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  • Omicidio Colposo durante caccia al cinghiale | Art. 589 CP

Divincolarsi dall’agente non è mera resistenza se finalizzato alla fuga

Divincolarsi dallagente non è mera resistenza se finalizzato alla fugaConfigura reato di resistenza al pubblico ufficiale l'uomo che si divincola dall’arresto dei carabinieri, che lo avevano colto in flagranza mentre compiva il furto di un telefono cellulare all’interno di un esercizio commerciale, colpendoli, divincolandosi e cagionando loro lesioni.

Il ladro ruba il cellulare dal bancone di un bar

È una calda sera di luglio a Firenze e un carabiniere, un Brigadiere Capo per l’esattezza, si trova fuori dalla caserma a godere il fresco serale. È fuori servizio ma ha deciso di rimanere a fare due chiacchiere con i colleghi che si trovano all’interno del Comando Provinciale del capoluogo toscano.

All’improvviso arriva una richiesta d’aiuto e non esita a raccoglierla; del resto, si sa, i carabinieri sono considerati sempre in servizio anche fuori dal turno di lavoro.

A pochi passi dalla caserma si trova un emporio, un piccolo negozio che vende generi alimentari e bevande, ed è gestito da un signore di nazionalità araba. I carabinieri lo conoscono perché è sempre aperto e da lui vanno a rifocillarsi di quando in quando.

Egli accorre dal Brigadiere in riposo e lamenta di avere appena subito il furto del proprio cellulare, proprio all’interno del suo negozio.

Egli racconta che un uomo nordafricano è entrato nel suo negozio in compagnia di una donna italiana, chiedendo di poter avere una birra.

Approfittando della sua momentanea distrazione, essendosi allontanato per preparare il conto ad altri avventori del locale, il nordafricano gli aveva sottratto il cellulare. Appena accortosi del furto, il gestore esce e si accorge che il nordafricano si sta infilando il suo cellulare nella tasca sinistra dei pantaloni mentre si allontana dal locale.

Fortunatamente il gestore arabo riesce a fornire una descrizione dettagliata del ladro e ad indicare la direzione in cui l’ha visto allontanarsi.

Inizia l’inseguimento da parte degli agenti ma il ladro prende la fuga

Il carabiniere non perde tempo e si mette sulle tracce del nordafricano fino a raggiungerlo. Lo segue e infine lo ferma in una piazza della periferia di Firenze, dove si sta svolgendo un concerto.

Egli si qualifica come militare e subito dopo, con la destrezza derivante dall’esperienza di servizio, ferma il ladro e contemporaneamente gli sfila il cellulare dalla tasca sinistra dei pantaloni, recuperando così la refurtiva.

Tuttavia, il nordafricano reagisce immediatamente e cerca di divincolarsi dalla presa del militare. La situazione è difficile e il carabiniere, che sta agendo da solo, si vede costretto a chiedere alla gente lì presente per assistere al concerto, di aiutarlo chiamando rinforzi. Accorrono in suo aiuto gli addetti alla sicurezza del concerto e alcuni agenti della Polizia di Stato, che si trovava in servizio di ordine pubblico.

Nel frattempo, il ladro alla vista degli agenti di polizia si agita ulteriormente e riesce a divincolarsi scappando verso un ponte sull’Arno.

Gli agenti e il carabiniere lo inseguono a piedi ma è grazie all’intervento provvidenziale di un tassista che riescono ad immobilizzarlo. Il tassista ha infatti assistito a tutta la scena e quando vede che il ladro si sta dirigendo nella sua direzione, gli taglia la strada mettendo di traverso la sua auto mentre arriva da un’altra direzione un'ulteriore pattuglia della Polizia.

Nonostante sia circondato e trattenuto dagli agenti della Polizia, il ladro continua a scalciare e a tentare di divincolarsi così che gli agenti sono costretti a bloccarlo a terra e ad applicargli le manette.

Nel trambusto, il ladro sferra un calcio e colpisce un poliziotto che va a sbattere contro un muro di contenimento, procurandosi un trauma al gomito destro e uno al ginocchio destro.

Rito abbreviato e sentenza condanna in camera di consiglio

Dopo l’arresto avvenuto in data 14 luglio 2017, si svolge il giudizio direttissimo dinanzi al Tribunale di Firenze dove viene convalidato l'arresto ed applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari. Ammesso l’imputato al rito abbreviato, il Giudice, pronuncia sentenza di condanna all'esito della camera di consiglio.

Contestati tre capi d’accusa per l’imputato

La Procura contesta all’imputato il delitto di cui agli artt.624 e 625 n.4 cod. pen. per essersi, al fine di trarne profitto, impossessato di telefono cellulare altrui, con l'aggravante di aver commesso il fatto con destrezza; del delitto di cui agli artt.81 cpv. e 337 cod. pen. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, usato violenza per opporsi ai pubblici ufficiali intervenuti; del delitto di cui artt.582, 585, 576, 1 co. n.1 e 5 bis cod. pen., per aver cagionato lesioni personali lievi all’agente, con le aggravanti di aver commesso il fatto per eseguire il reato, contro un ufficiale di polizia giudiziaria nell'esercizio e a causa dell'adempimento delle funzioni. Veniva altresì contestata recidiva reiterata specifica dopo l'esecuzione della pena.

