare riferimento alle pic-
cole sale cinematografiche ubicate nei co-
muni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti. Le finalità, le modalità, i requisiti
soggettivi ed oggettivi, i limiti e le ulteriori
disposizioni attuative sono definiti nel de-
creto di cui al comma 4.
4. Con decreto del Ministro, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, acqui-
siti i pareri della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
e del Consiglio superiore, sono definite le
modalità applicative del presente articolo e
in particolare possono essere previsti ulte-
riori contributi selettivi per la scrittura e lo
sviluppo di opere audiovisive, nei limiti
Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
delle risorse disponibili, con le modalità e
nei limiti definiti dal medesimo decreto; il
decreto definisce inoltre i meccanismi e le
modalità per le eventuali restituzioni al
Fondo per il cinema e l’audiovisivo dei
contributi assegnati, ovvero il loro addebito
alla posizione contabile dell’impresa, isti-
tuita ai sensi dell’articolo 24, e i casi di
revoca e di decadenza.
SEZIONE V
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CINEMATO-
GRAFICA E AUDIOVISIVA
ART. 27.
(Contributi alle attività e alle iniziative di
promozione cinematografica e audiovisiva).
1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il
cinema e l’audiovisivo, realizza ovvero con-
cede contributi per il finanziamento di ini-
ziative e manifestazioni finalizzate a:
a) favorire lo sviluppo della cultura
cinematografica e audiovisiva in Italia;
b) promuovere le attività di interna-
zionalizzazione del settore;
c) promuovere, anche a fini turistici,
l’immagine dell’Italia attraverso il cinema e
l’audiovisivo;
d) sostenere la realizzazione di festi-
val, rassegne e premi di rilevanza nazionale
ed internazionale;
e) promuovere le attività di conserva-
zione, restauro e fruizione del patrimonio
cinematografico e audiovisivo, anche con
riguardo alle attività svolte dalle cineteche
di cui all’articolo 7;
f) sostenere la programmazione di
film d’essai ovvero di ricerca e sperimen-
tazione;
g) sostenere, secondo le modalità fis-
sate con il decreto di cui al comma 4 del
presente articolo, l’attività di diffusione
della cultura cinematografica svolta dalle
associazioni nazionali di cultura cinemato-
grafica, dalle sale delle comunità ecclesiali
e religiose nell’ambito dell’esercizio cine-
Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
matografico, intese come le sale cinemato-
grafiche di cui sia proprietario o titolare di
un diritto reale di godimento sull’immobile
il legale rappresentante di istituzioni o enti
ecclesiali o religiosi dipendenti dall’autorità
ecclesiale o religiosa competente in campo
nazionale e riconosciuti dallo Stato, non-
ché dai circoli di cultura cinematografica,
intesi come associazioni senza scopo di
lucro, costituite anche con atto privato re-
gistrato, che svolgono attività di cultura
cinematografica;
h) sostenere ulteriori attività finaliz-
zate allo sviluppo del cinema e dell’audio-
visivo sul piano artistico, culturale, tecnico
ed economico ovvero finalizzate alla cre-
scita economica, culturale, civile, all’inte-
grazione sociale e alle relazioni intercultu-
rali mediante l’utilizzo del cinema e del-
l’audiovisivo, anche attraverso le proprie
strutture e anche in accordo e in collabo-
razione con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, con il Mini-
stero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, con il Ministero dello svi-
luppo economico, con il Ministero del la-
voro e delle politiche sociali e con altri
soggetti pubblici e privati, nonché per la
realizzazione di indagini, studi, ricerche e
valutazioni di impatto economico, indu-
striale e occupazionale delle misure di cui
alla presente legge, ovvero di supporto alle
politiche pubbliche nel settore cinemato-
grafico e audiovisivo;
i) sostenere, di concerto con il Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, per un importo complessivo pari
ad almeno il 3 per cento della dotazione del
Fondo per il cinema e l’audiovisivo, aggiun-
tivo rispetto al limite previsto, ai sensi
dell’articolo 13, comma 5, per i contributi
di cui all’articolo 26 e al presente articolo,
il potenziamento delle competenze nel ci-
nema, nelle tecniche e nei media di pro-
duzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, nonché l’alfabetizzazione all’arte,
alle tecniche e ai media di produzione e
diffusione delle immagini, ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge
13 luglio 2015, n. 107.
Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
2. Le richieste di contributo possono
essere presentate da enti pubblici e privati,
università ed enti di ricerca, istituti del-
l’alta formazione artistica, musicale e co-
reutica, fondazioni, comitati ed associa-
zioni culturali e di categoria, anche in
forma confederale.
3. A valere sul Fondo per il cinema e
l’audiovisivo, il Ministero provvede altresì:
a) alle finalità di cui all’articolo 14,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le
risorse da assegnare all’Istituto Luce-Cine-
città srl per la realizzazione del pro-
gramma di attività e il funzionamento della
società e del Museo italiano dell’audiovisivo
e del cinema (MIAC);
b) alle finalità di cui all’articolo 19,
comma 1-quater, del decreto legislativo 29
gennaio 1998, n. 19, e successive modifica-
zioni, inerente i contributi che il Ministero
assegna per lo svolgimento delle attività
istituzionali della Fondazione « La Bien-
nale di Venezia » nel campo del cinema;
c) alle finalità di cui all’articolo 9,
comma 1, lettera b), e comma 1-bis, del
decreto legislativo 18 novembre 1997,
n. 426, e successive modificazioni, inerenti
i contributi che il Ministero assegna alla
Fondazione Centro sperimentale di cine-
matografia per lo svolgimento dell’attività
istituzionale;
d) al sostegno delle attività del Museo
nazionale del cinema Fondazione Maria
Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema
ed immagine e della Fondazione Cineteca
di Bologna.
4. Con decreto del Ministro, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, acqui-
siti i pareri della Conferenza unificata e del
Consiglio superiore, sono individuate le
specifiche tipologie di attività ammesse,
sono definiti i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi e sono ripartite
le risorse disponibili fra le varie finalità
indicate nel presente articolo.
Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
CAPO IV
INTERVENTI STRAORDINARI E ALTRE
MISURE PER IL RILANCIO DEL SET-
TORE
ART. 28.
(Piano straordinario per il potenziamento
del circuito delle sale cinematografiche e
polifunzionali).
1. Al fine di consentire una più diffusa
e omogenea distribuzione delle sale cine-
matografiche sul territorio nazionale è co-
stituita un’apposita sezione del Fondo per
il cinema e l’audiovisivo, con dotazione di
30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per
l’anno 2020 e di 10 milioni di euro per
l’anno 2021, per la concessione di contri-
buti a fondo perduto, ovvero contributi in
conto interessi sui mutui o locazioni finan-
ziarie, finalizzati:
a) alla riattivazione di sale cinemato-
grafiche chiuse o dismesse, con particolare
riguardo alle sale cinematografiche pre-
senti nei comuni con popolazione inferiore
a 15.000 abitanti e con priorità per le sale
dichiarate di interesse culturale ai sensi del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
b) alla realizzazione di nuove sale,
anche mediante acquisto di locali per l’e-
sercizio cinematografico e per i servizi con-
nessi;
c) alla trasformazione delle sale o
multisale esistenti in ambito cittadino fina-
lizzata all’aumento del numero degli
schermi;
d) alla ristrutturazione e all’adegua-
mento strutturale e tecnologico delle sale;
all’installazione, alla ristrutturazione, al
rinnovo di impianti, apparecchiature, ar-
redi e servizi complementari alle sale.
2. Le disposizioni applicative e in par-
ticolare la definizione dei soggetti benefi-
ciari, dei limiti massimi di intensità di aiuto
e delle altre condizioni per l’accesso al
Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
beneficio e la sua gestione, sono adottate
con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro, da ema-
nare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, pre-
vio parere della Conferenza unificata.
3. Il decreto di cui al comma 2 riconosce
la priorità nella concessione del contributo
alle sale che, oltre alla fruizione cinema-
tografica e audiovisiva, garantiscano, anche
con il coinvolgimento degli enti locali, la
fruizione di altri eventi culturali, creativi,
multimediali e formativi in grado di con-
tribuire alla sostenibilità economica della
struttura ovvero alla valenza sociale e cul-
turale dell’area di insediamento. Il decreto
di cui al comma 2 riconosce altresì parti-
colari condizioni agevolative nella conces-
sione del contributo alle sale presenti nei
comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti.
