Disciplina del cinema e dell’audiovisivo - Disegno di Legge

DISEGNO DI LEGGE N. 4080

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 6 ottobre 2016 (v. stampato Senato n. 2287), presentato dal ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze.

Disciplina del cinema e dell’audiovisivo

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica l’11 ottobre 2016

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La Repubblica, in attuazione degli

articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e nel

quadro dei princìpi stabiliti dall’articolo

167 del Trattato sul funzionamento dell’U-

nione europea e dalla Convenzione Unesco

sulla protezione e la promozione della di-

versità delle espressioni culturali, pro-

muove e sostiene il cinema e l’audiovisivo

quali fondamentali mezzi di espressione

artistica, di formazione culturale e di co-

municazione sociale.

2. In attuazione dell’articolo 117, terzo

comma, della Costituzione, la presente

legge detta i princìpi fondamentali dell’in-

tervento pubblico a sostegno del cinema e

dell’audiovisivo in quanto attività di rile-

vante interesse generale, che contribui-

scono alla definizione dell’identità nazio-

nale e alla crescita civile, culturale ed eco-

nomica del Paese, favoriscono la crescita

industriale, promuovono il turismo e

creano occupazione, anche attraverso lo

sviluppo delle professioni del settore.

3. La presente legge disciplina altresì, in

attuazione dell’articolo 117, secondo

comma, della Costituzione, l’intervento

dello Stato a sostegno del cinema e dell’au-

diovisivo e provvede alla riforma, al rias-

setto e alla razionalizzazione, anche attra-

verso apposite deleghe legislative al Go-

verno, della normativa in materia di tutela

dei minori nel settore cinematografico, di

promozione delle opere europee da parte

dei fornitori di servizi di media audiovisivi,

nonché di rapporti di lavoro nel settore.

 

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende

per:

a) « opera audiovisiva »: la registra-

zione di immagini in movimento, anche

non accompagnate da suoni, realizzata su

qualsiasi supporto e mediante qualsiasi

tecnica, anche di animazione, con conte-

nuto narrativo, documentaristico o video-

ludico, purché opera dell’ingegno e tutelata

dalla normativa vigente in materia di di-

ritto d’autore e destinata al pubblico dal

titolare dei diritti di utilizzazione;

b) « film » ovvero « opera cinemato-

grafica »: l’opera audiovisiva destinata prio-

ritariamente al pubblico per la visione nelle

sale cinematografiche; i parametri e i re-

quisiti per definire tale destinazione sono

stabiliti con decreto del Ministro dei beni e

delle attività culturali e del turismo, di

seguito denominato « Ministro », da ema-

nare entro centoventi giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge;

c) « film d’essai » ovvero « film di ri-

cerca e sperimentazione »: i film di qualità,

aventi particolari requisiti culturali ed ar-

tistici idonei a favorire la conoscenza e la

diffusione di realtà cinematografiche meno

conosciute, nazionali ed internazionali, ov-

vero connotati da forme e tecniche di

espressione sperimentali e linguaggi inno-

vativi, secondo quanto stabilito con i de-

creti di cui al comma 2;

d) « documentario »: l’opera audiovi-

siva, la cui enfasi creativa è posta priori-

tariamente su avvenimenti, luoghi o attività

reali, anche mediante immagini di reper-

torio, ed in cui gli eventuali elementi in-

ventivi o fantastici sono strumentali alla

rappresentazione e documentazione di si-

tuazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei

modi definiti con i decreti di cui al comma

2;

e) « opera prima »: il film realizzato

da un regista esordiente che non abbia mai

diretto, né singolarmente né unitamente ad

altro regista, alcun lungometraggio che sia

stato distribuito nelle sale cinematografi-

che;

f) « opera seconda »: il film realizzato

da un regista che abbia diretto, singolar-

mente o unitamente ad altro regista, al

massimo un solo lungometraggio che sia

stato distribuito nelle sale cinematografi-

che;

g) « opera di animazione »: l’opera co-

stituita da immagini realizzate grafica-

mente ovvero animate per mezzo di ogni

tipo di tecnica e di supporto;

h) « opera audiovisiva di nazionalità

italiana »: l’opera audiovisiva che abbia i

requisiti previsti per il riconoscimento

della nazionalità italiana di cui all’articolo

5;

i) « opera audiovisiva di produzione

internazionale »: l’opera audiovisiva origi-

nata da una impresa di produzione cine-

matografica o audiovisiva italiana e realiz-

zata in collaborazione con imprese audio-

visive europee ovvero non europee e avente

gli ulteriori requisiti stabiliti nel decreto

previsto dall’articolo 5, comma 2;

l) « sala cinematografica »: qualunque

spazio, al chiuso o all’aperto, adibito a

pubblico spettacolo cinematografico;

m) « sala d’essai »: la sala cinemato-

grafica che programma complessivamente

una percentuale annua maggioritaria di

film d’essai, variabile sulla base del numero

di abitanti del comune e degli schermi in

attività. Con decreto del Ministro sono sta-

biliti i criteri per la programmazione qua-

lificata delle sale d’essai;

n) « impresa cinematografica o audio-

visiva »: l’impresa che operi nel settore

della produzione cinematografica o audio-

visiva, della distribuzione cinematografica

o audiovisiva in Italia o all’estero, della

produzione esecutiva cinematografica o

audiovisiva, della post-produzione cinema-

tografica o audiovisiva, dell’editoria audio-

visiva, dell’esercizio cinematografico;

o) « impresa cinematografica o audio-

visiva italiana »: l’impresa cinematografica

o audiovisiva, come definita alla lettera n),

che abbia sede legale e domicilio fiscale in

Italia o sia soggetta a tassazione in Italia;

ad essa è equiparata, a condizioni di reci-

procità, l’impresa con sede e nazionalità di

un altro Paese membro dell’Unione euro-

pea, che abbia una filiale, agenzia o suc-

cursale stabilita in Italia, che ivi svolga

prevalentemente la propria attività e che

sia soggetta a tassazione in Italia;

p) « impresa cinematografica o audio-

visiva non europea »: l’impresa cinemato-

grafica o audiovisiva come definita alla

lettera n), che, indipendentemente dal

luogo in cui ha sede legale e domicilio

fiscale, sia collegata a, o controllata da,

un’impresa con sede legale in un Paese non

facente parte dell’Unione europea;

q) « impresa di produzione o distribu-

zione cinematografica o audiovisiva indi-

pendente »: l’impresa di produzione o di-

stribuzione cinematografica o audiovisiva

che ha i requisiti previsti all’articolo 2,

comma 1, lettera p), del testo unico dei

servizi di media audiovisivi e radiofonici, di

cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,

n. 177, e successive modificazioni, e rela-

tivi decreti di attuazione;

r) « emittente televisiva nazionale »:

un fornitore di servizi di media audiovisivi

lineari, su frequenze terrestri o via satellite,

anche ad accesso condizionato, ed avente

ambito nazionale ai sensi dell’articolo 2,

comma 1, lettere l) e u), del citato testo

unico di cui al decreto legislativo n. 177 del

2005;

s) « fornitore di servizi di media au-

diovisivi su altri mezzi »: un fornitore di

servizi di media audiovisivi, lineari o non

lineari, su mezzi di comunicazione elettro-

nica diversi da quelli di cui alla lettera r),

ai sensi del citato testo unico di cui al

decreto legislativo n. 177 del 2005;

t) « fornitori di servizi di hosting »: i

prestatori dei servizi della società dell’in-

formazione consistenti nella memorizza-

zione di informazioni fornite da un desti-

natario del servizio come definiti dall’arti-

colo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003,

n. 70;

u) « cineteca »: un soggetto con perso-

nalità giuridica, sede legale e domicilio fi-

scale in Italia, caratterizzato dallo svolgere,

secondo gli standard internazionali di rife-

rimento del settore, attività di acquisizione,

conservazione, catalogazione, restauro, stu-

dio, ricerca, fruizione e valorizzazione del

patrimonio cinematografico e audiovisivo;

v) « Film Commission »: l’istituzione,

riconosciuta da ciascuna regione o provin-

cia autonoma, che persegue finalità di pub-

blico interesse nel comparto dell’industria

del cinema e dell’audiovisivo e fornisce

supporto e assistenza alle produzioni cine-

matografiche e audiovisive nazionali e in-

ternazionali e, a titolo gratuito, alle ammi-

nistrazioni competenti nel settore del ci-

nema e dell’audiovisivo nel territorio di

riferimento.

2. Le definizioni di cui al presente ar-

ticolo, ove necessario, possono trovare ul-

teriori specificazioni tecniche nei decreti

attuativi della presente legge, tenuto anche

conto della evoluzione tecnologica del set-

tore.

ART. 3.

(Princìpi).

1. L’intervento pubblico a sostegno del

cinema e dell’audiovisivo:

a) garantisce il pluralismo dell’offerta

cinematografica e audiovisiva;

b) favorisce il consolidarsi dell’indu-

stria cinematografica nazionale nei suoi

diversi settori anche tramite strumenti di

sostegno finanziario;

c) promuove le coproduzioni interna-

zionali e la circolazione e la distribuzione

della produzione cinematografica e audio-

visiva, italiana ed europea, in Italia e all’e-

stero;

d) assicura la conservazione e il re-

stauro del patrimonio filmico e audiovisivo

nazionale;

e) cura la formazione professionale,

favorendo il riconoscimento dei percorsi

formativi seguiti e delle professionalità ac-

quisite, e promuove studi e ricerche nel

settore cinematografico;

f) dispone e sostiene l’educazione al-

l’immagine nelle scuole e favorisce tutte le

iniziative idonee alla formazione del pub-

blico;

g) promuove e favorisce la più ampia

fruizione del cinema e dell’audiovisivo, te-

nendo altresì conto delle specifiche esi-

genze delle persone con disabilità, secondo

i princìpi stabiliti dalle convenzioni inter-

nazionali sottoscritte dall’Italia in materia;

h) riserva particolare attenzione alla

scrittura, progettazione, preparazione, pro-

duzione, post-produzione, promozione, di-

stribuzione e programmazione dei prodotti

cinematografici e audiovisivi italiani e alla

valorizzazione del ruolo delle sale cinema-

tografiche e dei festival cinematografici

quali momenti di fruizione sociale collet-

tiva del prodotto cinematografico.

ART. 4.

(Funzioni e compiti delle regioni).

1. Nel rispetto del titolo V della parte

seconda della Costituzione, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano,

secondo i rispettivi statuti e sulla base della

rispettiva legislazione, concorrono alla pro-

mozione e alla valorizzazione delle attività

cinematografiche e audiovisive.

2. Le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano valorizzano e promuo-

vono il patrimonio artistico del cinema

attraverso progetti di catalogazione, digita-

lizzazione e conservazione, anche a fini

educativi e culturali, del patrimonio filmico

e audiovisivo, anche tramite mediateche e

cineteche, per la valorizzazione delle ini-

ziative regionali e locali, anche in rete con

l’archivio della Cineteca nazionale.

3. Lo Stato riconosce il ruolo e l’attività

delle Film Commission, previste dagli ordi-

namenti regionali e delle province auto-

nome di Trento e di Bolzano nel rispetto

dei requisiti stabiliti a livello nazionale,

europeo ed internazionale, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica.

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XVII LEGISLATURA A.C. 4080

4. Le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, attraverso gli organi-

smi di cui al comma 3, favoriscono la

promozione del territorio sostenendo lo

sviluppo economico, culturale e linguistico

dell’industria audiovisiva; a tal fine, detti

organismi possono offrire assistenza am-

ministrativa e logistica alle imprese audio-

visive che decidono di operare sul territo-

rio, possono sostenere le iniziative cinema-

tografiche e audiovisive che hanno luogo

sul territorio, possono sostenere la forma-

zione artistica, tecnica e organizzativa di

operatori residenti sul territorio, possono

promuovere attività dirette a rafforzare

l’attrattività territoriale per lo sviluppo di

iniziative e attività nel campo del cinema e

dell’audiovisivo.

