Reato Furto di Rame
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. Tracciabilità del rame.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 624-bis è inserito il seguente:
«Art. 624-ter. (Furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione). -- Chiunque si impossessa di componenti metalliche o di altro materiale sottraendoli dalle infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica è punito con la reclusione da un anno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;
b) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 624-ter e 648, quando il fatto riguardi denaro o cose provenienti dal delitto di furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione, di cui all'articolo 624-ter, si applica la reclusione da tre a otto anni»;
c) all'articolo 625, primo comma, il numero 7-bis) è abrogato;
d) all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, le parole: «di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «di furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione, previsto dall'articolo 624-ter».
2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 3-quinquies, dopo la parola: «414-bis,» sono inserite le seguenti: «416, ottavo comma,»;
b) all'articolo 380, comma 2:
1) alla lettera e), le parole: «nonché 7-bis),» sono soppresse;
2) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:
«e-ter) delitto di furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione, di cui all'articolo 624-ter;».
Art. 2.
(Tracciabilità del rame)
1. Al fine di contrastare il fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto finalizzato a rendere tracciabile il rame, dall'acquisto allo smaltimento, in tutto il territorio nazionale.