4. Il decreto di cui al comma 2 può
subordinare la concessione dei contributi a
obblighi del soggetto beneficiario relativi
alla destinazione d’uso dei locali e alla
programmazione di specifiche attività cul-
turali e creative, ivi inclusi impegni nella
programmazione di opere cinematografi-
che e audiovisive europee e italiane.
5. Nel quadro delle iniziative per la
riqualificazione urbana e la rigenerazione
delle periferie e delle aree urbane degra-
date, e al fine di agevolare le azioni di cui
al comma 1, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano possono in-
trodurre previsioni urbanistiche ed edilizie
dirette, anche in deroga agli strumenti ur-
banistici, a favorire e incentivare il poten-
ziamento e la ristrutturazione di sale cine-
matografiche e centri culturali multifun-
zionali, anche mediante interventi di de-
molizione e ricostruzione che prevedano il
riconoscimento di una volumetria aggiun-
tiva rispetto a quella preesistente come
misura premiale e le modifiche della sa-
goma necessarie per l’armonizzazione ar-
chitettonica con gli organismi edilizi esi-
stenti, in attuazione dei princìpi introdotti
dall’articolo 5, commi 9 e seguenti, del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106.
Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
ART. 29.
(Piano straordinario per la digitalizzazione
del patrimonio cinematografico e audiovi-
sivo).
1. Al fine di consentire il passaggio del
patrimonio cinematografico e audiovisivo
al formato digitale è costituita un’apposita
sezione del Fondo per il cinema e l’audio-
visivo, con dotazione annua di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e
2019, per la concessione di contributi a
fondo perduto ovvero finanziamenti agevo-
lati, finalizzati alla digitalizzazione delle
opere audiovisive e cinematografiche.
2. Il contributo è concesso alle imprese
di post-produzione italiane, ivi comprese le
cineteche, in proporzione al volume dei
materiali digitalizzati, secondo le previsioni
contenute nel decreto di cui al comma 4,
tenendo altresì conto della rilevanza cul-
turale del materiale cinematografico e au-
diovisivo da digitalizzare, nonché della
qualità tecnica e della professionalità com-
plessiva del progetto di digitalizzazione.
3. Alle opere cinematografiche e audio-
visive digitalizzate in tutto o in parte ai
sensi del presente articolo ovvero con ri-
sorse comunque provenienti dal Ministero
si applica quanto previsto dall’articolo 7,
comma 3, della presente legge.
4. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro,
da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, acquisiti il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e il parere del Consiglio supe-
riore, sono definiti i requisiti soggettivi dei
beneficiari, le modalità per il riconosci-
mento e l’assegnazione dei contributi, i
limiti massimi d’intensità dei contributi
stessi, nonché le condizioni e i termini di
utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi
del comma 3.
ART. 30.
(Sezione speciale per l’audiovisivo del Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese).
1. Con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico, da emanare, di concerto
Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
con il Ministro e con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituita una sezione spe-
ciale del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese, di cui all’articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni. La
suddetta sezione speciale è dotata di con-
tabilità separata ed è destinata a garantire
operazioni di finanziamento alle imprese
per la realizzazione di prodotti audiovisivi
e cinematografici.
2. La sezione è alimentata per un im-
porto di 5 milioni di euro nell’anno 2017 a
valere sulle risorse del Fondo per il cinema
e l’audiovisivo. Il Ministro determina an-
nualmente, con proprio decreto, eventuali
ulteriori versamenti a favore della sezione.
3. Le risorse della sezione possono es-
sere incrementate anche tramite apposite
convenzioni stipulate tra il Ministero, il
Ministero dello sviluppo economico, il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze e sog-
getti investitori, pubblici e privati.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono
definite le tipologie di operazioni che pos-
sono essere garantite, le modalità di fun-
zionamento della sezione e le altre dispo-
sizioni applicative del presente articolo.
ART. 31.
(Misure dirette a favorire una migliore di-
stribuzione delle opere cinematografiche).
1. Lo Stato favorisce un pieno ed equi-
librato sviluppo del mercato cinematogra-
fico impedendo il formarsi di fenomeni
distorsivi della concorrenza, nei settori
della produzione, distribuzione, program-
mazione e dell’esercizio cinematografico,
anche al fine di agevolare la diffusione
capillare delle opere cinematografiche con
particolare riferimento a quelle europee e
nazionali.