5. Agli organismi di cui al comma 3 può

inoltre essere affidata la gestione di appo-

siti fondi di sostegno economico al settore,

stanziati tramite la regione o la provincia

autonoma, derivanti anche da fondi euro-

pei. Le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano disciplinano le moda-

lità tecniche di gestione ed erogazione di

tali fondi, nel rispetto della normativa eu-

ropea e secondo indirizzi e parametri ge-

nerali definiti in un apposito decreto del

Ministro, da emanare entro centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, previa intesa con la Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano.

6. Le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano sostengono l’impren-

ditoria cinematografica e audiovisiva anche

attraverso convenzioni con il sistema ban-

cario, per favorire l’accesso al credito a

tasso agevolato.

7. Le disposizioni della presente legge

sono applicabili nelle regioni a statuto spe-

ciale e nelle province autonome di Trento e

di Bolzano compatibilmente con le norme

dei rispettivi statuti e le relative norme di

attuazione, anche con riferimento alla

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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XVII LEGISLATURA A.C. 4080

ART. 5.

(Nazionalità italiana delle opere).

1. La nazionalità italiana delle opere

cinematografiche e delle opere audiovisive

è attribuita prendendo in considerazione i

seguenti parametri:

a) nazionalità italiana o di altro Paese

dell’Unione europea del regista, dell’autore

del soggetto, dello sceneggiatore, della mag-

gioranza degli interpreti principali, degli

interpreti secondari, dell’autore della foto-

grafia, dell’autore del montaggio, dell’au-

tore della musica, dello scenografo, del

costumista, dell’autore della grafica;

b) ripresa sonora diretta integral-

mente o principalmente in lingua italiana o

in dialetti italiani; nel caso di opere italiane

ambientate, anche in parte, in regioni ita-

liane in cui risiedono minoranze linguisti-

che individuate dall’articolo 2 della legge 15

dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano

presenti personaggi provenienti dalle me-

desime regioni, le relative lingue sono equi-

parate, ai fini e per gli effetti della presente

legge, alla lingua italiana;

c) componenti della troupe che siano

soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a

tassazione in Italia;

d) riprese effettuate principalmente in

Italia;

e) utilizzo di teatri di posa localizzati

in Italia;

f) post-produzione svolta principal-

mente in Italia.

2. Con decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri, su proposta del Ministro,

da emanare entro centoventi giorni dalla

data di entrata in vigore della presente

legge, sono definite le disposizioni applica-

tive del presente articolo, ivi compreso, ai

fini della nazionalità italiana, il valore di

ciascuno dei parametri indicati nel comma

1. Con tale decreto, da adottare sentito il

Consiglio superiore del cinema e dell’au-

diovisivo di cui all’articolo 11 e acquisito il

parere della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-

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vince autonome di Trento e di Bolzano,

sono altresì stabilite la soglia minima di

punteggio, nonché le procedure per conse-

guire il riconoscimento della nazionalità

italiana dell’opera, tenendo conto delle spe-

cificità tecniche delle singole tipologie di

opere, di finzione, di documentario o di

animazione.

ART. 6.

(Nazionalità italiana delle opere

in coproduzione internazionale).

1. Può essere riconosciuta la nazionalità

italiana delle opere realizzate in coprodu-

zione con imprese estere, in base agli ac-

cordi internazionali di reciprocità.

2. Per le opere cinematografiche, in

mancanza di accordo di coproduzione in-

ternazionale, la compartecipazione tra im-

prese italiane e straniere può essere auto-

rizzata con decreto del Ministro, per sin-

gole iniziative di elevato valore culturale e

imprenditoriale.

3. Per le opere audiovisive, in mancanza

di accordo di coproduzione internazionale,

può essere riconosciuta la nazionalità ita-

liana a opere audiovisive realizzate in as-

sociazione produttiva tra imprese italiane

aventi i requisiti stabiliti dall’articolo 5 e

dal decreto di cui al comma 2 del mede-

simo articolo e imprese straniere. La quota

dei diritti di proprietà delle imprese ita-

liane non deve essere complessivamente

inferiore al 20 per cento e deve includere in

ogni caso i diritti di sfruttamento per il

territorio italiano; la percentuale relativa

alle spese effettivamente e direttamente so-

stenute dalle imprese italiane deve essere

almeno pari a quella dei diritti di pro-

prietà.

4. Le procedure e i requisiti per il ri-

conoscimento della nazionalità italiana

delle opere in coproduzione internazionale,

nonché i casi di revoca e decadenza, sono

stabiliti con il decreto di cui all’articolo 5,

comma 2.

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ART. 7.

(Tutela e fruizione del patrimonio cinema-

tografico e audiovisivo. Cineteca nazionale).

1. Ai fini dell’ammissione ai benefìci di

cui alla presente legge, l’impresa di produ-

zione, a ultimazione dell’opera, deposita

presso la Cineteca nazionale una copia,

anche digitale, dell’opera con le caratteri-

stiche previste nel decreto di cui al comma

5. Il mancato deposito comporta la deca-

denza dai benefìci concessi.

2. Per proiezioni a scopo culturale e

didattico, organizzate direttamente o con

altri enti a carattere culturale, trascorsi tre

anni dall’avvenuto deposito, e al di fuori di

ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale

si avvale delle copie di cui al comma 1 o di

altre copie stampate a proprie spese, in

deroga a quanto previsto dall’articolo 10,

secondo comma, e dagli articoli 46 e 46-bis

della legge 22 aprile 1941, n. 633, e suc-

cessive modificazioni.

3. Il Ministero dei beni e delle attività

culturali e del turismo, di seguito denomi-

nato « Ministero », può avvalersi della copia

acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi

del comma 2, per proiezioni e manifesta-

zioni cinematografiche nazionali e interna-

zionali in Italia e all’estero, non aventi

finalità commerciali.

4. Il patrimonio filmico della Cineteca

nazionale è di pubblico interesse.

5. Con decreto del Ministro, da emanare

entro centoventi giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, acqui-

sito il parere del Consiglio superiore del

cinema e dell’audiovisivo di cui all’articolo

11, sono stabilite le modalità applicative del

presente articolo.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono

stabilite altresì le modalità di costituzione,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, nell’ambito delle risorse umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legi-

slazione vigente, di una rete nazionale delle

cineteche pubbliche, al fine di favorire la

collaborazione e promuovere le attività de-

stinate alla valorizzazione del patrimonio

filmico e alla diffusione della cultura cine-

matografica. Il decreto definisce altresì le

modalità e le condizioni di possibili ade-

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XVII LEGISLATURA A.C. 4080

sioni alla rete da parte delle cineteche

private, con particolare riferimento a

quelle iscritte alla Federazione internazio-

nale degli archivi del film.

ART. 8.

(Valorizzazione delle sale cinematografiche).

1. La dichiarazione di interesse cultu-

rale particolarmente importante di cui al-

l’articolo 10, comma 3, lettera d), del codice

dei beni culturali e del paesaggio, di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni, può avere ad og-

getto anche sale cinematografiche e sale

d’essai.

2. Le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano possono introdurre

previsioni dirette a determinare la non

modificabilità della destinazione d’uso dei

beni di cui al comma 1. A tal fine è definita

in sede di Conferenza unificata di cui al-

l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, e successive modificazioni,

un’apposita intesa diretta a stabilire le mo-

dalità e gli strumenti procedurali mediante

i quali lo Stato, le regioni e i comuni

concorrono nel conseguimento delle fina-

lità di cui al presente articolo.

ART. 9.

(Tutela delle minoranze linguistiche).

1. Nell’attuazione della presente legge,

la Repubblica assicura la tutela e la valo-

rizzazione delle minoranze linguistiche, se-

condo quanto stabilito dalla legge 15 di-

cembre 1999, n. 482.

2. Al fine di promuovere la circolazione

e la distribuzione della produzione cine-

matografica e audiovisiva europea e stra-

niera in Italia e di impedire la formazione

di fenomeni distorsivi della concorrenza, le

opere cinematografiche e audiovisive di na-

zionalità europea e straniera i cui diritti

per la versione in lingua originale siano

stati acquistati da un’impresa di distribu-

zione interessata alla trasmissione delle

stesse in un territorio in cui risiedono mi-

noranze linguistiche riconosciute, ai sensi

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XVII LEGISLATURA A.C. 4080

dell’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999,

n. 482, possono essere ivi distribuite e tra-

smesse in lingua originale contestualmente

alla prima uscita in sala delle opere nel

Paese di produzione e, in ogni caso, anche

antecedentemente alla loro prima uscita in

sala in lingua italiana.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

ART. 10.

(Funzioni statali).

1. Il Ministero:

a) promuove, coordina e gestisce le

iniziative aventi per scopo lo sviluppo della

produzione cinematografica e delle opere

audiovisive e della loro distribuzione e dif-

fusione in Italia e all’estero, anche d’intesa

con il Ministero dello sviluppo economico e

con il Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale;

b) concorre a definire la posizione

italiana nei rapporti con le istituzioni del-

l’Unione europea e con le altre istituzioni

internazionali, in materia di promozione

dell’industria cinematografica e della pro-

duzione audiovisiva;

c) cura, in raccordo con il Ministero

degli affari esteri e della cooperazione in-

ternazionale, le attività di rilievo interna-

zionale concernenti la produzione cinema-

tografica e audiovisiva, nonché l’attuazione

di accordi internazionali di coproduzione

cinematografica e audiovisiva;

d) sostiene la creazione, la produ-

zione, la distribuzione e la diffusione delle

opere cinematografiche e audiovisive e

delle opere multimediali così come la di-

versità delle forme di espressione e di dif-

fusione cinematografica, audiovisiva e mul-

timediale, garantendo inoltre nel settore

della produzione il rispetto degli obblighi

sociali da parte dei beneficiari dei contri-

buti;

e) sostiene la creazione e la moder-

nizzazione delle sale cinematografiche, l’a-

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

dattamento delle industrie tecniche alle

evoluzioni tecnologiche e l’innovazione tec-

nologica nel settore cinematografico e delle

altre arti e industrie dell’immagine in mo-

vimento;

f) svolge le attribuzioni in merito alla

promozione delle produzioni cinematogra-

fiche, radiotelevisive e multimediali, non-

ché, in raccordo con il Ministero dell’istru-

zione, dell’università e della ricerca e con il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

alla promozione della formazione, e cura i

rapporti con gli altri Ministeri competenti,

con le regioni e gli enti locali, con l’Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni e con le

altre istituzioni pubbliche e private;

g) svolge, con le risorse umane, stru-

mentali e finanziarie già previste a legisla-

zione vigente, in raccordo con gli altri Mi-

nisteri e le altre amministrazioni compe-

tenti, anche avvalendosi della società Isti-

tuto Luce

Cinecittà srl, istituita

dall’articolo 14, comma 6, del decreto-legge

6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

le attività di indirizzo sui programmi di

internazionalizzazione dell’industria cine-

matografica e audiovisiva italiana e ne

coordina l’attuazione, al fine di favorire la

diffusione e la distribuzione internazionale

delle opere cinematografiche e audiovisive

italiane;