L’imputato nega ogni addebito e nega di avere riconosciuto il carabiniere

L'imputato nega di aver commesso i fatti contestati, riferendo di aver preso il cellulare perché il proprietario dello stesso si rifiutava di saldare un debito e di aver cercato di sottrarsi all'arresto perché, essendo sotto l'effetto di sostanze alcoliche ed essendo il carabiniere fuori servizio e dunque in abiti civili, non si era reso conto che fosse un pubblico ufficiale.

Il Giudice riconosce la piena colpevolezza dell’imputato

Il giudice riconosce la piena colpevolezza dell’imputato. Innanzitutto, ritiene che il fatto sia stato correttamente qualificato in termini di reato consumato e non tentato. Infatti, il reo ha sottratto il cellulare senza che la persona offesa se ne accorgesse ed è uscito indisturbato dal suo esercizio commerciale. In questo modo, seppure per un periodo di tempo limitato, egli ha conseguito la piena, effettiva ed autonoma disponibilità della refurtiva.

Inoltre, il Tribunale ravvisa l'elemento soggettivo del delitto di furto, in quanto l'imputato, con coscienza e volontà, ha sottratto un bene al legittimo proprietario con il fine di trarne un profitto, pur senza la ricorrenza della contestata aggravante dell’aver commesso il fatto con destrezza.

Quanto al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, il Giudice ne ritiene la piena sussistenza.

La definizione di fuga che integra la condotta di resistenza a pubblico ufficiale

Viene fatto riferimento all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui ricorre il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., quando il divincolarsi da parte di un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria non sia una reazione spontanea ed istintiva ma un vero e proprio impiego di forza per sottrarsi alla presa e poter così guadare la fuga.

Tale condotta, che integra il requisito della violenza e non della mera resistenza passiva e che pertanto è presupposto del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, viene riconosciuta in capo all’imputato che, dopo essere stato fermato dal Brigadiere, si divincolava e si dava alla fuga all'evidente scopo di sottrarsi all'arresto da parte degli agenti di Polizia, e anche dopo essere stato raggiunto, si divincolava ulteriormente dalla presa degli altri agenti colpendo con un calcio uno di essi.

Pertanto, viene riconosciuta tale condotta come finalizzata ad impedire ai militari intervenuti un atto del proprio ufficio, ovvero l'arresto in flagranza per il reato di furto aggravato.

Il reato è riconosciuto anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, per la piena consapevolezza della propria condotta delittuosa da parte dell'imputato, il quale nonostante l'intimazione di fermarsi rivoltagli da agenti in divisa della Polizia di Stato, riprendeva la propria fuga allo scopo, evidente, di sottrarsi all'arresto, continuando a fare resistenza anche dopo che gli erano state messe le manette.

Riconosciuto un unico reato anche se la condotta era diretta contro più pubblici ufficiali

Pur se la violenza era diretta nei confronti di più pubblici ufficiali, è integrato un unico reato, essendo stata la condotta posta in essere per opporsi al compimento di uno stesso atto di ufficio.

Infine, viene riconosciuta anche la condotta commessa allo scopo di ostacolare l’agente che stava compiendo un atto riconducibile alle proprie funzioni aggredendolo e provocandogli lesioni, con l’aggravante di aver agito al fine di eseguire il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

Il Giudice ravvisa la continuazione tra i reati contestati ex art. 81 c.p. essendo stati posti in essere in un unico contesto temporale e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Rigettate le circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62 bis c.p., applicata la

recidiva reiterata specifica dopo l'esecuzione della pena e riconosciuta la propensione al delitto dell'imputato e dunque una sua maggiore pericolosità, alla luce dei criteri di cui all'art.133 c.p. e della riduzione conseguente alla scelta del rito abbreviato, il giudice condanna l’imputato a mesi dieci di reclusione senza benefici di pena.

Quando la fuga concreta la condotta di resistenza a pubblico ufficiale

La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che anche la fuga può configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale qualora le modalità siano tali da evidenziare manifestamente il proposito d’interdire od ostacolare al pubblico ufficiale il compimento del proprio ufficio.

La fuga in sé per sé, dunque, non può essere considerata violenza o comunque adatta a creare uno stato di pericolo concreto se appaia espressione di una reale passività e non sia effettuata con modalità che mettano a repentaglio l’incolumità del terzo.

La resistenza a pubblico ufficiale di chi è alla guida del ciclomotore e non si ferma all’alt

Di recente è stata riconosciuta la condotta di resistenza a pubblico ufficiale anche da parte di chi sia alla guida di un ciclomotore e non ottemperi all’ordine di fermarsi intimato dai Carabinieri, divincolandosi e lanciando ingiurie all’indirizzo dei militari, ed impedendo così l’arresto nei suoi confronti.

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