2. In materia di tutela della concorrenza
si applicano, in quanto compatibili, le di-
sposizioni contenute nella legge 10 ottobre
1990, n. 287. L’Autorità garante della con-
correnza e del mercato opera nei modi e
nei termini di cui all’articolo 16 della citata
legge n. 287 del 1990.
Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
3. L’Autorità di cui al comma 2, su
segnalazione di chi vi abbia interesse o,
periodicamente, d’ufficio, adotta i provve-
dimenti necessari per eliminare o impedire
il formarsi di fenomeni distorsivi della con-
correnza, secondo le modalità previste
dalla citata legge n. 287 del 1990, qualora
sul mercato di riferimento un unico sog-
getto, ivi comprese le agenzie territoriali
mono o plurimandatarie, sul territorio na-
zionale ovvero su base regionale o anche in
una sola delle città capoluogo di regione,
detenga, direttamente o indirettamente,
una posizione dominante nel mercato della
distribuzione e dell’esercizio cinematogra-
fico, con particolare riferimento ai soggetti
che operano contestualmente anche in uno
dei seguenti settori: produzione, program-
mazione, edizione o distribuzione di servizi
televisivi, on line o telefonici.
4. L’Autorità di cui al comma 2 tra-
smette annualmente alle Camere una rela-
zione sullo stato della concorrenza nel set-
tore della distribuzione cinematografica.
CAPO V
RIFORMA E RAZIONALIZZAZIONE
DELLA NORMATIVA VIGENTE
ART. 32.
(Istituzione del Registro pubblico delle opere
cinematografiche e audiovisive).
1. Presso il Ministero è istituito, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica, il Registro pubblico delle opere cine-
matografiche e audiovisive, di seguito de-
nominato « Registro ».
2. Al fine di realizzare gli effetti di
pubblicità notizia del deposito previsti
dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono
soggette ad obbligo di iscrizione nel Regi-
stro le opere cinematografiche e audiovi-
sive di nazionalità italiana ai sensi degli
articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di
contributi pubblici statali, regionali e degli
enti locali o di finanziamenti dell’Unione
europea.
3. Attraverso il Registro, nell’ambito
delle risorse umane e strumentali disponi-
bili a legislazione vigente, sono assicurate:
a) la pubblicità e l’opponibilità a terzi
dell’attribuzione dell’opera ad autori e pro-
Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
duttori che sono reputati tali a seguito della
registrazione sino a prova contraria. Nel
Registro sono annotati tutti gli atti, gli
accordi e le sentenze che accertino diritti
relativi alla produzione, alla distribuzione,
alla rappresentazione e allo sfruttamento
in Italia di opere cinematografiche e au-
diovisive;
b) la pubblicità sull’assegnazione di
contributi pubblici statali, regionali e degli
enti locali nonché sui finanziamenti con-
cessi dall’Unione europea alle opere cine-
matografiche e audiovisive per la loro scrit-
tura, sviluppo, produzione, distribuzione e
promozione; la pubblicità sull’acquisto, la
distribuzione e la cessione di diritti di an-
tenna alle reti del servizio pubblico radio-
televisivo.
4. L’iscrizione di un’opera nel Registro è
richiesta dal produttore o dagli autori o dai
titolari dei diritti. In ogni caso i beneficiari
dei contributi di cui al comma 2 sono
tenuti a comunicare le relative informa-
zioni nei termini e con le modalità stabiliti
dal decreto di cui al comma 7, pena la
revoca dei benefìci concessi ai sensi della
presente legge.
5. Un’opera letteraria che sia destinata
alla realizzazione di un’opera cinematogra-
fica o audiovisiva può essere depositata al
Registro fornendo copia del contratto con
cui l’autore dell’opera letteraria o un suo
avente diritto ha concesso l’opzione d’ac-
quisto dei diritti di adattamento e realiz-
zazione di tale opera. Nel caso in cui eser-
citi l’opzione, il produttore deposita il titolo
dell’opera cinematografica o audiovisiva in
conformità a quanto previsto dal presente
articolo.
6. La pubblicità delle informazioni re-
lative ai contributi prevista dal comma 3,
lettera b), è assicurata con la pubblicazione
e la libera consultazione nel sito internet
istituzionale del Ministero, nei limiti fissati
con il decreto di cui al comma 7.
7. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro,
di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinate le carat-
Atti Parlamentari — 43 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
teristiche del Registro, le modalità di regi-
strazione delle opere, le tariffe relative alla
tenuta del Registro, la tipologia ed i requi-
siti formali degli atti soggetti a trascrizione,
le modalità e i limiti della pubblicazione
delle informazioni, prevista dal comma 6,
necessarie ad assicurare la trasparenza sui
contributi pubblici.
8. All’articolo 103 della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo comma è abrogato;
b) al terzo comma, le parole: « In detti
registri » sono sostituite dalle seguenti:
« Nel registro di cui al primo comma »;
c) al quinto comma, l’ultimo periodo è
soppresso.
ART. 33.
(Delega al Governo per la riforma delle
disposizioni legislative in materia di tutela
dei minori nel settore cinematografico e au-
diovisivo).
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più de-
creti legislativi per la riforma delle dispo-
sizioni legislative di disciplina degli stru-
menti e delle procedure attualmente pre-
visti dall’ordinamento in materia di tutela
dei minori nella visione di opere cinema-
tografiche e audiovisive, ispirandosi ai
princìpi di libertà e di responsabilità, tanto
degli imprenditori del settore cinematogra-
fico e audiovisivo, quanto dei principali
agenti educativi, tra i quali in primo luogo
la famiglia, e sostituendo le procedure at-
tualmente vigenti con un meccanismo di
responsabilizzazione degli operatori e di
attenta vigilanza delle istituzioni, orientato
all’effettività della tutela dei minori.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui
al comma 1 sono adottati nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introdurre il principio della re-
sponsabilizzazione degli operatori cinema-
tografici in materia di classificazione del
film prodotto, destinato alle sale cinema-
Atti Parlamentari — 44 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
tografiche e agli altri mezzi di fruizione, e
della uniformità di classificazione con gli
altri prodotti audiovisivi, inclusi i videogio-
chi, che garantisca la tutela dei minori e la
protezione dell’infanzia e la libertà di ma-
nifestazione del pensiero e dell’espressione
artistica;
b) prevedere l’istituzione presso il Mi-
nistero dell’organismo di controllo della
classificazione di cui alla lettera a), disci-
plinandone la composizione, i compiti, le
modalità di nomina e di funzionamento,
con conseguente soppressione delle Com-
missioni per la revisione cinematografica di
cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai
componenti di tale organismo, scelti tra
personalità indipendenti e di comprovata
qualificazione professionale, non spettano
gettoni di presenza, compensi, indennità ed
emolumenti comunque denominati ad ec-
cezione del rimborso delle spese effettiva-
mente sostenute previste dalla normativa
vigente;
c) prevedere il procedimento per l’ac-
certamento degli illeciti amministrativi che
conseguono alla violazione della prevista
classificazione di cui alla lettera a) e i
termini entro i quali tale accertamento può
intervenire;
d) prevedere il sistema sanzionatorio
degli illeciti amministrativi accertati;
e) prevedere le abrogazioni e modifi-
cazioni della normativa vigente in contra-
sto con la nuova normativa per la classifi-
cazione dei film per le sale cinematografi-
che, degli altri prodotti audiovisivi che ven-
gono trasmessi alla televisione pubblica e
privata e sulla rete internet e dei videogio-
chi posti in vendita.
ART. 34.
(Delega al Governo per la riforma della
promozione delle opere europee e italiane da
parte dei fornitori di servizi di media au-
diovisivi).