h) promuove, in raccordo con il Mi-

nistero dell’istruzione, dell’università e

della ricerca, nell’ambito delle risorse di-

sponibili a tal fine a legislazione vigente,

programmi di educazione all’immagine

nelle scuole di ogni ordine e grado, con

riferimento, in particolare, al potenzia-

mento delle competenze nei linguaggi au-

diovisivi, sia sul piano dell’acquisizione

delle conoscenze e delle capacità critiche

sia in relazione all’utilizzo delle relative

tecniche, attività di formazione specifica

nelle discipline del cinema e del settore

audiovisivo negli istituti e nelle scuole di

alta formazione artistica, musicale e coreu-

tica, nonché, a valere sulle risorse del

Fondo di cui all’articolo 13 destinate alle

finalità di cui all’articolo 27, comma 1,

lettera i), corsi di formazione nelle disci-

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

pline del cinema e del settore audiovisivo

nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi

dell’articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della

legge 13 luglio 2015, n. 107;

i) svolge attività di promozione del-

l’immagine dell’Italia, anche a fini turistici,

attraverso il cinema e l’audiovisivo, in rac-

cordo con il Ministero degli affari esteri e

della cooperazione internazionale e anche

mediante accordi con l’Agenzia nazionale

del turismo (ENIT); svolge altresì le attività

finalizzate all’attrazione di investimenti

esteri nei settori cinematografico e audio-

visivo nel territorio italiano, d’intesa con i

Ministeri e le altre istituzioni competenti,

avvalendosi anche, mediante appositi ac-

cordi, delle relative articolazioni nazionali

ed internazionali;

l) svolge le attività connesse al rico-

noscimento della nazionalità italiana dei

film e delle produzioni audiovisive, nonché

le ulteriori attività amministrative previste

dalla normativa vigente in materia;

m) svolge attività di studio e analisi

del settore cinematografico e audiovisivo,

nonché valutazioni d’impatto delle politi-

che pubbliche gestite dal Ministero mede-

simo;

n) favorisce, in raccordo con il Mini-

stero del lavoro e delle politiche sociali, il

riconoscimento dei percorsi formativi se-

guiti e delle professionalità acquisite nel

settore cinematografico e audiovisivo.

ART. 11.

(Consiglio superiore del cinema

e dell’audiovisivo).

1. È istituito il Consiglio superiore del

cinema e dell’audiovisivo, di seguito deno-

minato « Consiglio superiore ».

2. Il Consiglio superiore svolge compiti

di consulenza e supporto nella elabora-

zione ed attuazione delle politiche di set-

tore, nonché nella predisposizione di indi-

rizzi e criteri generali relativi alla destina-

zione delle risorse pubbliche per il sostegno

alle attività cinematografiche e dell’audio-

visivo.

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

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3. In particolare, il Consiglio superiore:

a) svolge attività di analisi del settore

cinematografico e audiovisivo, nonché atti-

vità di monitoraggio e valutazione delle

politiche pubbliche, con particolare riferi-

mento agli effetti delle misure di sostegno

previste dalla presente legge, utilizzando

anche i dati resi disponibili, a richiesta,

dalle competenti strutture del Ministero;

b) formula proposte in merito agli

indirizzi generali delle politiche pubbliche

di sostegno, promozione e diffusione del

cinema e dell’audiovisivo, ai relativi inter-

venti normativi e regolamentari, alle mi-

sure di contrasto della pirateria cinemato-

grafica e audiovisiva, nonché all’attività di

indirizzo e vigilanza, attribuita al Mini-

stero;

c) esprime pareri sugli schemi di atti

normativi e amministrativi generali affe-

renti la materia del cinema e dell’audiovi-

sivo e su questioni di carattere generale di

particolare rilievo concernenti la suddetta

materia;

d) esprime pareri e contribuisce a

definire la posizione del Ministero in me-

rito ad accordi internazionali in materia di

coproduzioni cinematografiche e di scambi

nel settore del cinema e delle altre arti e

industrie di immagini in movimento, non-

ché in materia di rapporti con le istituzioni

dell’Unione europea o internazionali e con

le altre istituzioni nazionali aventi attribu-

zioni nel settore audiovisivo;

e) esprime parere in merito ai criteri

di ripartizione delle risorse tra i diversi

settori di attività e sulle condizioni per la

concessione dei contributi finanziari;

f) organizza consultazioni periodiche

con i rappresentanti dei settori professio-

nali interessati e con altri soggetti sull’an-

damento del settore cinematografico e au-

diovisivo, nonché sull’evoluzione delle pro-

fessioni e delle attività del cinema e delle

altre arti e industrie dell’audiovisivo, sul

loro ambiente tecnico, giuridico, econo-

mico e sociale, nonché sulle condizioni di

formazione e di accesso alle professioni

interessate;

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

g) formula proposte, tenendo conto

delle analisi effettuate ai sensi della lettera

a) e a seguito di apposite consultazioni

organizzate ai sensi della lettera f), in me-

rito ai contenuti delle disposizioni applica-

tive inerenti la concessione di contributi e

il riconoscimento degli incentivi, con par-

ticolare riferimento ai presupposti, alle

condizioni e ai requisiti da prevedere ai fini

del raggiungimento degli obiettivi previsti

dall’articolo 12;

h) emana le linee guida cui deve at-

tenersi il Ministero nella redazione di re-

lazioni analitiche e descrittive inerenti l’at-

tività nel settore cinematografico e audio-

visivo, nonché sulle relative analisi d’im-

patto;

i) esprime parere sui documenti d’a-

nalisi realizzati dal Ministero.

4. Il Consiglio superiore è composto da:

a) otto personalità del settore cinema-

tografico e audiovisivo di particolare e

comprovata qualificazione professionale e

capacità anche in campo giuridico, econo-

mico, amministrativo e gestionale nomi-

nate, nel rispetto del principio dell’equili-

brio di genere, dal Ministro, due delle quali

su designazione della Conferenza unificata;

b) tre membri scelti dal Ministro nel-

l’ambito di una rosa di nomi proposta dalle

associazioni di categoria maggiormente

rappresentative del settore cinematografico

e audiovisivo.

5. Il Ministro nomina il presidente del

Consiglio superiore tra le personalità di cui

al comma 4, lettera a). Il Ministero prov-

vede alla comunicazione dei nominativi del

presidente e dei componenti del Consiglio

superiore alle Commissioni parlamentari

competenti, allegando il curriculum vitae

dei soggetti nominati.

6. Il Consiglio superiore adotta un re-

golamento interno. I pareri del Consiglio

superiore sono espressi, di norma, entro

trenta giorni dal ricevimento della richie-

sta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto

a dieci giorni. In caso di parità di voti

prevale il voto del presidente. Presso il

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

Consiglio superiore opera una segreteria

tecnica, formata da personale in servizio

presso il Ministero. Le risorse umane, fi-

nanziarie e strumentali necessarie per il

funzionamento del Consiglio superiore

sono assicurate dal Ministero nell’ambito

di quelle disponibili a legislazione vigente,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

7. Con decreto del Ministro, da emanare

entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono stabiliti,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, il regime di incompatibilità dei

componenti e le modalità di svolgimento

dei compiti del Consiglio superiore. Ai

componenti del Consiglio superiore non

spettano gettoni di presenza, compensi, in-

dennità ed emolumenti comunque denomi-

nati, ad eccezione del rimborso delle spese

effettivamente sostenute previste dalla nor-

mativa vigente.

8. Il Consiglio superiore dura in carica

tre anni. A decorrere dalla data del primo

insediamento del Consiglio superiore è sop-

pressa la sezione competente per il cinema

della Consulta per lo spettacolo prevista

dal regolamento di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 14 maggio 2007,

n. 89, e le relative attribuzioni sono asse-

gnate al Consiglio superiore.

CAPO III

FINANZIAMENTO E FISCALITÀ

SEZIONE I

FINALITÀ E STRUMENTI

ART. 12.

(Obiettivi e tipologie di intervento).

1. Lo Stato contribuisce al finanzia-

mento e allo sviluppo del cinema e delle

altre arti e industrie delle espressioni au-

diovisive nazionali, anche allo scopo di

facilitarne l’adattamento all’evoluzione

delle tecnologie e dei mercati nazionali e

internazionali.

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

2. Il Ministero, per la realizzazione delle

finalità della presente legge, dispone i ne-

cessari interventi finanziari, distinti nelle

seguenti tipologie:

a) riconoscimento di incentivi e age-

volazioni fiscali attraverso lo strumento del

credito d’imposta, nei casi e con le moda-

lità disciplinati nella sezione II del presente

capo;

b) erogazione di contributi automa-

tici, nei casi e con le modalità disciplinati

nella sezione III del presente capo;

c) erogazione di contributi selettivi,

nei casi e con le modalità disciplinati nella

sezione IV del presente capo;

d) erogazione di contributi alle attività

e iniziative di promozione cinematografica

e audiovisiva, secondo la disciplina prevista

nella sezione V del presente capo.

3. Le disposizioni tecniche applicative

degli incentivi e dei contributi previsti nel

presente capo, adottate, ai sensi della pre-

sente legge, con decreti del Ministro e con

decreti del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri su proposta del Ministro, sono ema-

nate nel rispetto delle norme in materia di

aiuti di Stato stabilite dall’Unione europea.

Le medesime disposizioni:

a) perseguono gli obiettivi dello svi-

luppo, della crescita e dell’internazionaliz-

zazione delle imprese;

b) incentivano la nascita e la crescita

di nuovi autori e di nuove imprese;

c) incoraggiano l’innovazione tecnolo-

gica e manageriale;

d) favoriscono modelli avanzati di ge-

stione e politiche commerciali evolute;

e) promuovono il merito, il mercato e

la concorrenza.

4. Al fine di garantire il raggiungimento

degli obiettivi indicati nel presente articolo

e di favorire la massima valorizzazione e

diffusione delle opere, le disposizioni tec-

niche applicative, anche su richiesta del

Consiglio superiore, e sulla base dei prin-

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

cìpi di ragionevolezza, proporzionalità ed

adeguatezza, prevedono:

a) che il riconoscimento degli incentivi

e dei contributi sia subordinato al rispetto

di ulteriori condizioni, con riferimento ai

soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali

inerenti l’ideazione, la scrittura, lo svi-

luppo, la produzione, la distribuzione, la

diffusione, la promozione e la valorizza-

zione economica delle opere ammesse ov-

vero da ammettere a incentivi e a contri-

buti, nonché alle specifiche esigenze delle

persone con disabilità, con particolare ri-

ferimento all’uso di sottotitoli e audiode-

scrizione;

b) in considerazione anche delle ri-

sorse disponibili, l’esclusione, ovvero una

diversa intensità d’aiuto, di uno o più degli

incentivi e contributi previsti dal presente

capo, nei confronti delle imprese non in-

dipendenti ovvero nei confronti di imprese

non europee, come definite nell’articolo 2.

5. Le medesime disposizioni tecniche

applicative contengono le ulteriori specifi-

cazioni idonee a definire gli ambiti di ap-

plicazione degli incentivi e dei contributi

previsti dal presente capo, nonché, per cia-

scuna tipologia di intervento e in confor-

mità alle disposizioni dell’Unione europea,

i limiti minimi di spesa sul territorio ita-

liano.

6. A decorrere dalla data di entrata in

vigore dei decreti di cui al comma 3, il

Ministero predispone e trasmette alle Ca-

mere, entro il 30 settembre di ciascun

anno, una relazione annuale sullo stato di

attuazione degli interventi di cui alla pre-

sente legge, con particolare riferimento al-

l’impatto economico, industriale e occupa-

zionale e all’efficacia delle agevolazioni tri-

butarie ivi previste, comprensiva di una

valutazione delle politiche di sostegno del

settore cinematografico e audiovisivo me-

diante incentivi tributari.

ART. 13.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel

cinema e nell’audiovisivo).

