Art. 1 D.Lgs. 114/98 -  Oggetto e finalità

Il presente decreto stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale. 2.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 3.  La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità: a)  la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci; b)  la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti; c)  l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi; d)  il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese; e)  la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari.

Cassazione civile, Sez. VI - 2, sentenza n. 22595 del 23/10/2014; Corte costituzionale, sentenza n. 288 del 08/10/2010; Corte costituzionale, ordinanza n. 142 del 24/04/2002