Videosorveglianza asili nido
Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socioassistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio.
Presentata il 5 novembre 2014
Alla luce degli
angoscianti episodi dei casi di maltrattamenti
perpetrati a danno di minori, anziani
e disabili – soggetti che necessitano di una
tutela maggiore da parte delle istituzioni in
quanto versano in una situazione di particolare
svantaggio non essendo in grado di
provvedere autonomamente alle proprie
esigenze e alla propria auto-difesa – che si
compiono all’interno delle strutture, pubbliche
e private come asili, scuole per l’infanzia
o strutture socio-assistenziali di cui
sono ospiti, si rende necessario e urgente
predisporre un sistema di controllo che garantisca
la sicurezza nei luoghi che ospitano
tali categorie di persone.
L’installazione di un sistema di videosorveglianza
a circuito interno nelle strutture
pubbliche e private costituirebbe, da
una parte, un elemento di maggiore garanzia
per le famiglie che devono affidare
i propri figli, genitori e parenti a tali
strutture e, dall’altra, un deterrente per
evitare ogni eventuale tipo di abuso da
parte di coloro che vi operano o, addirittura,
da parte di soggetti esterni.
Il sistema di videosorveglianza con telecamere
a circuito interno non è un
sistema di web cam, sistema peraltro censurato
nell’anno 2013 dal Garante per la
protezione dei dati personali; un sistema
di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso tutela la riservatezza, ma le
riprese possono essere visionate dagli interessati
qualora vi sia la necessità in caso
di sospetti o di segnalazioni pervenute agli
organi di polizia preposti alle indagini e ai
controlli.
È proprio grazie alle segnalazioni di
parenti o di genitori e all’installazione di
telecamere a circuito chiuso che si è
permesso alle Forze dell’ordine di individuare
e di accertare i reati commessi negli
asili nido, nelle scuole materne e nei centri
residenziali che ospitano disabili e anziani,
in quelli, cioè, che dovrebbero essere luoghi
deputati all’educazione e al benessere
dei bambini, dei disabili e degli anziani.
La proposta di legge risponde, pertanto,
alle richieste avanzate da genitori, insegnanti
e, non di rado, dai minori stessi,
specialmente tra i 12 e i 16 anni, in quanto
potenziali vittime di reati da parte di
coetanei.
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. Gli asili nido e le scuole dell’infanzia,
pubbliche e private, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, devono dotarsi di un sistema
di telecamere a circuito chiuso al
fine di garantire la sicurezza degli ospiti
delle medesime strutture, in conformità a
quanto prescritto dal codice in materia
di protezione dei dati personali di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
2. L’attività di gestione del sistema di
videosorveglianza di cui al comma 1 deve
essere affidata esclusivamente a personale
appartenente alla struttura interessata
e, in caso di strutture pubbliche,
anche da personale dell’amministrazione
comunale.
ART. 2.
1. Le strutture socio-assistenziali per
anziani, per disabili e per minori in situazione
di disagio, convenzionate o non
convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale, nonché quelle gestite direttamente
dalle aziende sanitarie locali a carattere
residenziale e semiresidenziale devono,
entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, essere dotate
di un sistema di telecamere a circuito
chiuso al fine di garantire una maggiore
tutela degli ospiti delle medesime strutture,
conforme a quanto prescritto dal
codice di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
2. Il controllo delle telecamere a circuito
chiuso di cui al comma 1 è effettuato
dalle Amministrazioni comunali e dalle
aziende sanitarie locali.
ART. 3.
1. Le amministrazioni comunali e le
aziende sanitarie locali, assicurano che le
strutture di cui all’articolo 1, comma 1, e
all’articolo 2, comma 1, possiedano i requisiti
urbanistici, edilizi, di prevenzione
antincendio, di igiene e di sicurezza organizzativo-funzionali
e di gestione del personale
previsti dalla normativa vigente,
con particolare riguardo alla tipologia e al
tipo di utenza, e provvedono all’installazione
di telecamere a circuito chiuso nelle
strutture di loro competenza.
2. Le strutture private adibite all’attività
di cui all’articolo 1, comma 1, e
all’articolo 2, comma 2, provvedono autonomamente
all’installazione delle telecamere
a circuito chiuso e ne danno comunicazione
alle amministrazioni comunali
in caso di asili nido e di scuole dell’infanzia
e alle aziende sanitarie locali in
caso di strutture socio-assistenziali.
3. Le amministrazioni comunali e le
aziende sanitarie locali, provvedono a definire
i criteri tecnico-organizzativi per
l’attuazione delle disposizioni degli articoli
1 e 2, assicurando, in particolare, che la
visione, la gestione e la custodia delle
registrazioni realizzate nelle strutture ivi
previste, siano affidate in via esclusiva al
personale dei comuni e delle aziende sanitarie
locali competenti per la vigilanza e
per il controllo sulle medesime strutture.
4. L’installazione di sistemi di videosorveglianza
con telecamere a circuito
chiuso presso gli istituti scolastici deve
garantire il diritto dello studente alla riservatezza
ai sensi dell’articolo 2, comma
2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, e tenere conto della delicatezza
del trattamento di dati relativi a
minori.
ART. 4.
1. L’amministrazione comunale adotta
specifici accorgimenti e misure e, in particolare,
definisce, in accordo con il dirigente scolastico, gli orari di funzionamento
delle telecamere a circuito chiuso
in caso di attività svolte all’interno dell’istituto
scolastico da personale esterno
durante l’orario di attivazione delle telecamere.
2. Negli istituti scolastici è fatto obbligo
di limitare l’angolo di ripresa delle telecamere
a circuito chiuso ai muri perimetrali
dell’edificio, ai punti di accesso e al
cortile interno, con esclusione delle aree
esterne circostanti l’edificio.
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI VEZZALI, FABRIZIO DI STEFANO, FITZGERALD NISSOLI, PORTA
N. 2705