1. A decorrere dall’anno 2017, nel pro-

gramma « Sostegno, valorizzazione e tutela

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

del settore dello spettacolo » della missione

« Tutela e valorizzazione dei beni e attività

culturali e paesaggistici » dello stato di pre-

visione del Ministero, è istituito il Fondo

per lo sviluppo degli investimenti nel ci-

nema e nell’audiovisivo, di seguito denomi-

nato « Fondo per il cinema e l’audiovisivo ».

2. Il Fondo per il cinema e l’audiovisivo

è destinato al finanziamento degli inter-

venti previsti dalle sezioni II, III, IV e V del

presente capo, nonché del Piano straordi-

nario per il potenziamento del circuito

delle sale cinematografiche e polifunzionali

e del Piano straordinario per la digitaliz-

zazione del patrimonio cinematografico e

audiovisivo, di cui rispettivamente agli ar-

ticoli 28 e 29. Il complessivo livello di

finanziamento dei predetti interventi è pa-

rametrato annualmente all’11 per cento

delle entrate effettivamente incassate dal

bilancio dello Stato, registrate nell’anno

precedente, e comunque in misura non

inferiore a 400 milioni di euro annui, de-

rivanti dal versamento delle imposte ai fini

IRES e IVA, nei seguenti settori di attività:

distribuzione cinematografica di video e di

programmi televisivi, proiezione cinemato-

grafica, programmazioni e trasmissioni te-

levisive, erogazione di servizi di accesso a

internet, telecomunicazioni fisse, telecomu-

nicazioni mobili.

3. Nell’anno 2017, previo versamento

all’entrata del bilancio dello Stato, al

Fondo per il cinema e l’audiovisivo sono

conferite, altresì, le risorse finanziarie di-

sponibili ed esistenti presso la contabilità

speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa

S.p.a. alla data di entrata in vigore della

presente legge relative al Fondo per la

produzione, la distribuzione, l’esercizio e le

industrie tecniche previsto dall’articolo 12

del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 28, e successive modificazioni, nonché le

eventuali risorse relative alla restituzione

dei contributi erogati a valere sul mede-

simo Fondo o a valere sui fondi in esso

confluiti.

4. Con decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri, su proposta del Ministro,

di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, da adottare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

presente legge, sono stabilite le modalità di

gestione del Fondo per il cinema e l’audio-

visivo e le quote ulteriori rispetto alle

somme di cui all’articolo 39, comma 2, da

destinare agli interventi di cui alla sezione

II del presente capo, da trasferire al pro-

gramma « Interventi di sostegno tramite il

sistema della fiscalità » della missione

« Competitività e sviluppo delle imprese »

dello stato di previsione del Ministero del-

l’economia e delle finanze.

5. Con decreto del Ministro, sentito il

Consiglio superiore, si provvede al riparto

del Fondo per il cinema e l’audiovisivo fra

le tipologie di contributi previsti dalla pre-

sente legge, fermo restando che l’importo

complessivo per i contributi di cui agli

articoli 26 e 27 non può essere inferiore al

15 per cento e superiore al 18 per cento del

Fondo medesimo.

6. Il Ministro dell’economia e delle fi-

nanze è autorizzato ad apportare, su pro-

posta del Ministro, con propri decreti, pre-

via verifica della neutralità sui saldi di

finanza pubblica, variazioni compensative

in termini di residui, competenza e cassa

tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai

sensi del presente capo negli stati di pre-

visione del Ministero dei beni e delle atti-

vità culturali e del turismo e del Ministero

dell’economia e delle finanze. Detti decreti

sono trasmessi alle Commissioni parlamen-

tari competenti.

ART. 14.

(Requisiti di ammissione e casi di esclusione

delle opere cinematografiche e audiovisive).

1. L’ammissione delle opere cinemato-

grafiche e audiovisive ai benefìci previsti

dalla presente legge, fatta eccezione per gli

incentivi fiscali di cui all’articolo 19, è

subordinata al riconoscimento della nazio-

nalità italiana.

2. Con decreto del Ministro, da emanare

entro centoventi giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, acqui-

sito il parere del Consiglio superiore, sono

individuati i casi di esclusione con riferi-

mento alle seguenti tipologie di opere:

a) opere audiovisive a carattere por-

nografico o che incitano alla violenza o

all’odio razziale;

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

b) pubblicità televisive, spot pubblici-

tari, televendite e telepromozioni, come de-

finiti all’articolo 2, comma 1, lettere ee), ff),

ii) e mm), del citato testo unico di cui al

decreto legislativo n. 177 del 2005;

c) opere audiovisive prodotte esclusi-

vamente a fini commerciali o promozio-

nali;

d) programmi di informazione e at-

tualità;

e) giochi, spettacoli di varietà, quiz,

talk show;

f) programmi di gare e competizioni o

contenenti risultati di gare e competizioni;

g) trasmissione, anche in diretta, di

eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, mu-

sicali, artistici, culturali, sportivi e celebra-

tivi;

h) programmi televisivi.

SEZIONE II

INCENTIVI FISCALI

ART. 15.

(Credito d’imposta per le imprese

di produzione).

1. Alle imprese di produzione cinema-

tografica e audiovisiva è riconosciuto un

credito d’imposta, in misura non inferiore

al 15 per cento e non superiore al 30 per

cento del costo complessivo di produzione

di opere cinematografiche e audiovisive.

2. Nella determinazione dell’aliquota

del credito d’imposta, il decreto di cui

all’articolo 21 prevede comunque che:

a) per le opere cinematografiche è

prevista l’aliquota del 30 per cento;

b) per le opere audiovisive, l’aliquota

del 30 per cento può essere prevista in via

prioritaria per le opere realizzate per es-

sere distribuite attraverso un’emittente te-

levisiva nazionale e, congiuntamente, in co-

produzione internazionale ovvero per le

opere audiovisive di produzione interna-

zionale; per le opere non realizzate in

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

coproduzione internazionale ovvero che

non siano opere audiovisive di produzione

internazionale; per le opere in cui il pro-

duttore indipendente mantiene la titolarità

dei diritti in misura non inferiore al 30 per

cento, secondo le modalità previste nel me-

desimo decreto di cui all’articolo 21.

3. Per le altre tipologie di opere audio-

visive, l’aliquota è determinata tenendo

conto delle risorse disponibili e nell’ottica

del raggiungimento degli obiettivi previsti

dall’articolo 12.

ART. 16.

(Credito d’imposta per le imprese

di distribuzione).

1. Alle imprese di distribuzione cinema-

tografica e audiovisiva è riconosciuto un

credito d’imposta, in misura non inferiore

al 15 per cento e non superiore al 30 per

cento, elevata al 40 per cento nei casi

previsti nel presente articolo, delle spese

complessivamente sostenute per la distri-

buzione nazionale e internazionale di

opere cinematografiche e audiovisive.

2. Nella determinazione dell’aliquota

del credito d’imposta, il decreto di cui

all’articolo 21 prevede che:

a) l’aliquota del 30 per cento è prio-

ritariamente stabilita in relazione alle

spese per la distribuzione internazionale

ovvero in relazione alle spese per la distri-

buzione cinematografica di opere effet-

tuata da società di distribuzione indipen-

dente;

b) in relazione a opere distribuite di-

rettamente dallo stesso produttore indipen-

dente, l’aliquota è elevata fino al 40 per

cento, a condizione che le fasi della distri-

buzione siano gestite secondo le modalità

tecniche e le disposizioni stabilite nel de-

creto di cui all’articolo 21.

3. Il credito d’imposta di cui al presente

articolo è altresì riconosciuto alle imprese

di distribuzione cinematografica e audiovi-

siva per le spese complessivamente soste-

nute per la distribuzione, nei territori delle

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

regioni in cui risiedono minoranze lingui-

stiche riconosciute, ai sensi dell’articolo 2

della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di

opere prodotte in una lingua diversa da

quella italiana, purché appartenente ad

una delle minoranze linguistiche ricono-

sciute. Il decreto di cui all’articolo 21 tiene

conto, nella determinazione dell’aliquota di

cui al presente articolo per le finalità del

presente comma, della consistenza dei

gruppi linguistici nei territori in cui risie-

dono minoranze linguistiche riconosciute.

4. Per le altre tipologie di opere e im-

prese, l’aliquota è determinata tenendo

conto delle risorse disponibili, delle tipolo-

gie di opere distribuite, della circostanza

che l’impresa di distribuzione cinematogra-

fica o audiovisiva o di editoria audiovisiva

sia o meno indipendente ovvero sia o meno

italiana o europea e nell’ottica del raggiun-

gimento degli obiettivi previsti dall’articolo

12.

ART. 17.

(Credito d’imposta per le imprese dell’eser-

cizio cinematografico, per le industrie tec-

niche e di post-produzione).

1. Alle imprese di esercizio cinemato-

grafico è riconosciuto un credito d’imposta,

in misura non inferiore al 20 per cento e

non superiore al 40 per cento delle spese

complessivamente sostenute per la realiz-

zazione di nuove sale o il ripristino di sale

inattive, per la ristrutturazione e l’adegua-

mento strutturale e tecnologico delle sale

cinematografiche, per l’installazione, la ri-

strutturazione, il rinnovo di impianti, ap-

parecchiature, arredi e servizi accessori

delle sale.

2. Alle industrie tecniche e di post-

produzione, ivi inclusi i laboratori di re-

stauro, è riconosciuto un credito d’imposta,

in misura non inferiore al 20 per cento e

non superiore al 30 per cento delle spese

sostenute per l’adeguamento tecnologico e

strutturale del settore.

3. Nella determinazione dell’aliquota

del credito d’imposta di cui al presente

articolo, il decreto di cui all’articolo 21

tiene conto, fra l’altro, della esistenza della

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

sala cinematografica in data anteriore al

1° gennaio 1980.

ART. 18.

(Credito d’imposta per il potenziamento

dell’offerta cinematografica).

1. Al fine di potenziare l’offerta cine-

matografica e in particolare di potenziare

la presenza in sala cinematografica di

opere audiovisive italiane ed europee, agli

esercenti sale cinematografiche è ricono-

sciuto un credito d’imposta commisurato

ad un’aliquota massima del 20 per cento

sugli introiti derivanti dalla programma-

zione di opere audiovisive, con particolare

riferimento alle opere italiane ed europee,

anche con caratteristiche di documentario,

effettuata nelle rispettive sale cinematogra-

fiche, con modalità adeguate a incremen-

tare la fruizione da parte del pubblico

secondo le disposizioni stabilite con il de-

creto di cui all’articolo 21.

2. Il decreto di cui all’articolo 21 pre-

vede meccanismi incentivanti a favore delle

opere italiane e, ai fini degli obiettivi pre-

visti dall’articolo 12, per particolari tipolo-

gie di opere e di sale cinematografiche, con

particolare riferimento alle piccole sale ci-

nematografiche ubicate nei comuni con po-

polazione inferiore a 15.000 abitanti.

ART. 19.

(Credito d’imposta per l’attrazione in Italia

di investimenti cinematografici e audiovi-

sivi).

1. Alle imprese italiane di produzione

esecutiva e di post-produzione è ricono-

sciuto un credito d’imposta, in relazione a

opere cinematografiche e audiovisive o a

parti di esse realizzate sul territorio nazio-

nale, utilizzando manodopera italiana, su

commissione di produzioni estere, in mi-

sura non inferiore al 25 per cento e non

superiore al 30 per cento della spesa so-

stenuta nel territorio nazionale.

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

ART. 20.

(Credito d’imposta per le imprese non ap-

partenenti al settore cinematografico e au-

diovisivo).