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più de-
Atti Parlamentari — 45 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
creti legislativi per la riforma e la raziona-
lizzazione delle disposizioni legislative di
disciplina degli strumenti e delle procedure
attualmente previsti dall’ordinamento in
materia di promozione delle opere italiane
ed europee da parte dei fornitori di servizi
di media audiovisivi, sia lineari sia non
lineari, sulla base dei princìpi e criteri
direttivi indicati al comma 2 e comunque
conformemente alla direttiva 2010/13/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 marzo 2010, e nel rispetto delle norme
del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui
al comma 1 sono adottati nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introdurre procedure più traspa-
renti ed efficaci in materia di obblighi di
investimento e programmazione di opere
italiane ed europee da parte dei fornitori
dei servizi di media audiovisivi, con parti-
colare riferimento ai presupposti, ai requi-
siti, alle modalità tecniche di assolvimento
degli obblighi, precisando i criteri con cui
possono essere riconosciute eventuali de-
roghe ovvero previsti meccanismi di flessi-
bilità rispetto a tali obblighi;
b) adeguarsi ai princìpi di proporzio-
nalità, adeguatezza ed efficacia, in modo da
definire con maggiore coerenza e certezza
il sistema delle regole e l’ambito soggettivo
di applicazione, prevedendo la massima
armonizzazione fra gli obblighi cui devono
attenersi i diversi fornitori di servizi di
media audiovisivi, sia lineari che non li-
neari, in relazione alle diverse piattaforme
distributive;
c) rafforzare un sistema in cui i mec-
canismi di mercato siano più funzionali a
una maggiore concorrenza, a una maggiore
pluralità di possibili linee editoriali e a
meccanismi di formazione ed equa distri-
buzione del valore dei diritti di sfrutta-
mento delle opere, anche favorendo ac-
cordi tra le categorie dei fornitori di servizi
di media audiovisivi e dei produttori indi-
pendenti, in linea con il nuovo contesto
tecnologico e di mercato ed in considera-
zione dei rispettivi apporti finanziari, pro-
duttivi e creativi alla realizzazione delle
opere;
Atti Parlamentari — 46 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
d) prevedere in particolare la rifor-
mulazione delle modalità di applicazione
di tali regole ai fornitori di servizi di media
audiovisivi non lineari;
e) provvedere alla riformulazione
della definizione di « produttore indipen-
dente », nonché delle altre definizioni che
attengono direttamente alle questioni, alle
tematiche e ai profili inerenti la promo-
zione delle opere europee ed italiane;
f) prevedere un adeguato sistema di
verifica, di controllo, di valutazione dell’ef-
ficacia e un appropriato sistema sanziona-
torio.
ART. 35.
(Delega al Governo per la riforma delle
norme in materia di rapporti di lavoro nel
settore cinematografico e audiovisivo).
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più de-
creti legislativi per il riordino e l’introdu-
zione di norme che, in armonia e coerenza
con le disposizioni vigenti e con i princìpi
e le finalità di cui alla legge 10 dicembre
2014, n. 183, in quanto compatibili, disci-
plinino in modo sistematico e unitario, con
le opportune differenziazioni correlate allo
specifico ambito di attività, il rapporto di
lavoro e l’ordinamento delle professioni e
dei mestieri nel settore cinematografico e
audiovisivo.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui
al comma 1 sono adottati nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) conseguire obiettivi di semplifica-
zione e razionalizzazione delle procedure
di costituzione e gestione dei rapporti di
lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a
carico di cittadini e imprese;
b) rafforzare le opportunità d’ingresso
nel mondo del lavoro e riordinare i con-
tratti di lavoro vigenti per renderli mag-
giormente coerenti con le attuali esigenze
del contesto occupazionale e produttivo nel
settore cinematografico e audiovisivo;
Atti Parlamentari — 47 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
c) prevedere le opportune misure ade-
guate alle peculiari modalità di organizza-
zione del lavoro e di espletamento della
prestazione lavorativa ovvero professio-
nale.
3. Dall’attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
ART. 36.
(Procedura di adozione dei decreti
legislativi).
1. I decreti legislativi previsti dal pre-
sente capo sono adottati su proposta del
Ministro, previa acquisizione dei pareri
della Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e del
Consiglio di Stato, che sono resi nel ter-
mine di quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione dello schema di decreto legi-
slativo, decorso il quale il Governo può
comunque procedere. Gli schemi dei de-
creti legislativi sono successivamente tra-
smessi alle Camere per l’espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili fi-
nanziari, che si pronunciano nel termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto legislativo può
essere comunque adottato. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il te-
sto alle Camere con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informa-
zione e motivazione. Le Commissioni com-
petenti per materia e per i profili finanziari
possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni
dalla data della nuova trasmissione. De-
corso tale termine, i decreti possono co-
munque essere adottati.
2. Disposizioni correttive ed integrative
dei decreti legislativi di cui al comma 1
possono essere adottate, nel rispetto degli
stessi princìpi e criteri direttivi e con le
medesime procedure di cui al presente
Atti Parlamentari — 48 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
capo, entro due anni dalla data della loro
entrata in vigore.
3. I decreti legislativi dai quali derivano
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente o contestualmente all’en-
trata in vigore dei provvedimenti legislativi
che stanzino le occorrenti risorse finanzia-
rie. Ciascuno schema di decreto legislativo
è corredato di una relazione tecnica che dà
conto della neutralità finanziaria del me-
desimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori
oneri da esso derivanti e dei corrispondenti
mezzi di copertura.
