Art. 22 D.Lgs. 114/98 -  Sanzioni e revoca

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000. (1) 2.  In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 3.  Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000. 4.  L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare: a)  non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b)  sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno; c)  non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; (2) d)  nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2. 5.  Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare: a)  sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno; b)  non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; (2) c)  nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2. 6.  In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita. 7.  Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.   (1) Comma così modificato dall'art. 8, comma 2, lett. a), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147. (2) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 2, lett. b), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10411 del 29/04/2010; TAR Campania Napoli, Sez. III, sentenza n. 3187 del 10/04/2007; Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19668 del 10/10/2005


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