1. Ai soggetti di cui all’articolo 73 del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, e successive mo-

dificazioni, e ai titolari di reddito di im-

presa ai fini dell’imposta sul reddito delle

persone fisiche, non appartenenti al settore

cinematografico e audiovisivo, associati in

partecipazione ai sensi dell’articolo 2549

del codice civile, è riconosciuto un credito

d’imposta nella misura massima del 30 per

cento dell’apporto in denaro effettuato per

la produzione e distribuzione in Italia e

all’estero di opere cinematografiche e au-

diovisive. L’aliquota massima è elevata al

40 per cento nel caso di apporto in denaro

effettuato per lo sviluppo e la produzione

di opere che abbiano ricevuto i contributi

selettivi di cui all’articolo 26 della presente

legge.

2. Il decreto di cui all’articolo 21 disci-

plina le modalità, le condizioni e le ulte-

riori specificazioni con le quali il beneficio

può essere riconosciuto per gli investimenti

effettuati anche per il tramite di interme-

diari e veicoli finanziari sottoposti a vigi-

lanza prudenziale, quali gli organismi di

investimento collettivo del risparmio, di cui

all’articolo 1, comma 1, del testo unico di

cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58.

ART. 21.

(Disposizioni comuni in materia di crediti

d’imposta).

1. I crediti d’imposta di cui alla presente

sezione sono riconosciuti entro il limite

massimo complessivo indicato con il de-

creto di cui all’articolo 13, comma 5. Con il

medesimo decreto, si provvede al riparto

delle risorse complessivamente iscritte in

bilancio tra le diverse tipologie di inter-

vento; ove necessario, tale riparto può es-

sere modificato, con le medesime modalità,

anche in corso d’anno.

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

2. I crediti d’imposta previsti nella pre-

sente sezione non concorrono alla forma-

zione del reddito ai fini delle imposte sui

redditi e del valore della produzione ai fini

dell’imposta regionale sulle attività produt-

tive, non rilevano ai fini del rapporto di cui

agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modi-

ficazioni, e sono utilizzabili esclusivamente

in compensazione ai sensi dell’articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Ai crediti d’imposta previsti nella

presente sezione non si applica il limite di

utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Nel rispetto delle disposizioni di cui

agli articoli 1260 e seguenti del codice

civile, e previa adeguata dimostrazione del

riconoscimento del diritto da parte del Mi-

nistero e dell’effettività del diritto al credito

medesimo, i crediti d’imposta sono cedibili

dal beneficiario a intermediari bancari, ivi

incluso l’Istituto per il credito sportivo,

finanziari e assicurativi sottoposti a vigi-

lanza prudenziale. I cessionari possono uti-

lizzare il credito ceduto solo in compensa-

zione dei propri debiti d’imposta o contri-

butivi ai sensi dell’articolo 17 del decreto

legislativo n. 241 del 1997. La cessione del

credito non pregiudica i poteri delle com-

petenti amministrazioni relativi al con-

trollo delle dichiarazioni dei redditi e al-

l’accertamento e all’irrogazione delle san-

zioni nei confronti del cedente il credito

d’imposta. Il Ministero e l’Istituto per il

credito sportivo possono stipulare conven-

zioni al fine di prevedere che le somme

corrispondenti all’importo dei crediti even-

tualmente ceduti, ai sensi del presente

comma, a detto Istituto siano destinate al

finanziamento di progetti e iniziative nel

settore della cultura, con particolare ri-

guardo al cinema e all’audiovisivo.

5. Con uno o più decreti del Ministro, da

emanare entro centoventi giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, di

concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, sentito il Ministro dello svi-

luppo economico, sono stabiliti, partita-

mente per ciascuna delle tipologie di cre-

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

dito d’imposta previste nella presente se-

zione e nell’ambito delle percentuali ivi

stabilite, i limiti di importo per opera o

beneficiario, le aliquote da riconoscere alle

varie tipologie di opere ovvero alle varie

tipologie di impresa o alle varie tipologie di

sala cinematografica, la base di commisu-

razione del beneficio, con la specificazione

dei riferimenti temporali, nonché le ulte-

riori disposizioni applicative della presente

sezione, fra cui i requisiti, le condizioni e la

procedura per la richiesta e il riconosci-

mento del credito, prevedendo modalità

atte a garantire che ciascun beneficio sia

concesso nel limite massimo dell’importo

complessivamente stanziato, nonché le mo-

dalità dei controlli e i casi di revoca e

decadenza.

6. Le risorse stanziate per il finanzia-

mento dei crediti d’imposta previsti nella

presente sezione, laddove inutilizzate e nel-

l’importo definito con decreto del Ministro,

di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, sono destinate al rifinanzia-

mento del Fondo per il cinema e l’audio-

visivo. A tal fine si applicano le disposizioni

di cui all’articolo 24, comma 1, della legge

12 novembre 2011, n. 183.

ART. 22.

(Agevolazioni fiscali e finanziarie).

1. Sono soggetti a imposta fissa di regi-

stro gli atti di vendita totale o parziale dei

diritti di sfruttamento economico dei film

previsti dalla presente legge, i contratti di

distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o

diversi, relativi allo sfruttamento dei film,

gli atti di concessione, di costituzione in

garanzia o in pegno dei proventi, dei con-

tributi di cui alle sezioni III e IV, gli atti di

rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in

garanzia o in pegno, nonché quelli relativi

all’esecuzione e alla estinzione delle suin-

dicate operazioni di finanziamento. Sono

altresì soggetti ad imposta fissa di registro

gli atti di costituzione dei circoli e delle

associazioni nazionali di cultura cinemato-

grafica, con esclusione dell’acquisizione in

proprietà dei beni immobili.

2. Alle operazioni di credito cinemato-

grafico effettuate ai sensi del presente ar-

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

ticolo e a tutti gli atti e contratti relativi alle

operazioni stesse e alla loro esecuzione,

modificazione ed estinzione, nonché alle

garanzie di qualunque tipo e da chiunque

prestate, si applicano le disposizioni del

titolo IV del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e

successive modificazioni.

3. Le quote versate dai soci e gli incassi

derivanti dall’emissione dei titoli di accesso

ai soci non concorrono a formare il reddito

imponibile dei circoli e delle associazioni

nazionali di cultura cinematografica, come

individuati dal decreto di cui all’articolo 27,

comma 4, a condizione che siano da rite-

nersi enti non commerciali ai sensi dell’ar-

ticolo 73, comma 1, lettera c), del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e che siano state

rispettate le disposizioni di cui al titolo II,

capo III, del medesimo testo unico.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui

ai commi 7, 8 e 9 dell’articolo 20 del

decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 1°

marzo 1994, n. 153, e successive modifica-

zioni.

SEZIONE III

CONTRIBUTI AUTOMATICI

ART. 23.

(Contributi automatici per lo sviluppo, la

produzione e la distribuzione delle opere

cinematografiche e audiovisive).

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il

cinema e l’audiovisivo, concede contributi

automatici alle imprese cinematografiche e

audiovisive al fine di concorrere, nei limiti

massimi d’intensità d’aiuto previsti dalle

disposizioni dell’Unione europea e secondo

le ulteriori specifiche contenute nel decreto

di cui all’articolo 25, allo sviluppo, alla

produzione e distribuzione in Italia e all’e-

stero di nuove opere cinematografiche e

audiovisive di nazionalità italiana.

2. L’importo complessivo dei contributi

automatici spettante a ciascuna impresa è

Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

determinato sulla base di parametri ogget-

tivi, relativi alle opere cinematografiche e

audiovisive precedentemente prodotte ov-

vero distribuite dalla medesima impresa,

individuati dall’articolo 24.

ART. 24.

(Modalità di erogazione del sostegno auto-

matico alle imprese cinematografiche e au-

diovisive).

1. Al fine della erogazione dei contributi

automatici, ciascuna impresa cinematogra-

fica e audiovisiva richiede l’apertura di una

posizione contabile presso il Ministero,

nella quale possono essere riconosciuti, nei

limiti delle risorse a tal fine disponibili, gli

importi che maturano ai sensi dei commi

seguenti, da utilizzare per le finalità pre-

viste dall’articolo 23.

2. A ciascuna impresa cinematografica e

audiovisiva sono riconosciuti importi cal-

colati in base ai risultati economici, cultu-

rali e artistici e di diffusione presso il

pubblico nazionale e internazionale, otte-

nuti da opere cinematografiche e audiovi-

sive da essa prodotte ovvero distribuite in

Italia e all’estero, secondo le seguenti mo-

dalità e secondo le ulteriori disposizioni

contenute nel decreto di cui all’articolo 25:

a) per le opere cinematografiche, si

tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale

cinematografiche italiane dai film realiz-

zati, anche in relazione al rapporto fra gli

incassi ottenuti e i relativi costi di produ-

zione e distribuzione, nonché di ulteriori

parametri di valutazione oggettivi stabiliti

dal decreto di cui all’articolo 25, quali, fra

gli altri, i ricavi derivanti dallo sfrutta-

mento dei diritti attraverso tutte le piatta-

forme di diffusione, in Italia e all’estero,

nonché la partecipazione e il consegui-

mento di riconoscimenti in rassegne e con-

corsi internazionali di livello primario e

secondo la misura, le specifiche, le limita-

zioni e le eventuali maggiorazioni conte-

nute nel medesimo decreto;

b) per le opere audiovisive, si tiene

conto, in particolare, della durata dell’o-

pera realizzata, dei relativi costi medi orari

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

di realizzazione, nonché di ulteriori para-

metri di valutazione oggettivi stabiliti dal

decreto di cui all’articolo 25, quali, fra gli

altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento

dei diritti attraverso tutte le piattaforme di

diffusione, in Italia e all’estero, nonché la

partecipazione e il conseguimento di rico-

noscimenti in rassegne e concorsi interna-

zionali di livello primario, secondo la mi-

sura, le specifiche, le limitazioni e le even-

tuali maggiorazioni contenute nel decreto

di cui all’articolo 25;

c) possono essere introdotti meccani-

smi premianti rispetto ai risultati ottenuti

da particolari tipologie di opere, fra cui le

opere prime e seconde, i documentari, le

opere d’animazione, ovvero ai risultati ot-

tenuti, anche con riferimento alla distribu-

zione internazionale, in determinati canali

distributivi e anche in determinati periodi

dell’anno, con particolare riferimento ai

mesi estivi, ovvero su particolari mercati; il

decreto di cui all’articolo 25 può prevedere

che gli incentivi siano prioritariamente uti-

lizzati per lo sviluppo di opere audiovisive

e cinematografiche ovvero per la produ-

zione e distribuzione di particolari tipolo-

gie di opere ovvero per particolari modalità

distributive, avuto riguardo alle oggettive

difficoltà nella produzione, nel reperi-

mento di finanziamenti e nella distribu-

zione delle medesime opere.

3. I contributi alla produzione previsti

dall’articolo 10 del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 28, ancora non erogati

alle imprese di produzione, confluiscono

nella posizione contabile di ciascuna im-

presa, secondo modalità stabilite con il

decreto di cui all’articolo 25 della presente

legge, tenendo conto anche degli atti di

disposizione di tali contributi aventi data

certa anteriore al 31 dicembre 2015, com-

patibili con le finalità previste dal mede-

simo articolo 10 del citato decreto legisla-

tivo n. 28 del 2004 e dai relativi decreti

attuativi.

ART. 25.

(Disposizioni di attuazione).

