Art. 19 D.Lgs. 114/98 -  Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. (4) 2.  L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. (4) 3.  Nella segnalazione certificata di inizio di attività deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico. (2) 4.  Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita. (3) 5.  L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2. 6.  Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. 7.  Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. 8.  Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo. 9.  Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell'articolo 18, comma 7. (1) (1)  Comma abrogato dall'art. 146, comma 1, lett. q), D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. (2) Comma così modificato dall'art. 69, comma 2, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dall’ art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147. (3) Comma così sostituito dall'art. 69, comma 3, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. (4) Comma abrogato dall'art. 69, comma 4, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14602 del 22/06/2007


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