CAPO VI
CONTROLLO E SANZIONI
ART. 37.
(Vigilanza e sanzioni).
1. Il Ministero esercita la vigilanza sul-
l’applicazione della presente legge.
2. Le modalità di controllo e i casi di
revoca e decadenza dei contributi di cui
alla presente legge sono stabiliti nei relativi
decreti attuativi. In caso di dichiarazioni
mendaci o di falsa documentazione pro-
dotta in sede di istanza per il riconosci-
mento dei contributi di cui alla presente
legge, oltre alla revoca del contributo con-
cesso e alla sua intera restituzione, è di-
sposta l’esclusione dai medesimi contributi,
per cinque anni, del beneficiario nonché di
ogni altra impresa che comprenda soci,
amministratori e legali rappresentanti di
un’impresa esclusa ai sensi del presente
comma.
3. Il Ministero provvede all’attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo
senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponi-
bili a legislazione vigente.
CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 38.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
dell’articolo 13 della presente legge, pari a
Atti Parlamentari — 49 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
euro 233.565.000 per l’anno 2017, euro
233.985.572 per l’anno 2018 ed euro
233.565.000 a decorrere dall’anno 2019, si
provvede:
a) quanto a euro 63.587.593 annui a
decorrere dall’anno 2017, mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1 della legge 30
aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo
unico per lo spettacolo, limitatamente alle
quote relative alle risorse per il finanzia-
mento delle attività di produzione e di
promozione cinematografica;
b) quanto a euro 19.605.576 annui a
decorrere dall’anno 2017, mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 12 del decreto le-
gislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante
l’istituzione del Fondo per la produzione,
la distribuzione, l’esercizio e le industrie
tecniche;
c) quanto a euro 30.000.000 per
l’anno 2017, a euro 150.792.403 per l’anno
2018 e a euro 150.371.831 a decorrere
dall’anno 2019, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi struttu-
rali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-
bre 2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a euro 120.371.831 per
l’anno 2017, mediante corrispondente ri-
duzione delle proiezioni dello stanzia-
mento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-
2018, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi
da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2016, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al me-
desimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con pro-
pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.
3. Dall’attuazione dei decreti legislativi
previsti dalla presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico
Atti Parlamentari — 50 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
della finanza pubblica. In conformità al-
l’articolo 17, comma 2, della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196, e successive modifi-
cazioni, qualora uno o più decreti legisla-
tivi determinino nuovi o maggiori oneri che
non trovino compensazione al proprio in-
terno, i medesimi decreti legislativi sono
emanati solo successivamente o contestual-
mente all’entrata in vigore dei provvedi-
menti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
ART. 39.
(Abrogazioni).
1. A decorrere dal 1º gennaio 2017,
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 20 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 60;
b) il decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28;
c) l’articolo 1, commi da 325 a 327 e
da 329 a 337, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;
d) l’articolo 8 del decreto-legge 8 ago-
sto 2013, n. 91, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
2. Le risorse iscritte in bilancio ai sensi
delle disposizioni di cui alle lettere a), c) e
d) del comma 1, pari ad euro 166.435.000
per l’anno 2017, euro 166.014.428 per
l’anno 2018 ed euro 166.435.000 a decor-
rere dall’anno 2019, sono mantenute in
bilancio nel programma « Interventi di so-
stegno tramite il sistema della fiscalità »
della missione « Competitività e sviluppo
delle imprese » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze e
sono destinate ai crediti d’imposta previsti
dal capo III, sezione II, della presente legge.
ART. 40.
(Norme transitorie).
1. I crediti d’imposta di cui al capo III,
sezione II, della presente legge continuano
ad essere disciplinati, fino all’emanazione
Atti Parlamentari — 51 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4080
dei relativi decreti attuativi, dai decreti
emanati ai sensi dell’articolo 20 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dell’ar-
ticolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e dell’articolo 8 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 otto-
bre 2013, n. 112.
ART. 41.
(Entrata in vigore).
1. Fatta eccezione per gli articoli 33, 34,
35, 36 e 37, le disposizioni della presente
legge si applicano a decorrere dal 1º gen-
naio 2017.
*17PDL0045310*
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XVII LEGISLATURA A.C. 4080