1. Con decreto del Ministro, da emanare

entro centoventi giorni dalla data di en-

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

trata in vigore della presente legge, acqui-

siti il parere della Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano

e il parere del Consiglio superiore, sono

stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine

disponibili, le modalità applicative delle

disposizioni contenute nella presente se-

zione e, in particolare, oltre a quanto già

previsto nei precedenti articoli, sono defi-

niti:

a) i requisiti minimi che devono pos-

sedere le imprese cinematografiche e au-

diovisive, con particolare riferimento alla

loro solidità patrimoniale e finanziaria, per

accedere ai contributi automatici;

b) i criteri di assegnazione dei contri-

buti, i requisiti delle opere beneficiarie ed

eventuali ulteriori specifiche e limitazioni,

nonché le eventuali ulteriori categorie di

opere di cui all’articolo 24, comma 2, let-

tera c);

c) il termine massimo entro cui l’im-

porto può essere utilizzato;

d) i casi di decadenza ovvero di re-

voca.

SEZIONE IV

CONTRIBUTI SELETTIVI

ART. 26.

(Contributi selettivi).

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il

cinema e l’audiovisivo, concede contributi

selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la

produzione e la distribuzione nazionale e

internazionale di opere cinematografiche e

audiovisive.

2. I contributi di cui al comma 1 sono

destinati, fatto salvo quanto previsto dal

comma 3, prioritariamente alle opere ci-

nematografiche e in particolare alle opere

prime e seconde ovvero alle opere realiz-

zate da giovani autori ovvero ai film difficili

realizzati con modeste risorse finanziarie

ovvero alle opere di particolare qualità

artistica realizzate anche da imprese non

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

titolari di una posizione contabile ai sensi

dell’articolo 24 della presente legge nonché

alle opere che siano sostenute e su cui con-

vergano contributi di più aziende, siano esse

più piccole o micro aziende inserite in una

rete d’impresa o più aziende medie conver-

genti temporaneamente, anche una tantum,

per la realizzazione dell’opera. I contributi

sono attribuiti in relazione alla qualità arti-

stica o al valore culturale dell’opera o del

progetto da realizzare, in base alla valuta-

zione di cinque esperti individuati secondo

le modalità stabilite con il decreto di cui al

comma 4 tra personalità di chiara fama an-

che internazionale e di comprovata qualifi-

cazione professionale nel settore. Detti

esperti non hanno titolo a compensi, gettoni,

indennità comunque denominate, salvo il

rimborso, ai sensi della normativa vigente,

delle spese documentate effettivamente so-

stenute. I contributi per la scrittura sono as-

segnati direttamente agli autori del progetto,

secondo le modalità stabilite con il decreto

di cui al comma 4.

3. Il Ministero concede altresì contributi

selettivi alle imprese operanti nel settore

dell’esercizio cinematografico e alle im-

prese cinematografiche e audiovisive ap-

partenenti a determinate categorie. Le im-

prese beneficiarie sono individuate priori-

tariamente tra quelle di nuova costituzione,

tra le start-up e tra quelle che abbiano i

requisiti delle micro imprese ai sensi della

normativa europea in materia di aiuti di

Stato, con particolare riferimento alle pic-

cole sale cinematografiche ubicate nei co-

muni con popolazione inferiore a 15.000

abitanti. Le finalità, le modalità, i requisiti

soggettivi ed oggettivi, i limiti e le ulteriori

disposizioni attuative sono definiti nel de-

creto di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro, da emanare

entro centoventi giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, acqui-

siti i pareri della Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano

e del Consiglio superiore, sono definite le

modalità applicative del presente articolo e

in particolare possono essere previsti ulte-

riori contributi selettivi per la scrittura e lo

sviluppo di opere audiovisive, nei limiti

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

delle risorse disponibili, con le modalità e

nei limiti definiti dal medesimo decreto; il

decreto definisce inoltre i meccanismi e le

modalità per le eventuali restituzioni al

Fondo per il cinema e l’audiovisivo dei

contributi assegnati, ovvero il loro addebito

alla posizione contabile dell’impresa, isti-

tuita ai sensi dell’articolo 24, e i casi di

revoca e di decadenza.

SEZIONE V

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CINEMATO-

GRAFICA E AUDIOVISIVA

ART. 27.

(Contributi alle attività e alle iniziative di

promozione cinematografica e audiovisiva).

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il

cinema e l’audiovisivo, realizza ovvero con-

cede contributi per il finanziamento di ini-

ziative e manifestazioni finalizzate a:

a) favorire lo sviluppo della cultura

cinematografica e audiovisiva in Italia;

b) promuovere le attività di interna-

zionalizzazione del settore;

c) promuovere, anche a fini turistici,

l’immagine dell’Italia attraverso il cinema e

l’audiovisivo;

d) sostenere la realizzazione di festi-

val, rassegne e premi di rilevanza nazionale

ed internazionale;

e) promuovere le attività di conserva-

zione, restauro e fruizione del patrimonio

cinematografico e audiovisivo, anche con

riguardo alle attività svolte dalle cineteche

di cui all’articolo 7;

f) sostenere la programmazione di

film d’essai ovvero di ricerca e sperimen-

tazione;

g) sostenere, secondo le modalità fis-

sate con il decreto di cui al comma 4 del

presente articolo, l’attività di diffusione

della cultura cinematografica svolta dalle

associazioni nazionali di cultura cinemato-

grafica, dalle sale delle comunità ecclesiali

e religiose nell’ambito dell’esercizio cine-

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

matografico, intese come le sale cinemato-

grafiche di cui sia proprietario o titolare di

un diritto reale di godimento sull’immobile

il legale rappresentante di istituzioni o enti

ecclesiali o religiosi dipendenti dall’autorità

ecclesiale o religiosa competente in campo

nazionale e riconosciuti dallo Stato, non-

ché dai circoli di cultura cinematografica,

intesi come associazioni senza scopo di

lucro, costituite anche con atto privato re-

gistrato, che svolgono attività di cultura

cinematografica;

h) sostenere ulteriori attività finaliz-

zate allo sviluppo del cinema e dell’audio-

visivo sul piano artistico, culturale, tecnico

ed economico ovvero finalizzate alla cre-

scita economica, culturale, civile, all’inte-

grazione sociale e alle relazioni intercultu-

rali mediante l’utilizzo del cinema e del-

l’audiovisivo, anche attraverso le proprie

strutture e anche in accordo e in collabo-

razione con il Ministero dell’istruzione,

dell’università e della ricerca, con il Mini-

stero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, con il Ministero dello svi-

luppo economico, con il Ministero del la-

voro e delle politiche sociali e con altri

soggetti pubblici e privati, nonché per la

realizzazione di indagini, studi, ricerche e

valutazioni di impatto economico, indu-

striale e occupazionale delle misure di cui

alla presente legge, ovvero di supporto alle

politiche pubbliche nel settore cinemato-

grafico e audiovisivo;

i) sostenere, di concerto con il Mini-

stero dell’istruzione, dell’università e della

ricerca, per un importo complessivo pari

ad almeno il 3 per cento della dotazione del

Fondo per il cinema e l’audiovisivo, aggiun-

tivo rispetto al limite previsto, ai sensi

dell’articolo 13, comma 5, per i contributi

di cui all’articolo 26 e al presente articolo,

il potenziamento delle competenze nel ci-

nema, nelle tecniche e nei media di pro-

duzione e di diffusione delle immagini e dei

suoni, nonché l’alfabetizzazione all’arte,

alle tecniche e ai media di produzione e

diffusione delle immagini, ai sensi dell’ar-

ticolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge

13 luglio 2015, n. 107.

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

2. Le richieste di contributo possono

essere presentate da enti pubblici e privati,

università ed enti di ricerca, istituti del-

l’alta formazione artistica, musicale e co-

reutica, fondazioni, comitati ed associa-

zioni culturali e di categoria, anche in

forma confederale.

3. A valere sul Fondo per il cinema e

l’audiovisivo, il Ministero provvede altresì:

a) alle finalità di cui all’articolo 14,

comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le

risorse da assegnare all’Istituto Luce-Cine-

città srl per la realizzazione del pro-

gramma di attività e il funzionamento della

società e del Museo italiano dell’audiovisivo

e del cinema (MIAC);

b) alle finalità di cui all’articolo 19,

comma 1-quater, del decreto legislativo 29

gennaio 1998, n. 19, e successive modifica-

zioni, inerente i contributi che il Ministero

assegna per lo svolgimento delle attività

istituzionali della Fondazione « La Bien-

nale di Venezia » nel campo del cinema;

c) alle finalità di cui all’articolo 9,

comma 1, lettera b), e comma 1-bis, del

decreto legislativo 18 novembre 1997,

n. 426, e successive modificazioni, inerenti

i contributi che il Ministero assegna alla

Fondazione Centro sperimentale di cine-

matografia per lo svolgimento dell’attività

istituzionale;

d) al sostegno delle attività del Museo

nazionale del cinema Fondazione Maria

Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema

ed immagine e della Fondazione Cineteca

di Bologna.

4. Con decreto del Ministro, da emanare

entro centoventi giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, acqui-

siti i pareri della Conferenza unificata e del

Consiglio superiore, sono individuate le

specifiche tipologie di attività ammesse,

sono definiti i criteri e le modalità per la

concessione dei contributi e sono ripartite

le risorse disponibili fra le varie finalità

indicate nel presente articolo.

Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

CAPO IV

INTERVENTI STRAORDINARI E ALTRE

MISURE PER IL RILANCIO DEL SET-

TORE

ART. 28.

(Piano straordinario per il potenziamento

del circuito delle sale cinematografiche e

polifunzionali).

1. Al fine di consentire una più diffusa

e omogenea distribuzione delle sale cine-

matografiche sul territorio nazionale è co-

stituita un’apposita sezione del Fondo per

il cinema e l’audiovisivo, con dotazione di

30 milioni di euro per ciascuno degli anni

2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per

l’anno 2020 e di 10 milioni di euro per

l’anno 2021, per la concessione di contri-

buti a fondo perduto, ovvero contributi in

conto interessi sui mutui o locazioni finan-

ziarie, finalizzati:

a) alla riattivazione di sale cinemato-

grafiche chiuse o dismesse, con particolare

riguardo alle sale cinematografiche pre-

senti nei comuni con popolazione inferiore

a 15.000 abitanti e con priorità per le sale

dichiarate di interesse culturale ai sensi del

codice dei beni culturali e del paesaggio, di

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42;

b) alla realizzazione di nuove sale,

anche mediante acquisto di locali per l’e-

sercizio cinematografico e per i servizi con-

nessi;

c) alla trasformazione delle sale o

multisale esistenti in ambito cittadino fina-

lizzata all’aumento del numero degli

schermi;

d) alla ristrutturazione e all’adegua-

mento strutturale e tecnologico delle sale;

all’installazione, alla ristrutturazione, al

rinnovo di impianti, apparecchiature, ar-

redi e servizi complementari alle sale.

2. Le disposizioni applicative e in par-

ticolare la definizione dei soggetti benefi-

ciari, dei limiti massimi di intensità di aiuto

e delle altre condizioni per l’accesso al

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

beneficio e la sua gestione, sono adottate

con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro, da ema-

nare entro centoventi giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, pre-

vio parere della Conferenza unificata.

3. Il decreto di cui al comma 2 riconosce

la priorità nella concessione del contributo

alle sale che, oltre alla fruizione cinema-

tografica e audiovisiva, garantiscano, anche

con il coinvolgimento degli enti locali, la

fruizione di altri eventi culturali, creativi,

multimediali e formativi in grado di con-

tribuire alla sostenibilità economica della

struttura ovvero alla valenza sociale e cul-

turale dell’area di insediamento. Il decreto

di cui al comma 2 riconosce altresì parti-

colari condizioni agevolative nella conces-

sione del contributo alle sale presenti nei

comuni con popolazione inferiore a 15.000

abitanti.

