Art. 16 D.Lgs. 114/98 -  Spacci interni

La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via. (2) 2.  L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. (2) 3.  Nella segnalazione certificata di inizio di attività deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 66, comma 2, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dall’ art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147. (2) Comma abrogato dall'art. 66, comma 3, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 11479 del 25/05/2011