4. Il decreto di cui al comma 2 può

subordinare la concessione dei contributi a

obblighi del soggetto beneficiario relativi

alla destinazione d’uso dei locali e alla

programmazione di specifiche attività cul-

turali e creative, ivi inclusi impegni nella

programmazione di opere cinematografi-

che e audiovisive europee e italiane.

5. Nel quadro delle iniziative per la

riqualificazione urbana e la rigenerazione

delle periferie e delle aree urbane degra-

date, e al fine di agevolare le azioni di cui

al comma 1, le regioni e le province auto-

nome di Trento e di Bolzano possono in-

trodurre previsioni urbanistiche ed edilizie

dirette, anche in deroga agli strumenti ur-

banistici, a favorire e incentivare il poten-

ziamento e la ristrutturazione di sale cine-

matografiche e centri culturali multifun-

zionali, anche mediante interventi di de-

molizione e ricostruzione che prevedano il

riconoscimento di una volumetria aggiun-

tiva rispetto a quella preesistente come

misura premiale e le modifiche della sa-

goma necessarie per l’armonizzazione ar-

chitettonica con gli organismi edilizi esi-

stenti, in attuazione dei princìpi introdotti

dall’articolo 5, commi 9 e seguenti, del

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 12

luglio 2011, n. 106.

Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

ART. 29.

(Piano straordinario per la digitalizzazione

del patrimonio cinematografico e audiovi-

sivo).

1. Al fine di consentire il passaggio del

patrimonio cinematografico e audiovisivo

al formato digitale è costituita un’apposita

sezione del Fondo per il cinema e l’audio-

visivo, con dotazione annua di 10 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e

2019, per la concessione di contributi a

fondo perduto ovvero finanziamenti agevo-

lati, finalizzati alla digitalizzazione delle

opere audiovisive e cinematografiche.

2. Il contributo è concesso alle imprese

di post-produzione italiane, ivi comprese le

cineteche, in proporzione al volume dei

materiali digitalizzati, secondo le previsioni

contenute nel decreto di cui al comma 4,

tenendo altresì conto della rilevanza cul-

turale del materiale cinematografico e au-

diovisivo da digitalizzare, nonché della

qualità tecnica e della professionalità com-

plessiva del progetto di digitalizzazione.

3. Alle opere cinematografiche e audio-

visive digitalizzate in tutto o in parte ai

sensi del presente articolo ovvero con ri-

sorse comunque provenienti dal Ministero

si applica quanto previsto dall’articolo 7,

comma 3, della presente legge.

4. Con decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri, su proposta del Ministro,

da emanare entro centoventi giorni dalla

data di entrata in vigore della presente

legge, acquisiti il parere della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano e il parere del Consiglio supe-

riore, sono definiti i requisiti soggettivi dei

beneficiari, le modalità per il riconosci-

mento e l’assegnazione dei contributi, i

limiti massimi d’intensità dei contributi

stessi, nonché le condizioni e i termini di

utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi

del comma 3.

ART. 30.

(Sezione speciale per l’audiovisivo del Fondo

di garanzia per le piccole e medie imprese).

1. Con decreto del Ministro dello svi-

luppo economico, da emanare, di concerto

Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

con il Ministro e con il Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze, entro centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, è istituita una sezione spe-

ciale del Fondo di garanzia per le piccole e

medie imprese, di cui all’articolo 2, comma

100, lettera a), della legge 23 dicembre

1996, n. 662, e successive modificazioni. La

suddetta sezione speciale è dotata di con-

tabilità separata ed è destinata a garantire

operazioni di finanziamento alle imprese

per la realizzazione di prodotti audiovisivi

e cinematografici.

2. La sezione è alimentata per un im-

porto di 5 milioni di euro nell’anno 2017 a

valere sulle risorse del Fondo per il cinema

e l’audiovisivo. Il Ministro determina an-

nualmente, con proprio decreto, eventuali

ulteriori versamenti a favore della sezione.

3. Le risorse della sezione possono es-

sere incrementate anche tramite apposite

convenzioni stipulate tra il Ministero, il

Ministero dello sviluppo economico, il Mi-

nistero dell’economia e delle finanze e sog-

getti investitori, pubblici e privati.

4. Con il decreto di cui al comma 1 sono

definite le tipologie di operazioni che pos-

sono essere garantite, le modalità di fun-

zionamento della sezione e le altre dispo-

sizioni applicative del presente articolo.

ART. 31.

(Misure dirette a favorire una migliore di-

stribuzione delle opere cinematografiche).

1. Lo Stato favorisce un pieno ed equi-

librato sviluppo del mercato cinematogra-

fico impedendo il formarsi di fenomeni

distorsivi della concorrenza, nei settori

della produzione, distribuzione, program-

mazione e dell’esercizio cinematografico,

anche al fine di agevolare la diffusione

capillare delle opere cinematografiche con

particolare riferimento a quelle europee e

nazionali.

2. In materia di tutela della concorrenza

si applicano, in quanto compatibili, le di-

sposizioni contenute nella legge 10 ottobre

1990, n. 287. L’Autorità garante della con-

correnza e del mercato opera nei modi e

nei termini di cui all’articolo 16 della citata

legge n. 287 del 1990.

Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

3. L’Autorità di cui al comma 2, su

segnalazione di chi vi abbia interesse o,

periodicamente, d’ufficio, adotta i provve-

dimenti necessari per eliminare o impedire

il formarsi di fenomeni distorsivi della con-

correnza, secondo le modalità previste

dalla citata legge n. 287 del 1990, qualora

sul mercato di riferimento un unico sog-

getto, ivi comprese le agenzie territoriali

mono o plurimandatarie, sul territorio na-

zionale ovvero su base regionale o anche in

una sola delle città capoluogo di regione,

detenga, direttamente o indirettamente,

una posizione dominante nel mercato della

distribuzione e dell’esercizio cinematogra-

fico, con particolare riferimento ai soggetti

che operano contestualmente anche in uno

dei seguenti settori: produzione, program-

mazione, edizione o distribuzione di servizi

televisivi, on line o telefonici.

4. L’Autorità di cui al comma 2 tra-

smette annualmente alle Camere una rela-

zione sullo stato della concorrenza nel set-

tore della distribuzione cinematografica.

CAPO V

RIFORMA E RAZIONALIZZAZIONE

DELLA NORMATIVA VIGENTE

ART. 32.

(Istituzione del Registro pubblico delle opere

cinematografiche e audiovisive).

1. Presso il Ministero è istituito, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-

blica, il Registro pubblico delle opere cine-

matografiche e audiovisive, di seguito de-

nominato « Registro ».

2. Al fine di realizzare gli effetti di

pubblicità notizia del deposito previsti

dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono

soggette ad obbligo di iscrizione nel Regi-

stro le opere cinematografiche e audiovi-

sive di nazionalità italiana ai sensi degli

articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di

contributi pubblici statali, regionali e degli

enti locali o di finanziamenti dell’Unione

europea.

3. Attraverso il Registro, nell’ambito

delle risorse umane e strumentali disponi-

bili a legislazione vigente, sono assicurate:

a) la pubblicità e l’opponibilità a terzi

dell’attribuzione dell’opera ad autori e pro-

Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

duttori che sono reputati tali a seguito della

registrazione sino a prova contraria. Nel

Registro sono annotati tutti gli atti, gli

accordi e le sentenze che accertino diritti

relativi alla produzione, alla distribuzione,

alla rappresentazione e allo sfruttamento

in Italia di opere cinematografiche e au-

diovisive;

b) la pubblicità sull’assegnazione di

contributi pubblici statali, regionali e degli

enti locali nonché sui finanziamenti con-

cessi dall’Unione europea alle opere cine-

matografiche e audiovisive per la loro scrit-

tura, sviluppo, produzione, distribuzione e

promozione; la pubblicità sull’acquisto, la

distribuzione e la cessione di diritti di an-

tenna alle reti del servizio pubblico radio-

televisivo.

4. L’iscrizione di un’opera nel Registro è

richiesta dal produttore o dagli autori o dai

titolari dei diritti. In ogni caso i beneficiari

dei contributi di cui al comma 2 sono

tenuti a comunicare le relative informa-

zioni nei termini e con le modalità stabiliti

dal decreto di cui al comma 7, pena la

revoca dei benefìci concessi ai sensi della

presente legge.

5. Un’opera letteraria che sia destinata

alla realizzazione di un’opera cinematogra-

fica o audiovisiva può essere depositata al

Registro fornendo copia del contratto con

cui l’autore dell’opera letteraria o un suo

avente diritto ha concesso l’opzione d’ac-

quisto dei diritti di adattamento e realiz-

zazione di tale opera. Nel caso in cui eser-

citi l’opzione, il produttore deposita il titolo

dell’opera cinematografica o audiovisiva in

conformità a quanto previsto dal presente

articolo.

6. La pubblicità delle informazioni re-

lative ai contributi prevista dal comma 3,

lettera b), è assicurata con la pubblicazione

e la libera consultazione nel sito internet

istituzionale del Ministero, nei limiti fissati

con il decreto di cui al comma 7.

7. Con decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri, su proposta del Ministro,

di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico, da adottare entro centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono determinate le carat-

Atti Parlamentari — 43 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

teristiche del Registro, le modalità di regi-

strazione delle opere, le tariffe relative alla

tenuta del Registro, la tipologia ed i requi-

siti formali degli atti soggetti a trascrizione,

le modalità e i limiti della pubblicazione

delle informazioni, prevista dal comma 6,

necessarie ad assicurare la trasparenza sui

contributi pubblici.

8. All’articolo 103 della legge 22 aprile

1941, n. 633, e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, le parole: « In detti

registri » sono sostituite dalle seguenti:

« Nel registro di cui al primo comma »;

c) al quinto comma, l’ultimo periodo è

soppresso.

ART. 33.

(Delega al Governo per la riforma delle

disposizioni legislative in materia di tutela

dei minori nel settore cinematografico e au-

diovisivo).

1. Il Governo è delegato ad adottare,

entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più de-

creti legislativi per la riforma delle dispo-

sizioni legislative di disciplina degli stru-

menti e delle procedure attualmente pre-

visti dall’ordinamento in materia di tutela

dei minori nella visione di opere cinema-

tografiche e audiovisive, ispirandosi ai

princìpi di libertà e di responsabilità, tanto

degli imprenditori del settore cinematogra-

fico e audiovisivo, quanto dei principali

agenti educativi, tra i quali in primo luogo

la famiglia, e sostituendo le procedure at-

tualmente vigenti con un meccanismo di

responsabilizzazione degli operatori e di

attenta vigilanza delle istituzioni, orientato

all’effettività della tutela dei minori.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui

al comma 1 sono adottati nel rispetto dei

seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introdurre il principio della re-

sponsabilizzazione degli operatori cinema-

tografici in materia di classificazione del

film prodotto, destinato alle sale cinema-

Atti Parlamentari — 44 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

tografiche e agli altri mezzi di fruizione, e

della uniformità di classificazione con gli

altri prodotti audiovisivi, inclusi i videogio-

chi, che garantisca la tutela dei minori e la

protezione dell’infanzia e la libertà di ma-

nifestazione del pensiero e dell’espressione

artistica;

b) prevedere l’istituzione presso il Mi-

nistero dell’organismo di controllo della

classificazione di cui alla lettera a), disci-

plinandone la composizione, i compiti, le

modalità di nomina e di funzionamento,

con conseguente soppressione delle Com-

missioni per la revisione cinematografica di

cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai

componenti di tale organismo, scelti tra

personalità indipendenti e di comprovata

qualificazione professionale, non spettano

gettoni di presenza, compensi, indennità ed

emolumenti comunque denominati ad ec-

cezione del rimborso delle spese effettiva-

mente sostenute previste dalla normativa

vigente;

c) prevedere il procedimento per l’ac-

certamento degli illeciti amministrativi che

conseguono alla violazione della prevista

classificazione di cui alla lettera a) e i

termini entro i quali tale accertamento può

intervenire;

d) prevedere il sistema sanzionatorio

degli illeciti amministrativi accertati;

e) prevedere le abrogazioni e modifi-

cazioni della normativa vigente in contra-

sto con la nuova normativa per la classifi-

cazione dei film per le sale cinematografi-

che, degli altri prodotti audiovisivi che ven-

gono trasmessi alla televisione pubblica e

privata e sulla rete internet e dei videogio-

chi posti in vendita.

ART. 34.

(Delega al Governo per la riforma della

promozione delle opere europee e italiane da

parte dei fornitori di servizi di media au-

diovisivi).

1. Il Governo è delegato ad adottare,

entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più de-

Atti Parlamentari — 45 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

creti legislativi per la riforma e la raziona-

lizzazione delle disposizioni legislative di

disciplina degli strumenti e delle procedure

attualmente previsti dall’ordinamento in

materia di promozione delle opere italiane

ed europee da parte dei fornitori di servizi

di media audiovisivi, sia lineari sia non

lineari, sulla base dei princìpi e criteri

direttivi indicati al comma 2 e comunque

conformemente alla direttiva 2010/13/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del

10 marzo 2010, e nel rispetto delle norme

del Trattato sul funzionamento dell’Unione

europea.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui

al comma 1 sono adottati nel rispetto dei

seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introdurre procedure più traspa-

renti ed efficaci in materia di obblighi di

investimento e programmazione di opere

italiane ed europee da parte dei fornitori

dei servizi di media audiovisivi, con parti-

colare riferimento ai presupposti, ai requi-

siti, alle modalità tecniche di assolvimento

degli obblighi, precisando i criteri con cui

possono essere riconosciute eventuali de-

roghe ovvero previsti meccanismi di flessi-

bilità rispetto a tali obblighi;

b) adeguarsi ai princìpi di proporzio-

nalità, adeguatezza ed efficacia, in modo da

definire con maggiore coerenza e certezza

il sistema delle regole e l’ambito soggettivo

di applicazione, prevedendo la massima

armonizzazione fra gli obblighi cui devono

attenersi i diversi fornitori di servizi di

media audiovisivi, sia lineari che non li-

neari, in relazione alle diverse piattaforme

distributive;

c) rafforzare un sistema in cui i mec-

canismi di mercato siano più funzionali a

una maggiore concorrenza, a una maggiore

pluralità di possibili linee editoriali e a

meccanismi di formazione ed equa distri-

buzione del valore dei diritti di sfrutta-

mento delle opere, anche favorendo ac-

cordi tra le categorie dei fornitori di servizi

di media audiovisivi e dei produttori indi-

pendenti, in linea con il nuovo contesto

tecnologico e di mercato ed in considera-

zione dei rispettivi apporti finanziari, pro-

duttivi e creativi alla realizzazione delle

opere;

Atti Parlamentari — 46 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

d) prevedere in particolare la rifor-

mulazione delle modalità di applicazione

di tali regole ai fornitori di servizi di media

audiovisivi non lineari;

e) provvedere alla riformulazione

della definizione di « produttore indipen-

dente », nonché delle altre definizioni che

attengono direttamente alle questioni, alle

tematiche e ai profili inerenti la promo-

zione delle opere europee ed italiane;

f) prevedere un adeguato sistema di

verifica, di controllo, di valutazione dell’ef-

ficacia e un appropriato sistema sanziona-

torio.

ART. 35.

(Delega al Governo per la riforma delle

norme in materia di rapporti di lavoro nel

settore cinematografico e audiovisivo).

1. Il Governo è delegato ad adottare,

entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più de-

creti legislativi per il riordino e l’introdu-

zione di norme che, in armonia e coerenza

con le disposizioni vigenti e con i princìpi

e le finalità di cui alla legge 10 dicembre

2014, n. 183, in quanto compatibili, disci-

plinino in modo sistematico e unitario, con

le opportune differenziazioni correlate allo

specifico ambito di attività, il rapporto di

lavoro e l’ordinamento delle professioni e

dei mestieri nel settore cinematografico e

audiovisivo.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui

al comma 1 sono adottati nel rispetto dei

seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) conseguire obiettivi di semplifica-

zione e razionalizzazione delle procedure

di costituzione e gestione dei rapporti di

lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a

carico di cittadini e imprese;

b) rafforzare le opportunità d’ingresso

nel mondo del lavoro e riordinare i con-

tratti di lavoro vigenti per renderli mag-

giormente coerenti con le attuali esigenze

del contesto occupazionale e produttivo nel

settore cinematografico e audiovisivo;

Atti Parlamentari — 47 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

c) prevedere le opportune misure ade-

guate alle peculiari modalità di organizza-

zione del lavoro e di espletamento della

prestazione lavorativa ovvero professio-

nale.

3. Dall’attuazione del presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori

oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 36.

(Procedura di adozione dei decreti

legislativi).

1. I decreti legislativi previsti dal pre-

sente capo sono adottati su proposta del

Ministro, previa acquisizione dei pareri

della Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano e del

Consiglio di Stato, che sono resi nel ter-

mine di quarantacinque giorni dalla data di

trasmissione dello schema di decreto legi-

slativo, decorso il quale il Governo può

comunque procedere. Gli schemi dei de-

creti legislativi sono successivamente tra-

smessi alle Camere per l’espressione dei

pareri delle Commissioni parlamentari

competenti per materia e per i profili fi-

nanziari, che si pronunciano nel termine di

trenta giorni dalla data di trasmissione,

decorso il quale il decreto legislativo può

essere comunque adottato. Il Governo,

qualora non intenda conformarsi ai pareri

parlamentari, trasmette nuovamente il te-

sto alle Camere con le sue osservazioni e

con eventuali modificazioni, corredate dei

necessari elementi integrativi di informa-

zione e motivazione. Le Commissioni com-

petenti per materia e per i profili finanziari

possono esprimersi sulle osservazioni del

Governo entro il termine di dieci giorni

dalla data della nuova trasmissione. De-

corso tale termine, i decreti possono co-

munque essere adottati.

2. Disposizioni correttive ed integrative

dei decreti legislativi di cui al comma 1

possono essere adottate, nel rispetto degli

stessi princìpi e criteri direttivi e con le

medesime procedure di cui al presente

Atti Parlamentari — 48 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

capo, entro due anni dalla data della loro

entrata in vigore.

3. I decreti legislativi dai quali derivano

nuovi o maggiori oneri sono emanati solo

successivamente o contestualmente all’en-

trata in vigore dei provvedimenti legislativi

che stanzino le occorrenti risorse finanzia-

rie. Ciascuno schema di decreto legislativo

è corredato di una relazione tecnica che dà

conto della neutralità finanziaria del me-

desimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori

oneri da esso derivanti e dei corrispondenti

mezzi di copertura.

CAPO VI

CONTROLLO E SANZIONI

ART. 37.

(Vigilanza e sanzioni).

1. Il Ministero esercita la vigilanza sul-

l’applicazione della presente legge.

2. Le modalità di controllo e i casi di

revoca e decadenza dei contributi di cui

alla presente legge sono stabiliti nei relativi

decreti attuativi. In caso di dichiarazioni

mendaci o di falsa documentazione pro-

dotta in sede di istanza per il riconosci-

mento dei contributi di cui alla presente

legge, oltre alla revoca del contributo con-

cesso e alla sua intera restituzione, è di-

sposta l’esclusione dai medesimi contributi,

per cinque anni, del beneficiario nonché di

ogni altra impresa che comprenda soci,

amministratori e legali rappresentanti di

un’impresa esclusa ai sensi del presente

comma.

3. Il Ministero provvede all’attuazione

delle disposizioni di cui al presente articolo

senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica e nell’ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponi-

bili a legislazione vigente.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 38.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione

dell’articolo 13 della presente legge, pari a

Atti Parlamentari — 49 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

euro 233.565.000 per l’anno 2017, euro

233.985.572 per l’anno 2018 ed euro

233.565.000 a decorrere dall’anno 2019, si

provvede:

a) quanto a euro 63.587.593 annui a

decorrere dall’anno 2017, mediante corri-

spondente riduzione dell’autorizzazione di

spesa di cui all’articolo 1 della legge 30

aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo

unico per lo spettacolo, limitatamente alle

quote relative alle risorse per il finanzia-

mento delle attività di produzione e di

promozione cinematografica;

b) quanto a euro 19.605.576 annui a

decorrere dall’anno 2017, mediante corri-

spondente riduzione dell’autorizzazione di

spesa di cui all’articolo 12 del decreto le-

gislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante

l’istituzione del Fondo per la produzione,

la distribuzione, l’esercizio e le industrie

tecniche;

c) quanto a euro 30.000.000 per

l’anno 2017, a euro 150.792.403 per l’anno

2018 e a euro 150.371.831 a decorrere

dall’anno 2019, mediante corrispondente

riduzione del Fondo per interventi struttu-

rali di politica economica di cui all’articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-

bre 2004, n. 282, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 120.371.831 per

l’anno 2017, mediante corrispondente ri-

duzione delle proiezioni dello stanzia-

mento del fondo speciale di conto capitale

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-

2018, nell’ambito del programma « Fondi

di riserva e speciali » della missione « Fondi

da ripartire » dello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno 2016, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l’accantonamento relativo al me-

desimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-

nanze è autorizzato ad apportare, con pro-

pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-

lancio.

3. Dall’attuazione dei decreti legislativi

previsti dalla presente legge non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico

Atti Parlamentari — 50 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

della finanza pubblica. In conformità al-

l’articolo 17, comma 2, della legge 31 di-

cembre 2009, n. 196, e successive modifi-

cazioni, qualora uno o più decreti legisla-

tivi determinino nuovi o maggiori oneri che

non trovino compensazione al proprio in-

terno, i medesimi decreti legislativi sono

emanati solo successivamente o contestual-

mente all’entrata in vigore dei provvedi-

menti legislativi che stanzino le occorrenti

risorse finanziarie.

ART. 39.

(Abrogazioni).

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017,

sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 20 del decreto legislativo

26 febbraio 1999, n. 60;

b) il decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 28;

c) l’articolo 1, commi da 325 a 327 e

da 329 a 337, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244;

d) l’articolo 8 del decreto-legge 8 ago-

sto 2013, n. 91, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. Le risorse iscritte in bilancio ai sensi

delle disposizioni di cui alle lettere a), c) e

d) del comma 1, pari ad euro 166.435.000

per l’anno 2017, euro 166.014.428 per

l’anno 2018 ed euro 166.435.000 a decor-

rere dall’anno 2019, sono mantenute in

bilancio nel programma « Interventi di so-

stegno tramite il sistema della fiscalità »

della missione « Competitività e sviluppo

delle imprese » dello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze e

sono destinate ai crediti d’imposta previsti

dal capo III, sezione II, della presente legge.

ART. 40.

(Norme transitorie).

1. I crediti d’imposta di cui al capo III,

sezione II, della presente legge continuano

ad essere disciplinati, fino all’emanazione

Atti Parlamentari — 51 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

dei relativi decreti attuativi, dai decreti

emanati ai sensi dell’articolo 20 del decreto

legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dell’ar-

ticolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, e dell’articolo 8 del

decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 7 otto-

bre 2013, n. 112.

ART. 41.

(Entrata in vigore).

1. Fatta eccezione per gli articoli 33, 34,

35, 36 e 37, le disposizioni della presente

legge si applicano a decorrere dal 1º gen-

naio 2017.

*17PDL0045310*

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Atti Parlamentari — 52 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4080

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